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Decisione della Commissione del 26 aprile 2004 che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di taluni prodotti chimici a norma del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/382/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi1, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

A norma del regolamento (CE) n. 304/2003, la Commissione decide a nome della Comunità se autorizzare o vietare l'importazione nella Comunità di ciascun prodotto chimico cui si applica la procedura del previo assenso informato (PIC).

Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sono stati designati quali organismi preposti alle funzioni di segretariato per l'applicazione della procedura PIC provvisoria definita nell'Atto finale della conferenza dei plenipotenziari sulla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata dalla Comunità con decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale2, in particolare nella risoluzione sulle disposizioni transitorie contenuta nell'atto finale.

In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della procedura PIC provvisoria le decisioni concernenti i prodotti chimici a nome della Comunità e dei suoi Stati membri.

Il segretariato provvisorio ha chiesto agli aderenti alla procedura PIC di utilizzare l'apposito formulario di risposta del paese importatore per fornire informazioni sulle rispettive decisioni relative alle importazioni.

L'actinolite, l'amosite, l'antofillite e la tremolite, che sono tutte varietà di fibre di amianto anfibolo, sono state incluse nella procedura PIC provvisoria; al riguardo la Commissione ha ricevuto informazioni dal segretariato provvisorio sotto forma di un documento di orientamento decisionale (riguardante anche l'amianto crocidolite, che è già stato incluso nella procedura PIC provvisoria ed è stato oggetto di una decisione definitiva di importazione comunitaria menzionata nella IV circolare PIC, che descrive la situazione al 31 dicembre 1994). Tutte queste sostanze sono state progressivamente vietate o soggette a rigorose restrizioni a livello comunitario attraverso una serie di provvedimenti normativi, l'ultimo dei quali è rappresentato dalla direttiva 1999/77/CE della Commissione, del 26 luglio 19993, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto)4. Occorre di conseguenza adottare una decisione definitiva sull'importazione di actinolite, amosite, antofillite e tremolite e una decisione definitiva riveduta e aggiornata sull'importazione di crocidolite.

Il DNOC è stato incluso nella procedura PIC provvisoria quale pesticida; al riguardo la Commissione ha ricevuto informazioni dal segretariato provvisorio sotto forma di un documento di orientamento decisionale. Il DNOC rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari5, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/20036. La decisione 1999/164/CE della Commissione, del 17 febbraio 1999, concernente la non iscrizione del DNOC come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva7 ha escluso il DNOC dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE e ha disposto la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 16 agosto 1999. Occorre pertanto adottare una decisione definitiva sull'importazione di tale sostanza.

Nella procedura PIC provvisoria sono stati inclusi anche alcuni formulati pesticidi, sotto forma di formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl in concentrazione uguale o superiore al 7 %, carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 % e tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 %. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo dal segretariato provvisorio, sotto forma di un documento di orientamento decisionale. Il benomyl, il carbofuran e il tiram rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2002/928/CE della Commissione, del 26 novembre 2002, concernente la non iscrizione del benomyl nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva8, ha escluso il benomyl dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE e ha disposto la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 25 maggio 2003. Il carbofuran è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito della direttiva 91/414/CEE. La direttiva prevede un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri, in attesa di una decisione comunitaria, possono prendere decisioni nazionali sulle sostanze e sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. La direttiva 2003/81/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive molinate, tiram e ziram9, ha disposto l'inclusione del tiram nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e ne ha autorizzato l'impiego nei prodotti fitosanitari a determinate condizioni. Il tiram è stato inoltre notificato a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi10, che prevede un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri, in attesa di una decisione comunitaria, possono prendere decisioni nazionali sulle sostanze e sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Di conseguenza occorre adottare una decisione provvisoria sull'importazione dei formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e tiram in concentrazioni uguali o superiori a quelle specificate.

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio11, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione12,

DECIDE:

Art. 1

È adottata la decisione definitiva sull'importazione di actinolite, amosite, antofillite, crocidolite e tremolite, secondo quanto stabilito nel formulario di risposta sulle importazioni riportato nell'allegato I.

Art. 2

È adottata la decisione definitiva sull'importazione del DNOC, secondo quanto stabilito nel formulario di risposta sulle importazioni riportato nell'allegato II.

Art. 3

È inoltre adottata la decisione provvisoria sull'importazione di formulati pesticidi in polvere contenenti una combinazione di benomyl in concentrazione uguale o superiore al 7 %, carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 % e tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 %, secondo quanto stabilito nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all'allegato III.