Regolamento (CE) n. 2229/2003 del Consiglio del 22 dicembre 2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 (in appresso denominato "regolamento di base"), in particolare l'articolo 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
1. PROCEDIMENTO 1.1. Dazi provvisori1 Con il regolamento (CE) n. 1235/20032 ("regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di silicio originario della Russia sotto forma di dazi ad valorem compresi tra il 24,0 % e il 25,2 %.
Si ricorda che l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio riguardava il periodo che va dal 1o ottobre 2001 al 30 settembre 2002 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). La valutazione delle tendenze nel quadro dell'analisi relativa al pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 e la fine del PI ("periodo in esame").
1.2. Altre misure in vigore (3) Sono attualmente in vigore dazi antidumping con un'aliquota ad valorem del 49 % sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese ("Cina")(3). È in corso un riesame4 di queste misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.
1.3. Fase successiva del procedimento4 Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori, le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni su cui si basava il regolamento provvisorio. Alcune parti hanno formulato osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che lo hanno chiesto hanno avuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione.
Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.
Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le risultanze definitive sono state modificate di conseguenza.
La Commissione ha continuato a chiedere tutte le informazioni necessarie ai fini delle risultanze definitive.
Oltre alle visite di controllo svolte presso le società di cui al punto 7 del regolamento provvisorio, dopo l'istituzione dei dazi provvisori è stata effettuata una visita presso i seguenti utilizzatori comunitari:
- GE Bayer Silicones, Leverkusen, Germania,
- Raffineria Metalli Capra SpA, Brescia, Italia,
- Vedani Carlo Metalli SpA, Milano, Italia.
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto in esame 2.1.1. Commenti dei produttori esportatori (9) Al punto 9 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame viene definito come silicio attualmente classificabile al codice NC 2804 69 00. Alcuni esportatori hanno chiesto se il presente procedimento riguardasse anche i fumi di silice, un sottoprodotto della silice ottenuto mediante filtrazione durante la produzione di silicio.
A tale riguardo, va osservato che i fumi di silice non corrispondono alla definizione del prodotto in esame di cui ai punti 9 e 10 del regolamento provvisorio, poiché si tratta di un sottoprodotto della produzione di silicio, sotto forma di polvere, utilizzato come additivo per calcestruzzo. Si conferma pertanto che questo prodotto, corrispondente al codice ex NC 2811 22 00 00, non rientra nel procedimento.
Un produttore esportatore russo ha contestato la definizione del prodotto in esame dichiarando che il codice NC in questione comprende in realtà due tipi di silicio diversi, destinati rispettivamente all'industria metallurgica e all'industria chimica. A riprova delle sue affermazioni, il produttore ha asserito che i due tipi hanno composizioni chimiche (tenore di oligoelementi) notevolmente diverse e usi finali distinti, che esistono due gruppi diversi di utilizzatori, non in concorrenza fra di essi, e che non si può parlare di notevole intercambiabilità fra i due tipi.
L'inchiesta ha dimostrato che vengono prodotti vari tipi di silicio e che il silicio prodotto dall'industria comunitaria o importato dalla Russia, venduto sul mercato UE nel PI, conteneva, in peso, oltre il 95 % di silicio. Il tipo di silicio è determinato in primo luogo dalla percentuale di silicio, e in secondo luogo da elementi quali il tenore di ferro e di calcio. Gli utilizzatori specializzati, in particolare l'industria chimica, stabiliscono se il silicio sia adatto all'uso previsto in base alle proporzioni degli altri oligoelementi. Di norma, il silicio destinato a un cliente specializzato viene prodotto in base a requisiti specifici e acquistato solo al termine di un lungo processo di verifica da parte del singolo utilizzatore. Malgrado la sua importanza per gli utilizzatori del settore chimico, tuttavia, il tenore di oligoelementi non basta per concludere che il prodotto è diverso dal silicio per uso metallurgico.
Si è dimostrato altresì che il prodotto di qualità superiore non veniva venduto solo agli utilizzatori del settore chimico, e che questi ultimi acquistavano anche determinati quantitativi del cosiddetto silicio metallurgico, di qualità inferiore. Per di più, è risaputo che gli utilizzatori con esigenze qualitative più limitate, in particolare gli utilizzatori secondari del settore metallurgico, possono usare silicio di qualità superiore. Il fattore determinante per questi utilizzatori è il prezzo, poiché non sono disposti a pagare un supplemento per un silicio di qualità superiore a quella di cui hanno bisogno.
2.1.2. Commenti degli utilizzatori (14) Diversi utilizzatori, segnatamente quelli del settore metallurgico, hanno contestato la determinazione provvisoria del prodotto in esame basandosi su argomentazioni molto simili a quelle dei produttori esportatori. Tutti gli utilizzatori del settore metallurgico hanno obiettato che esistono tre tipi di prodotto diversi (silicio chimico, silicio di qualità standard e silicio di qualità inferiore per gli utilizzatori del settore metallurgico), riconoscendo però di poter utilizzare qualsiasi tipo nei rispettivi processi di produzione, anche se preferiscono servirsi del silicio di qualità inferiore per motivi economici. Le osservazioni suddette sono state riferite ad un'organizzazione di utilizzatori del settore metallurgico.
Riferendosi al prodotto in esame, un utilizzatore del settore chimico ha confermato che il silicio da esso acquistato corrisponde in tutto e per tutto alle sue specifiche e che il tenore degli oligoelementi è senz'altro il fattore più importante.
2.1.3. Commenti dell'industria comunitaria (16) L'industria comunitaria concorda con quanto è stato stabilito in via provvisoria, e cioè che tutti i tipi di silicio corrispondenti alla definizione di cui ai punti 9 e 10 del regolamento provvisorio devono essere considerati il prodotto in esame. L'industria comunitaria ha fatto presente che molte argomentazioni non riguardano il prodotto in esame, ma la determinazione del prodotto simile, e che i produttori esportatori stanno facendo confusione tra questi due aspetti.
2.1.4. Conclusione sul prodotto in esame (17) I diversi tipi di silicio prodotti si distinguono in primo luogo per il tenore di ferro, in secondo luogo per il tenore di calcio e in terzo luogo per il tenore di altri oligoelementi. Il processo di produzione dell'UE (forni ad arco) è molto simile a quello utilizzato in Russia.
Il mercato UE è diviso sostanzialmente in due gruppi di utilizzatori: quelli del settore chimico, che producono per lo più siliconi, e quelli del settore metallurgico, che producono alluminio. Gli utilizzatori del settore metallurgico possono essere suddivisi a loro volta tra produttori di alluminio primario e produttori di alluminio secondario (riciclato). Comunque sia, tutti i tipi silicio contengono, in peso, almeno il 95 % di silicio, e il più delle volte ha un tenore di silicio del 98-99 %.
A seconda del tenore di ferro e di calcio, il silicio può essere di alta qualità, di qualità standard o di qualità inferiore. Di fatto, esistono alcune sovrapposizioni nell'uso dei diversi tipi fatto dai diversi gruppi di utilizzatori. È risaputo che nessuna caratteristica fisica, chimica o tecnica impedirebbe ai produttori di alluminio secondario di utilizzare i diversi tipi di silicio, né ai produttori di alluminio primario di utilizzare il silicio standard o quello di alta qualità. Questo grado di intercambiabilità non si applica nell'altro senso, anche se è stato dimostrato che alcuni utilizzatori del settore chimico sarebbero disposti a utilizzare silicio standard o di qualità inferiore. Di norma, i gruppi di utilizzatori scelgono in base al costo dei diversi tipi.
Come si è già detto, l'inchiesta ha dimostrato che, nonostante il diverso tenore degli altri elementi chimici, tutti i tipi di silicio hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base. Sebbene il silicio possa essere impiegato per usi finali diversi, si è riscontrato che i diversi tipi e i diversi usi sono sostituibili, seppure in misura diversa.
Di conseguenza, si confermano definitivamente le risultanze di cui ai punti 9 e 10 del regolamento provvisorio.
2.2. Prodotto simile (22) Dopo aver esaminato l'argomentazione relativa al numero di controllo del prodotto (NCP) di cui al punto 14 del regolamento provvisorio, si è accertato che essa riguardava il confronto tra il prezzo del silicio originario della Russia e quello del silicio di produzione comunitaria, nonché il corrispondente livello di eliminazione del pregiudizio. Le differenze di prezzo, di qualità e di utilizzazione non significano automaticamente che i prodotti non siano simili. Ciò che conta, infatti, è che i tipi di prodotto in questione abbiano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e le stesse utilizzazioni di base. Delle differenze suddette si tiene conto nel confrontare i prezzi all'esportazione con il valore normale e nel determinare, ad esempio, le sottoquotazioni e il livello di eliminazione del pregiudizio.
Un produttore esportatore russo ha fatto riferimento ai dazi antidumping in vigore sulle importazioni di silicio dalla Cina [cfr. punto (3)], citando in particolare il punto 55 del regolamento (CE) n. 2496/97 del Consiglio, secondo il quale "la qualità del silicio metallico russo e ucraino non è paragonabile a quella del silicio metallico europeo o cinese".
In risposta a tale argomentazione, va sottolineato anzitutto che questa dichiarazione risale ad un'inchiesta di oltre cinque anni fa e si basa su informazioni fornite in quell'occasione, che non vengono confermate nell'inchiesta attuale. Per di più, il punto 55 del regolamento suddetto riguarda unicamente il nesso causale. Dalla formulazione risulta chiaramente che il prodotto in esame, come pure il prodotto simile proveniente dalla Cina, dalla Russia, dall'UE o dal paese analogo (Norvegia) è il silicio, il quale rappresenta un unico prodotto simile secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base. Le eventuali differenze qualitative riscontrate tra i vari produttori di silicio nei diversi paesi possono essere prese adeguatamente in considerazione mediante opportuni adeguamenti. Vanno sottolineate infine le differenze qualitative esistenti tra i vari tipi esportati nella Comunità dalla Russia.
Basandosi su quanto precede e sulle risultanze dell'inchiesta, si conferma che il silicio prodotto in Russia e venduto sul mercato interno o esportato nella Comunità, il silicio venduto sul mercato interno del paese analogo e il silicio prodotto e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base. Si conclude pertanto che tutti i tipi di silicio formano un unico gruppo di prodotti e sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3. DUMPING 3.1. Valore normale (26) Non essendo pervenute osservazioni, si confermano i punti 15-18 del regolamento provvisorio sullo status di economia di mercato.
