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Decisione della Commissione del 13 aprile 2004 che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di silicio originario della Russia [notificata con il numero C(2004) 1312] (2004/445/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 (in seguito denominato "il regolamento di base"), in particolare gli articoli 8 e 9, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO1 Con il regolamento (CE) n. 1235/20032, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di silicio (di seguito denominato "il prodotto in esame") originario della Russia.

Dopo l'adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta sono contenute nel regolamento (CE) n. 2229/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia3 (di seguito denominato "il regolamento definitivo").

L'inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie sul dumping pregiudizievole relativo alle importazioni di silicio originario della Russia.

B. IMPEGNO (4) A seguito dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, SKU LLC, Sual-Kremny-Ural e ZAO KREMNY, produttori esportatori russi che hanno collaborato, facenti parte del SUAL Holding Group, e l'operatore svizzero ad essi collegato ASMP GmbH (SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, ZAO KREMNY e ASMP GmbH sono in seguito unitamente denominati "la società"), hanno offerto un impegno a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. L'offerta è stata effettuata entro il termine stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, ma non ha potuto essere accettata per i motivi indicati nel considerando 94 del regolamento definitivo.

In seguito, la società ha presentato un'offerta di impegno sostanzialmente diversa. In detta offerta di impegno, la società ha offerto di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, tale impegno prevede che le vendite nella Comunità del prodotto in esame che rientrano nell'ambito di applicazione dell'impegno saranno soggette ad un massimale quantitativo annuo. Qualora nel corso di un dato anno venga raggiunto il relativo massimale, verrà riscosso il dazio antidumping in vigore. La versione non riservata della nuova offerta di impegno è stata comunicata alle parti interessate, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base. Successivamente alla comunicazione non è pervenuta alcuna osservazione indicativa di un'opposizione all'impegno di prezzo.

La società dovrà fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle sue esportazioni nella Comunità, anche sui prodotti diversi dal silicio, per cui la Commissione potrà controllare efficacemente il rispetto dell'impegno. La società ha inoltre presentato il proprio schedario clienti, insieme alle informazioni relative ai volumi e ai prezzi dei prodotti loro venduti. Tali informazioni dimostrano che, contrariamente a quanto era apparso come un problema nella prima offerta d'impegno, il prodotto in esame è stato venduto per la maggior parte a clienti che non si riforniscono di altri prodotti fabbricati dalla società, sicché il rischio di una compensazione incrociata tra il prodotto in esame e altri prodotti è ritenuto limitato. La Commissione seguirà da vicino eventuali variazioni di questa configurazione delle vendite. A tale riguardo il nuovo impegno comporta una clausola in virtù della quale eventuali variazioni dell'andamento degli scambi nella Comunità, per le quali non vi sia un motivo sufficiente o una giustificazione economica diversa dall'imposizione di misure antidumping, equivarrebbe ad una violazione dell'impegno. Si ritiene pertanto che il rischio di elusione dell'impegno sia limitato.

Tale offerta definitiva, considerata accettabile, di un impegno sui prezzi è stata presentata dalla società prima della pubblicazione delle conclusioni definitive, ma in una fase avanzata della procedura, di modo che non è stato possibile, per ragioni amministrative, inserire nel regolamento definitivo l'accettazione dell'impegno. Eccezionalmente, e tenendo conto in particolare degli sforzi compiuti dalla società per fugare i dubbi della Commissione sul rischio di elusione e sull'eliminazione del pregiudizio, si ritiene opportuno accettare l'impegno nonostante il fatto che esso sia pervenuto oltre il termine entro il quale, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, vanno presentate le osservazioni.

Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto dell'impegno da parte della società, al momento della presentazione alla competente autorità doganale della richiesta di immissione in libera pratica a seguito degli impegni, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le indicazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2229/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 821, e di un certificato rilasciato dalla società indicante l'analisi chimica di ciascun tipo del prodotto in esame specificato nella fattura commerciale. Queste informazioni permetteranno alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura e un certificato di questo tipo o se questi non corrispondono al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping.

In caso di violazione, sospetta violazione o revoca dell'impegno, può essere istituito un dazio antidumping, conformemente all'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È accettato l'impegno offerto dai produttori indicati in appresso, in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di silicio originario della Russia.

>SPAZIO PER TABELLA>

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione