Decisione della Commissione del 28 novembre 2003 che approva a nome della Comunità europea alcune modifiche agli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/833/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale1, in particolare l'articolo 4, terzo comma,
Nella riunione del 2 ottobre 2003, il comitato di gestione misto dell'accordo ("in prosieguo il comitato") ha formulato una raccomandazione relativa alla determinazione dell'equivalenza per la gelatina ed il collagene destinati al consumo umano. A seguito di tale raccomandazione è opportuno modificare l'allegato V dell'accordo.
Le suddette modifiche devono essere approvate a nome della Comunità.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
DECIDE:
Art. 1
Conformemente alle raccomandazioni formulate dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità europea le modifiche all'allegato V del suddetto accordo. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere, comprese le modifiche all'allegato V dell'accordo, è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il direttore generale per la Salute e tutela dei consumatori è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
La presente decisione si applica il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli Stati Uniti d'America notificano per iscritto alla Commissione che le proprie procedure interne per l'approvazione delle modifiche di cui all'articolo 1 sono state completate.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione