Decisione del Consiglio del 24 febbraio 2004 concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (2004/869/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La sicurezza alimentare a livello mondiale e l’agricoltura sostenibile dipendono dalla conservazione e dall’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per la ricerca e la selezione agricole.
La Comunità è membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).
Il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (in proseguo: «il trattato internazionale») è stato adottato dalla conferenza FAO di Roma il 3 novembre 2001.
La Comunità europea e gli Stati membri hanno firmato il trattato internazionale il 6 giugno 2002.
Il trattato internazionale istituisce un quadro globale giuridicamente vincolante in materia di conservazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e un sistema multilaterale nell’ambito del quale tutte le parti contraenti non solo hanno accesso a tali risorse, ma condividono anche i benefici commerciali e di altra natura derivanti dal loro impiego.
La conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per la ricerca e la selezione agricole sono essenziali per lo sviluppo della produzione e la preservazione della biodiversità in agricoltura.
Facilitando l’accesso alle risorse fitogenetiche nell’ambito di un sistema multilaterale, il suddetto trattato internazionale dovrebbe promuovere il progresso tecnico in agricoltura, in conformità con l’articolo 33 del trattato che istituisce la Comunità europea.
A norma dell’articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea, la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce alla salvaguardia e alla tutela della qualità dell'ambiente.
Con la decisione 93/626/CEE2 la Comunità ha concluso la convenzione sulla diversità biologica sotto gli auspici del programma delle Nazioni Unite sull’ambiente. Le misure intese alla preservazione della biodiversità agricola contemplate dal trattato internazionale promuoveranno gli obiettivi della convenzione.
L’articolo 26 del trattato internazionale stipula che il trattato è oggetto di ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il direttore generale della FAO.
La competenza mista della Comunità e degli Stati membri, unitamente al principio di unità della rappresentanza internazionale della Comunità, inducono ad un’azione comune per il deposito contestuale degli strumenti di approvazione del trattato internazionale da parte della Comunità e degli Stati membri.
Per consentire la partecipazione della Comunità e degli Stati membri all'organo direttivo del trattato internazionale il più rapidamente possibile dopo la sua entrata in vigore, gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di completare senza indugio le procedure interne di approvazione.
È pertanto opportuno approvare il trattato internazionale oggetto della presente decisione,
DECIDE:
Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2004. Per il Consiglio Il presidente J.Walsh