Tutti i produttori esportatori hanno chiesto che il costo dell'elettricità utilizzato nella fase provvisoria venisse modificato, facendo presente che il loro fornitore principale di elettricità è un'impresa controllata dal settore privato e che i prezzi sono bassi a causa del vantaggio relativo naturale che deriva dalla presenza del più grosso complesso di centrali idroelettriche del mondo. Un esame più approfondito ha rivelato che in Russia i prezzi dell'elettricità sono regolamentati e che il prezzo applicato dal fornitore suddetto era bassissimo anche rispetto a quelli degli altri fornitori di elettricità proveniente da centrali idroelettriche del paese analogo (Norvegia) e del Canada. Si è pertanto deciso di non accogliere la richiesta e di confermare la decisione provvisoria di utilizzare il prezzo applicato da un altro fornitore di elettricità della Russia, considerato in linea con il prezzo minimo dei produttori rappresentativi di elettricità della Comunità.
Non essendo pervenute altre osservazioni, si confermano i punti 19-26 del regolamento provvisorio relativi alla determinazione del valore normale.
3.2. Prezzo all'esportazione (29) Tutti i produttori esportatori hanno obiettato che le società che vendono il prodotto in esame nella CE e che non hanno sede in Russia sono parti collegate, per cui dovrebbero essere trattate come un'unica entità economica comprendente anche le società situate in Russia. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione utilizzato dovrebbe essere il prezzo applicato da queste società collegate al primo acquirente indipendente nella CE.
Non essendo stati presentati altri elementi tali da dimostrare che l'importatore con sede nella Comunità (Regno Unito) fosse collegato al produttore esportatore, l'argomentazione è stata respinta e si è mantenuta l'impostazione provvisoria, che consisteva nel determinare il prezzo all'esportazione in base al prezzo di vendita a questo importatore.
Nel caso dell'importatore svizzero, una visita di verifica in loco successiva all'istituzione del dazio provvisorio ha rivelato che questa società era effettivamente collegata al produttore esportatore. Per le vendite effettuate tramite questo importatore, quindi, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo da esso applicato al primo acquirente indipendente nella Comunità.
Per quanto riguarda l'importatore con sede nelle isole Vergini britanniche, va osservato anzitutto che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è "il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione dal paese esportatore nella Comunità". In altri termini, quando all'esportazione partecipano degli intermediari non conta il prezzo applicato al cliente della Comunità (che spesso il produttore esportatore non conosce), ma il prezzo applicato al prodotto quando "lascia" il paese esportatore. Tale prezzo può essere sostituito dai successivi prezzi di rivendita, specie se le parti sono collegate. La Rusal ha fornito altre informazioni che, a suo parere, dimostravano tale collegamento, ma che sono state giudicate insufficienti e ambigue. Di fatto, la Rusal non detiene una partecipazione diretta nella società delle isole Vergini britanniche e le sue strutture sono complesse e poco trasparenti. La società ha dichiarato che il collegamento derivava da una partecipazione indiretta, ma non ha fornito una documentazione verificabile al riguardo. Sempre secondo la Rusal, la società delle isole Vergini britanniche non svolge alcuna attività economica per la vendita o la distribuzione dei prodotti esportati, poiché si tratta solo di una società di comodo. Di conseguenza, non si può parlare di vendita tramite terzi, e la società delle isole Vergini britanniche funge da destinatario per scopi contabili poco chiari. Vista l'impossibilità di verificare il ruolo effettivo della società con sede nelle isole Vergini britanniche o di individuare in modo sufficientemente preciso i flussi di pagamento, si è deciso di mantenere l'impostazione provvisoria e di stabilire il prezzo all'esportazione sulla base del prezzo di vendita a questo importatore.
3.3. Confronto (33) Un produttore esportatore ha chiesto nuovamente un adeguamento per le caratteristiche fisiche adducendo che il tipo medio di silicio venduto sul mercato russo è di qualità superiore, e pertanto comporta costi di produzione più elevati. La società, tuttavia, non ha presentato altre prove dell'esistenza di una notevole differenza qualitativa tra i tipi di prodotto venduti sul mercato interno e quelli esportati nella Comunità. Si è pertanto mantenuta l'impostazione provvisoria e non si sono concessi adeguamenti per le differenze fisiche.
Due società hanno chiesto nuovamente un adeguamento riguardante i quantitativi e lo stadio commerciale. Non si è potuto tener conto della richiesta di adeguamento per i quantitativi, poiché la società non è riuscita a dimostrare che gli sconti e le riduzioni erano stati concessi specificamente per l'acquisto di quantitativi diversi, e si era già tenuto conto di queste differenze quantitative mediante l'adeguamento relativo allo stadio commerciale concesso nella fase provvisoria per i diversi tipi di clienti. Si è dovuta inoltre respingere la richiesta di adeguamento supplementare per lo stadio commerciale poiché la società non ha potuto dimostrare che l'adeguamento della fase provvisoria era insufficiente.
3.4. Margini di dumping (35) Non essendo pervenute osservazioni, si conferma la determinazione del margine di dumping di cui ai punti 29 e 30 del regolamento provvisorio.
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF all'importazione alla frontiera comunitaria, sono i seguenti:
>SPAZIO PER TABELLA> 4. PREGIUDIZIO 4.1. Industria comunitaria (37) Non essendo pervenute osservazioni in merito alla definizione dell'industria comunitaria, si confermano il contenuto e le risultanze provvisorie dei punti 33 e 34 del regolamento provvisorio.
4.2. Consumo di silicio nella Comunità (38) Non disponendo di nuove informazioni sul consumo, si confermano le risultanze provvisorie di cui ai punti 35 e 36 del regolamento provvisorio.
4.3. Importazioni di silicio nella Comunità 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni (39) Non disponendo di nuove informazioni sulle importazioni di silicio nella Comunità e sulla loro quota di mercato, si confermano le risultanze provvisorie di cui ai punti 37-43 del regolamento provvisorio.
4.3.2. Sottoquotazione e depressione dei prezzi (40) Il calcolo della sottoquotazione è stato riveduto per tener conto degli adeguamenti relativi allo stadio commerciale e alla qualità, che si basano su informazioni verificate e corrispondono ad una stima ragionevole del valore di mercato delle differenze.
I margini di sottoquotazione definitivi sono del 10,2 %.
L'esistenza e il livello della sottoquotazione vanno rapportati alla depressione dei prezzi, che sono crollati nel periodo in esame (- 16 %) e pertanto non hanno coperto integralmente i costi di produzione dell'industria comunitaria nel PI.
4.4. Situazione economica dell'industria comunitaria (43) I due produttori esportatori russi hanno dichiarato che l'industria comunitaria non aveva subito un grave pregiudizio, visto che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio denotava un andamento positivo. I produttori esportatori hanno evidenziato in particolare i miglioramenti verificatisi nel periodo in esame in termini di produzione, capacità, utilizzazione degli impianti, volume delle vendite nella Comunità, quota di mercato, scorte, occupazione e produttività.
Come si è detto ai punti 71 e 72 del regolamento provvisorio, tuttavia, da un esame più accurato si evince che i principali sviluppi positivi per l'industria comunitaria si sono verificati tra il 1998 e il 2000. Tra il 2000 e il PI, quasi tutti gli indicatori sono aumentati in misura minima, sono rimasti invariati o hanno registrato una diminuzione. Si tratta quindi del periodo in cui l'industria comunitaria ha subito inequivocabilmente il pregiudizio più grave.
Come indicato al punto 72 del regolamento provvisorio, i risultati relativamente positivi dell'industria comunitaria fino al 2000 sono direttamente riconducibili agli investimenti in impianti di produzione supplementari decisi dall'industria comunitaria. Durante questo periodo, infatti, l'industria comunitaria ha registrato un aumento in termini di produzione, capacità di produzione, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione e produttività, con una redditività pari al 5 % del valore netto delle vendite.
La situazione dell'industria comunitaria si è poi deteriorata a causa del maggiore afflusso di importazioni in dumping dalla Russia, con una netta diminuzione della quota di mercato, del cash flow, degli investimenti e dell'utile sui capitali investiti.
Basandosi sull'andamento degli altri indicatori di pregiudizio, in particolare sulla diminuzione in termini di redditività e di prezzi di vendita registrata dall'industria comunitaria nel periodo in esame, si è concluso che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio.
4.5. Conclusione sul pregiudizio (48) Per i motivi suddetti, e in mancanza di nuove informazioni tali da richiedere un riesame della risultanza secondo la quale l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio nel PI, specie in termini di prezzi e di redditività, si è deciso di respingere le argomentazioni dei produttori esportatori russi e di confermare le conclusioni di cui ai punti 71-73 del regolamento provvisorio.
5. NESSO CAUSALE (49) Un produttore esportatore russo ha dichiarato che, anche se fosse confermata l'esistenza di un grave pregiudizio, questo non sarebbe dovuto alle importazioni di silicio russo ma ad altri fattori, tra cui gli altri paesi terzi che hanno una quota di importazioni nettamente superiore a quella della Russia, il pregiudizio provocato dalla stessa industria comunitaria, le esportazioni dell'industria comunitaria, le importazioni di silicio dell'industria comunitaria e le differenze proprie dei mercati per il silicio chimico e metallurgico. Un produttore russo ha asserito inoltre che nel PI la differenza tra i prezzi dell'industria comunitaria e i prezzi russi è stata addirittura del 16 %, il che dimostra l'assenza, sul mercato comunitario, di una concorrenza a livello di prezzi tra le due fonti di silicio.
5.1. Importazioni da altri paesi terzi (50) Come si è detto al punto 98 del regolamento provvisorio, le importazioni da altri paesi terzi sono risultate di gran lunga superiori a quelle dalla Russia. A parte la Cina, tuttavia, si è registrato un calo del volume delle importazioni da ciascuno di questi paesi tra il 2000 e il PI, in concomitanza di un peggioramento della situazione economica dell'industria comunitaria. Per di più, i prezzi di queste altre importazioni erano comunque superiori a quelli delle importazioni dalla Russia, e le loro eventuali sottoquotazioni rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria sono state estremamente contenute.
