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ALLEGATO

Testo vigente

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità1, ai sensi del quale essa è incaricata di affrontare qualsiasi argomento amministrativo derivante dal regolamento (CE) n. 1408/71 e dei regolamenti successivi,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1971, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/712 ai sensi del quale essa stabilisce i modelli di documenti necessari per l'applicazione dei regolamenti,

vista la decisione n. 153, del 7 ottobre 1993, relativa ai modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 001, E 103-E 127)3,

vista la decisione n. 177, del 5 ottobre 1999, relativa ai formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128 B)4,

vista la decisione n. 179, del 18 aprile 2000, relativa ai modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 111, E 111 B, E 113-E 118, E 125-E 128)5,

vista la decisione n. 187, del 27 giugno 2002, relativa ai modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 111 ed E 111 B)6,

vista la decisione n. 191, del 17 giugno 2003, relativa alla sostituzione dei moduli E 111 ed E 111 B con la tessera europea di assicurazione malattia7,

È necessario adattare gli attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 in previsione dell'entrata nell'Unione europea dei dieci nuovi Stati membri il 1o maggio 2004.

A partire dal 1o giugno 2004 gli attestati E 111 ed E 111 B sono sostituiti dalla tessera europea di assicurazione malattia secondo le modalità fissate dalla decisione n. 191. Tuttavia gli attestati E 111 e E 111 B, emessi prima del 1o giugno 2004, continuano ad essere validi fino al 31 dicembre 2004, salvo che la data di scadenza indicata sugli attestati sia anteriore.

Inoltre gli Stati membri citati nell'elenco allegato alla decisione n. 197, del 23 marzo 2004, hanno diritto a un periodo transitorio per l'introduzione della tessera europea di assicurazione malattia. Di conseguenza le istituzioni competenti di questi Stati continuano ad emettere fino al 31 dicembre 2005 gli attestati E 111 sulla base del modello riprodotto in allegato alla presente decisione.

Il regolamento (CE) n. 631/2004 ha modificato il regolamento (CEE) n. 1408/71 in modo che tutte le categorie di persone assicurate hanno diritto a partire dal 1o giugno 2004 alle prestazioni in natura necessarie dal punto di vista medico durante il soggiorno in un altro Stato membro. Di conseguenza gli attestati E 110, E 128 ed E 128 B diventano superflui a partire da tale data. Sempre a partire da tale data l'attestato E 119 riguarda unicamente le prestazioni in denaro.

In base al regolamento sopra citato i paragrafi 6 e 7 dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono abrogati a partire dal 1o giugno 2004. Di conseguenza è necessario sopprimere i modelli di attestati E 113 ed E 114.

L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) del 2 maggio 1992, completato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegato VI, attua i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nello Spazio economico europeo.

La Comunità europea e i suoi membri e la Confederazione svizzera hanno firmato un accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo Svizzera), entrato in vigore il 1o giugno 2002. L'allegato II di tale accordo mette in atto i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nei rapporti tra la Comunità europea e i suoi membri e la Confederazione svizzera.

Per motivi pratici occorre utilizzare attestati identici nella Comunità, nello Spazio economico europeo e nei rapporti tra la Comunità e la Confederazione svizzera,

DECIDE:

  • 1. Il modello di attestato E 119 riprodotto nella decisione n. 153 è sostituito dal modello riprodotto in allegato alla presente decisione.

  • 2. Il modello di attestato E 111 riprodotto nella decisione n. 187 è sostituito, a partire dal 1o giugno 2004 e fino al 31 dicembre 2005, dal modello riprodotto in allegato alla presente decisione. In linea di principio si applicano al modello del formulario E 111 quelle norme che sono applicabili, in base alla decisione n. 190, ai dati visibili sulla tessera europea di assicurazione malattia relativi alla descrizione, ai valori e alla lunghezza dei campi dati, nonché alle relative annotazioni.

  • 3. I modelli di attestati E 113 ed E 114 riprodotti nella decisione n. 179 sono soppressi a partire dal 1o giugno 2004.

  • 4. Il modello di attestato E 110, riprodotto nella decisione n. 153, degli attestati E 128 ed E 128 B, riprodotti nella decisione n. 177, sono soppressi a partire dal 1o giugno 2004.

  • 5. Le autorità competenti degli Stati membri mettono a disposizione degli interessati (aventi diritto, istituzioni, ecc.) gli attestati corrispondenti ai modelli riprodotti in allegato alla presente decisione.

  • 6. Ciascun attestato è disponibile nelle lingue ufficiali della Comunità e presentato in modo tale che le versioni siano perfettamente sovrapponibili.

  • 7. La presente decisione si applica a partire dal 1o giugno 2004 ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

  • Il presidente della Commissione amministrativa Tim Quirke