diritto.io

Decisione del Consiglio dell'8 ottobre 2002 che modifica la decisione 98/508/CE relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia (2002/800/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia1 (in appresso denominato "l'accordo") è necessario emendare la decisione 98/508/CE2 al fine di autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie al funzionamento dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. unico

L'articolo 3 della decisione 98/508/CE è sostituito dal seguente: "Articolo 3

1. La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto previsto dall'articolo 12 dell'accordo, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa consultazione con detto comitato speciale, alle nomine, alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di informazioni specificati nell'accordo.

2. La posizione della Comunità in seno al comitato misto è determinata dalla Commissione previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1."

Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2002. Per il Consiglio Il Presidente T. Pedersen