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Decisione n. 190 del 18 giugno 2003 concernente le caratteristiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo UE/Svizzera) (2003/752/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA, considerando quanto segue:

vista la decisione n. 189 della commissione amministrativa, del 18 giugno 2003, volta a sostituire la tessera europea d'assicurazione malattia ai moduli necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle cure durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato competente o di residenza,

Il rilascio della tessera europea d'assicurazione malattia avviene a cura dell'istituzione dello stato competente o di residenza. Per facilitare l'assunzione a carico ed il rimborso delle cure dispensate sulla base della tessera europea, è necessario che i tre principali soggetti interessati, ovvero gli assicurati, i prestatori di cure e le istituzioni, possano riconoscere agevolmente ed accettare la tessera europea grazie ad un modello unico e a specificazioni uniformi.

I dati che dovranno figurare sulla tessera europea d'assicurazione malattia in maniera visibile sono definiti dall'articolo 6 della decisione n. 189 della commissione amministrativa. L'introduzione di una tessera europea d'assicurazione malattia dotata di menzioni scritte è la prima tappa di un processo che sfocerà nella soppressione degli attuali moduli cartacei e nell'utilizzo di un supporto elettronico per accedere alle cure sanitarie in occasione di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato competente o di residenza. Tuttavia le istituzioni competenti degli Stati membri che lo desiderassero possono comunque fin dalla prima tappa inserire i dati in questione anche in un supporto elettronico (chip o banda magnetica).

Quando circostanze eccezionali impediscono all'interessato di presentare la tessera europea, viene rilasciato un certificato provvisorio sostitutivo in base ad un modello uniforme,

DECIDE:

Art. 1

Il modello e le specificazioni della tessera europea d'assicurazione malattia sono stabiliti secondo le modalità definite all'allegato 1 della presente decisione.

Art. 2

Il modello del certificato provvisorio sostitutivo è stabilito secondo le modalità definite dall'allegato 2 della presente decisione.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presidente della commissione amministrativa

Theodora Tsotsorou