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Decisione della Commissione del 28 novembre 2003 che approva a nome della Comunità europea alcune modifiche agli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/833/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale1, in particolare l'articolo 4, terzo comma,

Nella riunione del 2 ottobre 2003, il comitato di gestione misto dell'accordo ("in prosieguo il comitato") ha formulato una raccomandazione relativa alla determinazione dell'equivalenza per la gelatina ed il collagene destinati al consumo umano. A seguito di tale raccomandazione è opportuno modificare l'allegato V dell'accordo.

Le suddette modifiche devono essere approvate a nome della Comunità.

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Art. 1

Conformemente alle raccomandazioni formulate dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità europea le modifiche all'allegato V del suddetto accordo. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere, comprese le modifiche all'allegato V dell'accordo, è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il direttore generale per la Salute e tutela dei consumatori è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

La presente decisione si applica il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli Stati Uniti d'America notificano per iscritto alla Commissione che le proprie procedure interne per l'approvazione delle modifiche di cui all'articolo 1 sono state completate.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione