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Decisione della Commissione del 14 agosto 2003 che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dello sviluppo agricolo e rurale da attuare nella Repubblica di Bulgaria nel periodo precedente l'adesione (2003/614/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/891, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 luglio 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/20033, in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 6,

Il programma speciale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale relativo alla Repubblica di Bulgaria (di seguito denominato "Sapard") è stato approvato con la decisione della Commissione del 20 ottobre 2000(4), modificata dalla decisione della Commissione del 21 maggio 2002, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999.

Il 18 dicembre 2000 il governo della Repubblica di Bulgaria e la Commissione, a nome della Comunità, hanno sottoscritto la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard, modificata dalla convenzione annuale di finanziamento per il 2001, firmata il 19 febbraio 2002 ed entrata in vigore il 29 luglio 2002.

L'autorità competente della Repubblica di Bulgaria ha designato un'agenzia Sapard preposta all'esecuzione di alcune delle misure contemplate dal programma. Il fondo nazionale del ministero delle Finanze è competente a svolgere le funzioni finanziarie nell'ambito dell'attuazione del Sapard.

In base ad un'analisi caso per caso delle capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la Commissione ha adottato la decisione 2001/380/CE, del 14 maggio 2001, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Bulgaria nel periodo precedente l'adesione5 relativamente ad alcune misure contemplate dal Sapard.

Da allora, la Commissione ha svolto un'ulteriore analisi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, relativamente alle seguenti misure contemplate dal Sapard: 1.2.1 "Mercati all'ingrosso", 1.4 "Silvicoltura e imboschimento di superfici agricole, investimenti nelle aziende agricole, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", 1.5 "Avviamento di associazioni di produttori", 2.2 "Rinnovamento e miglioramento dei villaggi, protezione e tutela del patrimonio rurale e delle tradizioni culturali", 2.3 "Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali", 3.1 "Miglioramento della formazione professionale", 4.1 "Assistenza tecnica". Anche nel caso delle summenzionate misure, la Commissione ritiene che la Repubblica di Bulgaria ottemperi al disposto degli articoli 4 e 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione6, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/20037, nonché alle prescrizioni minime fissate dall'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.

È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e affidare, relativamente alle misure 1.2.1, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1 e 4.1 per la Repubblica di Bulgaria, la gestione decentrata degli aiuti al Fondo statale per l'Agricoltura e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale.

Dato che le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alle misure 1.2.1, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1 e 4.1 si basano su un sistema che non è ancora pienamente operativo in tutti i suoi elementi, è comunque opportuno conferire a titolo provvisorio la gestione del Sapard al Fondo statale per l'Agricoltura e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.

Il 3 luglio 2003 le autorità bulgare hanno formulato una proposta in merito alle condizioni di ammissibilità delle spese, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della sezione B della convenzione annuale di finanziamento. La Commissione è chiamata ad adottare una decisione in proposito.

Il pieno conferimento della gestione del Sapard è previsto solo dopo ulteriori modifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e previa attuazione di eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione in relazione al conferimento della gestione degli aiuti al Fondo statale per l'Agricoltura e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale,

DECIDE:

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999, per la selezione dei progetti e per la stipulazione dei contratti relativi alle misure 1.2.1, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1 e 4.1 da parte della Repubblica di Bulgaria, viene fatta deroga all'approvazione ex ante da parte della Commissione.

Art. 2

La gestione del Sapard è affidata in via provvisoria:

1. al Fondo statale per l'Agricoltura (Agenzia Sapard), sito al 55 Hristo Botev Boulevard, 1040 Sofia, Bulgaria, per quanto riguarda l'attuazione delle misure 1.2.1, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1 e 4.1 del Sapard come definite dal programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la decisione della Commissione del 20 ottobre 2000; nonché

2. al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, sito al 102 Radkovski Street, 1040 Sofia, Bulgaria, per quanto riguarda le funzioni finanziarie nell'ambito dell'attuazione del Sapard relative alle misure 1.2.1, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1 e 4.1 per la Repubblica di Bulgaria.

Art. 3

Fatte salve le eventuali decisioni di concessione di un aiuto a singoli beneficiari nel quadro del programma Sapard, si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Repubblica di Bulgaria con lettera del 3 luglio 2003.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (4) C(2000) 3058 def.