ALLEGATO I
Testo vigente
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,
visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità1, in base al quale spetta alla commissione amministrativa trattare ogni questione amministrativa o derivante dal regolamento (CE) n. 1408/71 e dagli ulteriori regolamenti,
vista la decisione n. 191 del 18 giugno 2003, relativa alla sostituzione degli attestati E 111 ed E 111 B con la tessera europea di assicurazione malattia2,
In virtù dell'articolo 1 della decisione n. 191, la tessera europea di assicurazione malattia sostituisce a partire dal 1o giugno 2004 gli attestati E 111 ed E 111 B. Gli attestati E 111 ed E 111 B, rilasciati dalle istituzioni competenti degli Stati membri prima del 31 maggio 2004, rimangono validi al più tardi fino al 31 dicembre 2004.
In virtù dell'articolo 5 della decisione n. 191, gli Stati membri che non dispongono di tessera sanitaria al momento dell'adozione della decisione suddetta, possono beneficiare di un periodo transitorio. Questo periodo non può andare al di là del 31 dicembre 2005. Gli Stati membri interessati devono informare la commissione amministrativa entro il 1o dicembre 2003 della loro intenzione di beneficiare di tale periodo transitorio e della durata di quest’ultimo. Dopo il 1o giugno 2004, le istituzioni competenti degli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio continueranno quindi a rilasciare gli attestati E 111, la cui validità scade al termine del periodo transitorio. I nuovi Stati membri che soddisfano la condizione suddetta devono informare la commissione amministrativa del loro desiderio di beneficiare di tale periodo transitorio e della durata di quest’ultimo, al più tardi entro il 31 maggio 2004.
Allo scopo di assicurare un’informazione trasparente e chiara delle istituzioni e dei cittadini e di garantire il riconoscimento degli attestati E 111 che continueranno ad essere rilasciati dopo il 1o giugno 2004 in taluni Stati membri, è necessario fissare un elenco degli Stati membri che beneficiano di tale periodo transitorio. Tuttavia, per quanto riguarda i nuovi Stati membri e gli Stati EFTA, tale elenco può essere solo indicativo finché la decisione 191 non sia applicabile.
A partire dal 1o giugno 2004 le istituzioni competenti degli Stati membri che non beneficiano di un periodo transitorio, non possono più rilasciare gli attestati E 111 o E 111 B. In caso d’introduzione progressiva della tessera europea, talune istituzioni competenti degli Stati membri interessati dovranno rilasciare agli assicurati un certificato provvisorio di sostituzione, se non sono in grado di rilasciare tessere europee. Tuttavia, tutte le istituzioni competenti devono essere in grado di rilasciare le tessere al più tardi il 1o gennaio 2006.
Per tutta la durata del periodo transitorio le istituzioni competenti degli Stati membri interessati continuano a rilasciare alle persone assicurate gli attestati E 111 sulla base del modello definito nella decisione n. 198, del 23 marzo 2004, sulla sostituzione e soppressione dei modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio3.
Tuttavia gli Stati membri che hanno il periodo transitorio possono decidere di abbreviarne la durata. In tal caso, devono comunicare alla commissione amministrativa tale decisione perlomeno 3 mesi prima dell’introduzione della prima tessera europea. Di conseguenza, detti Stati membri, dalla data indicata nella predetta comunicazione alla commissione amministrativa, non potranno più rilasciare l’attestato E 111.
Una decisione del comitato misto SEE definirà le modalità d’utilizzo della tessera europea di assicurazione malattia nello Spazio economico europeo. La decisione fisserà in particolare il modello delle tessere rilasciate dalle istituzioni competenti di Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
Una decisione del comitato misto dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, definirà le modalità d’utilizzo della tessera europea di assicurazione malattia nell’ambito delle relazioni tra gli Stati membri e la Svizzera. Tale decisione fisserà in particolare il modello delle tessere rilasciate dalle istituzioni competenti della Confederazione svizzera,
DECIDE:
1) Possono beneficiare di un periodo transitorio per l’introduzione della tessera europea di assicurazione malattia, a partire dal 1o giugno 2004, gli Stati membri elencati nell’allegato alla presente decisione. Le istituzioni competenti di tali Stati membri continuano a rilasciare gli attestati E 111 conformi al modello fissato dalla decisione n. 198 del 23 marzo 2004 fino alla fine del periodo transitorio. Tuttavia, prima della fine del periodo transitorio tali Stati membri possono decidere di abbreviare la durata del periodo transitorio. Gli Stati membri informano la commissione amministrativa perlomeno 3 mesi prima dell’introduzione della prima tessera europea. La commissione amministrativa modificherà i relativi allegati della presente decisione per indicare la data in cui termina il periodo transitorio dello Stato in questione.
2) Le istituzioni competenti degli Stati membri che non beneficiano di un periodo transitorio, non possono più rilasciare gli attestati E 111 o E 111 B a partire dal 1o giugno 2004. Le istituzioni competenti degli Stati membri che hanno il periodo transitorio, ma hanno deciso di abbreviarlo secondo il terzo paragrafo del punto 1 della presente decisione, non possono più rilasciare l’attestato E 111 dalla data indicata nella comunicazione alla commissione amministrativa. Le istituzioni di questi Stati membri rilasceranno un certificato provvisorio ad ogni persona assicurata che non ha ottenuto la tessera europea. Se l’istituzione competente non è in grado di rilasciare la tessera europea, la menzione dei campi 8 e 9 del certificato sostitutivo è facoltativa. La mancanza di tale menzione non comporta l’invalidità del certificato provvisorio.
3) La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Sarà applicabile dal 1o giugno 2004.
Il presidente della commissione amministrativa Tim Quirke