Un produttore esportatore russo ha giudicato inaffidabili le informazioni fornite da Eurostat, che non tengono conto delle differenze tra i vari tipi di prodotto, sottolineando le notevoli differenze di prezzo tra il silicio esportato dalla Russia, per lo più di qualità inferiore, e il silicio di qualità superiore proveniente dagli altri paesi terzi. Il produttore esportatore chiede che per il confronto si utilizzino piuttosto i prezzi effettivamente pagati dagli utilizzatori per il silicio proveniente da varie fonti.
Il produttore, tuttavia, non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua argomentazione. Per di più, non è stato possibile confrontare i prezzi perché non si disponeva di dati attendibili riguardo al prezzo pagato dagli utilizzatori per il silicio proveniente dagli altri paesi terzi. In questi casi, le informazioni fornite da Eurostat rappresentano la fonte più attendibile per stabilire i prezzi del silicio proveniente dai paesi terzi. Dalle informazioni disponibili per il riesame parallelo in previsione della scadenza dei dazi applicabili alla Cina è risultato che il margine medio di sottoquotazione risultante da un confronto tra i vari tipi del prodotto era analogo a quello ottenuto mediante un confronto tra il prezzo medio all'importazione secondo Eurostat e il prezzo medio dell'industria comunitaria.
Va osservato inoltre che i dati Eurostat sono stati usati in tutti i casi ai fini di un equo confronto. Il prezzo effettivo delle importazioni dalla Russia, per le quali si disponeva di informazioni verificate relative al PI, è risultato lievemente inferiore a quello registrato da Eurostat.
5.2. Pregiudizio autoinflitto (54) Si è affermato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria era dovuto principalmente all'aumento dei costi legati ai nuovi impianti di produzione aperti nel tentativo di conquistare una maggiore quota di mercato, e che i costi di produzione medi dell'industria comunitaria sono i più elevati di tutto il mondo. Quest'argomentazione si basava sul confronto tra i costi di produzione verificati dell'industria comunitaria e dei produttori russi oggetto del procedimento, da una parte, e i costi pubblicati degli altri paesi terzi. Poiché tuttavia gli elementi di costo contenuti nei dati pubblicati non erano identificati con precisione, nulla dimostrava che questi costi di produzione potessero essere confrontati con quelli verificati durante l'inchiesta. I dati pubblicati si basavano esclusivamente sui costi di fabbricazione, senza tener conto di elementi essenziali quali le spese generali, amministrative e di vendita. Va osservato inoltre che il produttore russo non ha fornito i dati pubblicati corrispondenti per i produttori comunitari. Di conseguenza, le argomentazioni del produttore russo sono state respinte perché infondate. A tale proposito, si è riscontrato che i costi di produzione nel paese analogo, cioè la Norvegia, erano effettivamente superiori a quelli comunicati dal produttore russo. Una volta adeguati in funzione dei costi totali, i costi di produzione verificati in Norvegia sono risultati in linea con quelli dell'industria comunitaria.
Comunque sia, il fatto che i costi dell'industria comunitaria fossero comparativamente più elevati non avrebbe interrotto automaticamente il nesso fra le importazioni in dumping a basso prezzo e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Come si è sottolineato al punto 83 del regolamento provvisorio, se i prezzi non fossero crollati tra il 2000 e il PI l'industria comunitaria avrebbe ottenuto un margine di utile dell'1,7 % anziché subire una perdita effettiva del 2,1 %.
5.3. Esportazioni dell'industria comunitaria (56) Si è affermato, senza però presentare elementi probanti, che la diminuzione delle vendite per l'esportazione dell'industria comunitaria aveva inciso sulla redditività delle sue vendite nell'UE.
La diminuzione totale delle vendite per l'esportazione tra il 1998 e il PI ha rappresentato nel PI solo il 2,3 % delle vendite complessive dell'industria comunitaria, il che esclude qualsiasi impatto di rilievo sui prezzi e sulla redditività dell'industria comunitaria sul mercato UE. È logico inoltre ritenere che la diminuzione delle esportazioni sia legata in parte alla domanda di silicio di produzione comunitaria nel PI.
5.4. Importazioni di silicio dell'industria comunitaria (58) Un produttore russo ha contestato la conclusione di cui al punto 85 del regolamento provvisorio, cioè che le società collegate all'industria comunitaria che hanno acquistato silicio l'hanno fatto a loro nome e senza essere influenzate dall'industria comunitaria. A sostegno di tale affermazione, il produttore ha dichiarato che le società collegate non si erano potute esprimere durante il procedimento, il che dimostrerebbe che sono effettivamente controllate dall'industria comunitaria.
Il fatto che nel corso del procedimento le società collegate all'industria comunitaria non abbiano fatto commenti sfavorevoli ai dazi antidumping non significa che non siano libere di scegliere dove acquistare le materie prime in base a considerazioni finanziarie. Poiché queste società hanno acquistato silicio dall'industria comunitaria, dalla Russia e da altre fonti di loro scelta, si conferma la conclusione di cui al punto 85 del regolamento provvisorio.
5.5. Differenze tra i mercati del silicio per uso chimico e del silicio per uso metallurgico (60) È stato asserito che i problemi incontrati dall'industria comunitaria dal 2000 in poi erano dovuti ad una diminuzione della domanda di silicio chimico, conseguenza di una minore domanda dei prodotti di questa industria utilizzatrice. Si è affermato altresì che l'industria comunitaria vende più silicio a questi utilizzatori del settore chimico che agli utilizzatori del settore metallurgico, mentre i produttori esportatori russi fanno il contrario. Di conseguenza, poiché il silicio russo non fa concorrenza al silicio di produzione comunitaria sul mercato chimico, i problemi dell'industria comunitaria non sono riconducibili alle importazioni dalla Russia.
Nella tabella seguente viene indicato l'andamento dei prezzi e dei volumi delle vendite di silicio dell'industria comunitaria ai clienti del settore chimico.
Vendite dell'industria comunitaria ai clienti del settore chimico >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: industria comunitaria.
Dalla tabella risulta che, nel periodo in esame, le vendite di silicio agli utilizzatori del settore chimico sono aumentate del 42 % in volume ma hanno registrato un calo del 13 % in termini di prezzo medio, contro un incremento in volume del 57 % e una diminuzione dei prezzi del 16 % per tutte le vendite di silicio nel periodo in esame (cfr. tabelle 8 e 9 del regolamento provvisorio).
Tra il 2000 e il PI, cioè al momento del massimo pregiudizio in termini di prezzi e di redditività, le vendite agli utilizzatori del settore chimico sono scese di circa cinquemila tonnellate (- 7,0 %), ma i prezzi medi sono saliti di 14 euro/t (+ 1,1 %), contro un incremento di circa tremila tonnellate (+ 2,1 %) e una diminuzione dei prezzi medi di 46 EUR/t (- 3,7 %) per tutte le vendite.
Non vi è quindi motivo di ritenere che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia dovuto a un calo delle vendite agli utilizzatori del settore chimico. Data la natura del pregiudizio, si è verificato esattamente l'opposto.
Si respinge pertanto l'argomentazione secondo la quale l'andamento delle vendite dell'industria comunitaria agli utilizzatori del settore chimico sarebbe stata la vera causa del pregiudizio subito durante il PI.
5.6. Concorrenza a livello di prezzi (66) Si conferma che la differenza di prezzo tra il silicio prodotto nella Comunità e quello importato dalla Russia non è del 16 %, come sostiene un esportatore russo, ma corrisponde in media all'11 % nel PI (cfr. punto 46 del regolamento provvisorio). Questa differenza è stata registrata sebbene i prezzi dell'industria comunitaria siano diminuiti del 7 % tra il 2001 e il PI, il che rispecchia l'incidenza dei prezzi russi su quelli dell'industria comunitaria. Sarebbe assurdo sostenere che la sottoquotazione è troppo consistente per aver causato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
Di fatto, l'inchiesta ha dimostrato che sia l'industria comunitaria sia i produttori esportatori russi vendono grossi quantitativi di silicio agli stessi clienti o a clienti che operano nello stesso settore. È evidente inoltre che questi utilizzatori si sono basati sul modico prezzo russo per contrattare con l'industria comunitaria.
5.7. Conclusione sul nesso causale (68) In considerazione di quanto precede, si respingono le argomentazioni dei produttori esportatori russi e si confermano le risultanze/conclusioni di cui ai punti 101 e 102 del regolamento provvisorio.
6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (69) Avendo stabilito in via provvisoria che l'istituzione dei dazi non era contraria all'interesse della Comunità, si sono invitate le parti interessate a manifestarsi e a collaborare al procedimento. Sono pervenute le osservazioni di quattro utilizzatori e di un'associazione di utilizzatori che aveva collaborato nella fase provvisoria del procedimento. Anche cinque utilizzatori e un'associazione di utilizzatori che non avevano collaborato nella fase provvisoria del procedimento hanno fatto commenti sulle risultanze provvisorie, mentre gli importatori di silicio non si sono espressi. Tre fornitori comunitari di materie prime ai produttori russi avevano già formulato osservazioni nella fase provvisoria.
Le osservazioni successive alla pubblicazione del regolamento provvisorio riguardavano unicamente la necessità di fare una distinzione tra il silicio chimico e il silicio metallico, cioè tra il prodotto in esame e il prodotto simile. Gli utilizzatori non hanno fatto commenti sull'impatto di eventuali dazi in termini di costi o di redditività né hanno fornito le informazioni necessarie per procedere ad una valutazione di tal genere.
Dopo le visite in loco, tuttavia, si è accertato che pur opponendosi ai dazi, che aumenteranno i loro costi, gli utilizzatori approvano nel complesso i metodi impiegati per la nostra analisi. I dazi avranno probabilmente un'incidenza sugli utilizzatori, che secondo le informazioni disponibili si tradurrà per gli utilizzatori del settore metallurgico in un aumento dei costi pari a 11 EUR per tonnellata di prodotto finito, cioè dell'0,8 %.
Per quanto riguarda i fornitori comunitari di materie prime, pur riconoscendo che l'istituzione di dazi potrebbe avere ripercussioni negative sul loro fatturato e sulla loro redditività, non si sono ricevuti elementi di prova in base ai quali si possa concludere che queste ripercussioni supererebbero i vantaggi previsti per l'industria comunitaria.
Non essendo state fornite nuove informazioni da cui risulti che l'istituzione di dazi definitivi sia contraria all'interesse della Comunità, si conferma definitivamente la conclusione di cui al punto 118 del regolamento provvisorio.
7. DAZI DEFINITIVI (74) Basandosi sulle conclusioni relative al dumping, al pregiudizio, al nesso causale e all'interesse della Comunità, si ritiene necessario istituire dazi antidumping definitivi per impedire che l'industria comunitaria subisca un ulteriore pregiudizio a causa delle importazioni dalla Russia.
7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio (75) Sono state sollevate diverse obiezioni circa il metodo utilizzato nella fase provvisoria per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio.
7.1.1. Tabella NCP (76) Come risulta dal punto 14 del regolamento provvisorio, si è affermato che la tabella indicante il numero di controllo del prodotto (NCP), che identifica tutti i tipi di silicio, non riportava indicazioni sufficientemente precise sulla composizione chimica dei vari tipi di silicio, il che ha impedito di effettuare un valido confronto. Si è proposto pertanto di modificare la tabella NCP per fare una netta distinzione tra i tipi di silicio importati dalla Russia e quelli venduti dall'industria comunitaria.
Una società ha chiesto di aggiungere il silicio con un tenore di ferro superiore allo 0,8 %. Ammesso e non concesso che il silicio ad alto tenore di ferro faccia diminuire i prezzi sul mercato, non si è dimostrata l'esistenza di una netta differenza tra il silicio contenente più dello 0,5 % di ferro e quello con un tenore superiore allo 0,8 %. L'argomentazione è stata respinta, poiché l'adeguamento concesso relativamente ai prezzi tiene comunque conto delle eventuali differenze di prezzo tra questi tipi a diverso tenore di ferro.
Gli altri produttori esportatori russi hanno chiesto che venissero apportate due modifiche alla tabella NCP, la prima delle quali consisteva nel definire un nuovo tipo in cui gli oligoelementi siano il fattore determinante, onde evitare che il silicio venduto agli utilizzatori del settore metallurgico sia confrontato scorrettamente con il silicio venduto agli utilizzatori del settore chimico. I produttori esportatori suddetti hanno chiesto anche che il silicio contenente lo 0,5 % di ferro sia considerato di qualità inferiore anziché standard, come nella tabella NCP attuale.
Se la prima richiesta fosse stata accolta, non solo non si sarebbe migliorata l'accuratezza della tabella NCP, ma i criteri sarebbero risultati meno precisi, lasciando alle parti interessate un'eccessiva libertà nell'assegnare le vendite a determinati NCP, il che avrebbe reso meno attendibili le informazioni fornite dagli NCP e, di conseguenza, il livello di eliminazione del pregiudizio. Per di più, non è mai stato dimostrato che il mantenimento dell'attuale struttura NCP desse luogo a risultanze errate o meno precise. Ad esempio, da un calcolo della sottoquotazione basato unicamente sul silicio standard e sul silicio di qualità inferiore risulterebbe un margine con variazioni non superiori allo 0,2 %. L'argomentazione è stata respinta per i motivi suddetti.
Non essendo stati presentati elementi di prova tali da giustificare la seconda modifica (a quanto pare, gli utilizzatori considerano standard il silicio contenente lo 0,5 % di ferro), non si è ritenuto necessario introdurre alcun cambiamento nella tabella NCP.
7.1.2. Margine di utile (81) A titolo provvisorio, si era stabilito che un margine di utile del 6,5 % sul fatturato totale poteva rappresentare il minimo adeguato che l'industria comunitaria avrebbe logicamente potuto sperare di realizzare in assenza del pregiudizio causato dal dumping. Si è affermato che questo margine era troppo elevato e che un margine del 3 % sarebbe stato più appropriato.
I fatti non giustificano la richiesta di utilizzare un margine del 3 %, poiché il 6,5 % corrisponde agli utili realizzati dall'industria comunitaria tra il 1998 e il 2000, cioè quando il mercato comunitario operava in condizioni eque. Considerato inoltre il livello dei margini di dumping riscontrati e il volume delle importazioni dalla Russia, è probabile che nel PI l'industria comunitaria avrebbe realizzato un utile perlomeno equivalente a questa percentuale.
7.1.3. Adeguamento per la qualità (83) Un produttore russo ha dichiarato che il silicio prodotto da uno dei suoi stabilimenti era di qualità inferiore a quello prodotto nell'altro stabilimento a causa dei diversi processi di fabbricazione, e ha quindi chiesto un adeguamento per il silicio di qualità inferiore ai fini di un equo confronto con i prezzi dell'industria comunitaria. L'adeguamento richiesto equivaleva alla differenza tra il costo medio di produzione dei due stabilimenti.
Sebbene vi sia effettivamente una differenza qualitativa tra i due stabilimenti, per giustificare un adeguamento si dovrebbe dimostrare che questa differenza incide sui prezzi che possono essere ottenuti sul mercato, nella fattispecie l'UE. Si è pertanto fatto un confronto tra i diversi tipi di silicio per appurare se esistesse una forte differenza tra i prezzi di vendita dei due stabilimenti. Per il silicio di qualità superiore non è stato necessario alcun adeguamento, visto che lo stabilimento di qualità inferiore non aveva venduto silicio. Si è invece proceduto a un adeguamento del 4 % per le vendite del silicio standard effettuate dallo stabilimento corrispondente, poiché si era constatata una differenza innegabile in termini di prezzi. Non avendo riscontrato differenze per il silicio di qualità inferiore, non si sono effettuati adeguamenti.
