Decisione del Consiglio dell'8 ottobre 2002 che modifica la decisione 98/566/CE relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada (2002/802/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada1 (in appresso denominato "l'accordo") è necessario modificare la decisione 98/566/CE2 al fine di autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie al funzionamento dell'accordo.
Il Consiglio deve mantenere il potere di decidere di porre fine agli allegati settoriali,
DECIDE:
Art. unico
L'articolo 3 della decisione 98/566/CE è sostituito dal seguente: "Articolo 3
1. La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto e nei gruppi settoriali misti istituiti dagli allegati settoriali, di cui agli articoli XI e XII dell'accordo, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa consultazione di detto comitato speciale, alle nomine, alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di informazioni specificati nell'accordo.
2. Nell'ambito delle decisioni che il comitato misto deve adottare, a norma dell'articolo XIX, paragrafo 2, per porre fine agli allegati settoriali, la posizione della Comunità è determinata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
3. In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità nel comitato misto, o eventualmente nei gruppi settoriali misti, è determinata dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1."
Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2002. Per il Consiglio Il Presidente T. Pedersen