diritto.io

Decisione del Consiglio del 22 ottobre 2002 relativa alla conclusione di un protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca (2002/931/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

È opportuno completare, mediante un protocollo addizionale, l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra1, onde stabilire condizioni preferenziali per l'importazione nella Comunità di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica ceca e per l'importazione nella Repubblica ceca di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità.

A tal fine, occorre aggiungere all'accordo europeo un protocollo che stabilisca il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca.

È necessario approvare il protocollo che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca,

DECIDE:

Art. 1

È approvato il protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo, cessano di applicarsi ai prodotti originari della Repubblica ceca i contingenti tariffari per le trote vive (numero d'ordine 09.5261) e per le carpe vive (numero d'ordine 09.5263) di cui al regolamento (CE) n. 965/972.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo, viene aperto per tre periodi di un anno un contingente tariffario a dazio nullo, con il numero d'ordine 09.5263, per le carpe vive di cui alla sottovoce NC 0301 93 00. Il volume del contingente è di 2840 tonnellate per il primo periodo che inizia alla data di entrata in vigore del presente protocollo e termina il 31 dicembre 2002, di 4500 tonnellate per il secondo periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 e di 5000 tonnellate per il terzo periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. Il contingente viene gestito dalla Commissione a norma degli articoli 308a, 308b e 308c del regolamento (CEE) n. 2454/933.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2002. Per il Consiglio Il Presidente P. S. Møller