Il secondo produttore russo ha dichiarato che il suo silicio era di qualità talmente bassa da non poter essere confrontato direttamente neanche con i prezzi del silicio di qualità inferiore prodotto dall'industria comunitaria.
Si conferma che il tenore di ferro è più elevato nel silicio di questo produttore che in quello prodotto dall'industria comunitaria e dall'altro produttore russo. Per calcolare l'eventuale incidenza della qualità sui prezzi ottenuti da questo produttore sul mercato UE, si è fatto un confronto con i prezzi medi ottenuti dall'altro produttore russo per i singoli tipi di prodotto.
Il confronto ha dimostrato che occorreva procedere a un adeguamento in funzione dei prezzi del silicio di qualità inferiore di questo produttore russo in modo da poterli confrontare con i prezzi del silicio di qualità inferiore prodotto dall'industria comunitaria.
7.1.4. Adeguamento per lo stadio commerciale (88) I produttori russi hanno chiesto un adeguamento relativo ai prezzi per tener conto dei diversi stadi commerciali delle loro vendite nell'UE. Si è accertato che un produttore russo aveva venduto tutto il suo silicio attraverso un operatore commerciale delle isole Vergini britanniche, mentre il secondo produttore ha trattato con un operatore collegato in Svizzera, con un operatore non collegato dell'UE e direttamente con gli utilizzatori finali. L'industria comunitaria ha effettuato quasi tutte le sue vendite di silicio direttamente agli utilizzatori finali.
Per valutare se fosse opportuno concedere un adeguamento per lo stadio commerciale, si sono analizzate tutte le vendite dello stesso tipo effettuate dallo stesso produttore attraverso gli stessi canali onde accertare l'eventuale esistenza di una forte differenza tra i prezzi. In seguito a quest'analisi, è stato concesso un adeguamento per lo stadio commerciale per tutte le vendite effettuate tramite un operatore non collegato.
7.2. Forma e livello del dazio definitivo (90) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, i dazi antidumping definitivi istituiti devono corrispondere al livello del margine di dumping o di pregiudizio stabilito, a seconda di quello che risulta più basso. Come i dazi provvisori, anche i dazi definitivi devono essere ad valorem.
7.3. Riscossione definitiva del dazio provvisorio
Considerati l'entità del margine di dumping accertato per i produttori esportatori russi e il livello del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio, cioè il regolamento (CE) n. 1235/2003 della Commissione, debbano essere riscossi definitivamente a concorrenza dei dazi definitivi istituiti. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.
Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione, collegate ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali.
7.4. Impegni (93) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori e la comunicazione delle risultanze definitive, un produttore esportatore russo ha offerto impegni di prezzo a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.
Si tratta di un produttore esportatore che produce diversi tipi del prodotto i quali possono essere venduti insieme. Ciò comporta un rischio di compensazione incrociata, nel senso che pur rispettando formalmente i prezzi indicati nell'impegno si abbasserebbero quelli dei prodotti non in esame venduti insieme al prodotto in esame, il che agevolerebbe l'elusione dell'impegno a rispettare un prezzo minimo per il silicio e renderebbe assai difficile un controllo efficace.
Si è pertanto concluso che gli impegni offerti dopo la comunicazione delle risultanze definitive non potevano essere accettati nella forma attuale. Oltre ad informare le parti interessate, si sono indicate chiaramente agli esportatori le carenze dell'impegno offerto,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio contenente, in peso, meno del 99,99 % di silicio, di cui al codice NC 28046900, originario della Russia.
2. Le seguenti aliquote del dazio antidumping si applicano al prodotto fabbricato dalle società sottoindicate e originario della Russia:
| Società | Aliquota del dazio % | Codice addizionale TARIC |
| OJSC Bratsk Aluminium Plant, Bratsk, Regione di Irkutsk, Russia | 23,6% | A464 |
| SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Regione degli Urali, Russia e ZAO KREMNY, Irkutsk, Regione di Irkutsk, Russia | 22,7% | A465 |
| Tutte le altre società | 23,6% | A999 |
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Art. 2
1. Le importazioni che sono dichiarate per l'immissione in libera pratica dalle società indicate nella decisione 2004/445/CE della Commissione5, con la quale è accettato un impegno offerto dalle stesse, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, purché siano prodotte, spedite e direttamente fatturate al primo acquirente indipendente della Comunità da dette società e purché siano accompagnate da una fattura commerciale contenente almeno le indicazioni figuranti nell'allegato e da un certificato indicante l'analisi chimica di ciascun tipo del prodotto in esame specificato nella fattura commerciale.
2. L'esenzione dal dazio inoltre si applica a condizione che le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla designazione figurante nella fattura commerciale e al certificato indicante l'analisi chimica.
Art. 3
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 1235/2003 sulle importazioni di silicio contenente, in peso, meno del 99,99 % di silicio, di cui al codice 28046900, originario della Russia sono riscossi definitivamente secondo le modalità indicate in appresso.
Viene svincolata la parte degli importi depositati che supera l'aliquota definitiva dei dazi antidumping. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente A. Matteoli (3) Regolamento (CE) n. 2496/97 del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 345 del 16.12.1997, pag. 1).