Decisione ERIM/3/2003 del Comitato politico e di sicurezza dell'11 marzo 2003 che modifica la decisione ERIM/2/2003 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 marzo 2003, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2003/498/PESC)
Testo vigente
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, considerando quanto segue:
vista la decisione ERIM/2/2003 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 marzo 2003, sull'accettazione dei contributi degli Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
Con lettera dell'11 marzo 2003 il rappresentante militare ungherese presso il Comitato militare dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) e l'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) ha offerto un contributo all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
L'11 marzo 2003 il Comitato politico e di sicurezza, deliberando su raccomandazione del comandante dell'operazione dell'Unione europea e del Comitato militare dell'UE, ha deciso di accettare tale contributo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'articolo 1 della decisione ERIM/2/2003 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal seguente:
Contributi di Stati terzi A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi i contributi dei seguenti stati terzi sono accolti per l'operazione dell'UE nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
Bulgaria
Canada
Repubblica ceca
Estonia
Ungheria
Islanda
Lettonia
Lituania
Norvegia
Polonia
Romania
Slovacchia
Slovenia
Turchia"
Art. 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.
Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2003. Per il Comitato politico e di sicurezza Il Presidente T. Paraskevopoulos