dec. 2003/327/CE
Testo vigente
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, considerando quanto segue:
visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità1, ai sensi del quale è incaricata di trattare qualsiasi questione amministrativa o d'interpretazione originata dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e dai regolamenti successivi,
visti gli articoli 22, 25 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativi alle prestazioni in natura durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato competente,
La Commissione ha adottato il 27 giugno 2003 una proposta di regolamento(2) che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio3 per quanto concerne l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure. Questa proposta di regolamento ha lo scopo di allineare i diritti di tutte le categorie di persone assicurate in modo che esse abbiano diritto a tutte le prestazioni in natura che si rivelino necessarie dal punto di vista medico durante un soggiorno sul territorio di un altro Stato membro, in considerazione della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno(4).
In virtù delle decisioni n. 189, 190 e 191 della commissione amministrativa5, la carta europea di assicurazione malattia sostituisce l'attestato E 111 a partire dal 1o giugno 2004.
In virtù dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e i), dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli articoli 21, 26 e 31 del regolamento (CEE) n. 574/72 modificati dalla proposta di regolamento della Commissione del 27 giugno 2003(6), una persona assicurata ha diritto, in base a una carta di assicurazione malattia o di un attestato equivalente, alle prestazioni in natura che si rivelano necessarie da un punto di vista medico, tenuto conto della natura di queste prestazioni e della durata del soggiorno. Tali prestazioni sono accordate secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro del soggiorno e secondo le tariffe o il sistema applicati in tale Stato membro.
L'istituzione del luogo di soggiorno ha diritto al rimborso da parte dell'istituzione competente delle prestazioni in natura interessate, fornite sulla base di una carta europea o di un attestato valido. Quest'obbligo di rimborso è ricordato nell'articolo 2 della decisione n. 189.
In virtù degli articoli 21, 26 e 31 del regolamento (CEE) n. 574/72, modificati dalla precitata proposta di regolamento della Commissione, le persone assicurate, il cui stato di salute necessita prestazioni in natura durante un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro, possono indirizzarsi direttamente ai prestatari di cure senza dovere in precedenza contattare la competente istituzione del luogo di soggiorno.
È pertanto necessario precisare la portata dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e i), dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), modificati dalla succitata proposta di regolamento, ai fini dell'adozione di criteri tali da garantire l'applicazione uniforme ed equilibrata di queste disposizioni da parte dei prestatari di cure. Tali precisazioni non riguardano la situazione delle persone che si recano in un altro Stato membro allo scopo di ricevere cure mediche.
A tale riguardo, i criteri dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e i), dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), modificati dalla proposta della Commissione, non possono essere interpretati in modo da escludere le malattie croniche o preesistenti. La Corte di giustizia(7) ha precisato che la nozione di "cure necessarie" non può essere interpretata "nel senso che il detto beneficio sia limitato ai soli casi in cui le cure somministrate si siano rese necessarie a causa di una malattia manifestatasi improvvisamente. In particolare, il fatto che le cure richieste dall'andamento dello stato di salute dell'assicurato durante un suo soggiorno provvisorio in un altro Stato membro siano eventualmente connesse a una patologia preesistente e conosciuta dell'assicurato, come una malattia cronica" non significa che non siano soddisfatte le condizioni di applicazione delle disposizioni,
1. Sono coperte dalle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e i), dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), le prestazioni in natura necessarie dal punto di vista medico dispensate allo scopo di impedire che l'assicurato sia costretto a rientrare anzitempo nello Stato competente per ricevervi le cure che il suo stato di salute necessita.
Tali prestazioni intendono consentire all'assicurato di continuare il suo soggiorno in condizioni medicalmente sicure, tenuto conto della durata prevista del soggiorno.
Le disposizioni non riguardano tuttavia la situazione delle persone che si recano in un altro Stato membro allo scopo di ricevervi cure mediche.
2. Per valutare se una prestazione in natura soddisfa le condizioni fissate dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e i), dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), l'istituzione competente può prendere in considerazione solo gli elementi di ordine medico nel contesto del soggiorno temporaneo della persona interessata, tenuto conto del suo stato di salute e dei suoi antecedenti sanitari.
3. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione ma ha effetto solo a decorrere dal 1o giugno 2004.
Il presidente della commissione amministrativa Giuseppe Miccio (2) COM(2003) 378 def.
Un accordo politico sulla proposta è stato raggiunto nel corso del Consiglio del 20 ottobre 2003.
Cfr. nota 2.
Causa C-326/00, Ioannidis, sentenza del 25.2.2003.
DECIDE: