diritto.io

Decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2003 relativa all'adesione del Canada all'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea (2003/877/CE, Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CEE) n. 3955/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativo alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, dell'accordo relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4,

vista la comunicazione della Commissione,

La Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea, costituenti un'unica parte ("le Comunità"), hanno concluso il 21 dicembre 1992 l'accordo che istituisce tra di esse e gli Stati Uniti d'America, il Giappone e la Federazione russa un Centro internazionale per la scienza e la tecnologia ("l'accordo").

Il 28 marzo 2003 il Canada ha notificato al consiglio di amministrazione del Centro internazionale per la scienza e la tecnologia ("il Centro") la sua intenzione di diventare parte dell'accordo. Ai sensi dell'articolo XIII dell'accordo, spetta al consiglio di amministrazione del Centro approvare tale adesione.

Le Comunità sono rappresentate nel consiglio di amministrazione del Centro dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione. La posizione delle Comunità per le questioni disciplinate dall'articolo XIII dell'accordo è determinata dal Consiglio ed espressa, di norma, dalla presidenza,

DECIDE:

Art. 1

L'adesione del Canada all'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea è approvata per conto delle Comunità.

Art. 2

La presidenza del Consiglio esprime, in seno al consiglio di amministrazione del Centro, l'approvazione delle Comunità sull'adesione del Canada all'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini