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Decisione ERIM/3/2003 del Comitato politico e di sicurezza dell'11 marzo 2003 che modifica la decisione ERIM/2/2003 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 marzo 2003, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2003/498/PESC)

Testo vigente

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, considerando quanto segue:

vista la decisione ERIM/2/2003 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 marzo 2003, sull'accettazione dei contributi degli Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

Con lettera dell'11 marzo 2003 il rappresentante militare ungherese presso il Comitato militare dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) e l'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) ha offerto un contributo all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L'11 marzo 2003 il Comitato politico e di sicurezza, deliberando su raccomandazione del comandante dell'operazione dell'Unione europea e del Comitato militare dell'UE, ha deciso di accettare tale contributo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'articolo 1 della decisione ERIM/2/2003 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal seguente:

Contributi di Stati terzi A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi i contributi dei seguenti stati terzi sono accolti per l'operazione dell'UE nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

Bulgaria

Canada

Repubblica ceca

Estonia

Ungheria

Islanda

Lettonia

Lituania

Norvegia

Polonia

Romania

Slovacchia

Slovenia

Turchia"

Art. 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2003. Per il Comitato politico e di sicurezza Il Presidente T. Paraskevopoulos