Decisione della Commissione del 17 maggio 2004 che abroga la decisione n. 303/96/CECA, che accetta un impegno offerto riguardo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia (2004/497/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 (il «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,
sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDURA PRECEDENTE (1) Nel febbraio 1996, con la decisione n. 303/96/CECA2, la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo singolo a livello nazionale sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati («LMGO»), originarie della Russia. Con la stessa decisione la Commissione ha accettato un impegno a livello sia di quantità che di prezzi offerto dalle autorità russe congiuntamente agli esportatori russi di LMGO. (2) In seguito a una richiesta presentata dalla Confederazione europea delle industrie siderurgiche (Eurofer) per conto dell’industria comunitaria di LMGO, la Commissione ha avviato un esame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della decisione n. 2277/96/CECA della Commissione3 (la «decisione di base»). Contemporaneamente, ha avviato inoltre di propria iniziativa un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della decisione di base al fine di esaminare l'adeguatezza della forma delle misure4. (3) In considerazione della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio il 23 luglio 2002, il Consiglio aveva deciso, con il regolamento (CE) n. 963/20025, che i procedimenti antidumping avviati ai sensi della decisione di base e ancora in vigore a tale data fossero confermati e a decorrere dal 24 luglio 2002 disciplinati dal regolamento di base. Allo stesso modo, eventuali misure antidumping adottate a seguito di inchieste ancora in corso sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento di base a decorrere dal 24 luglio 2002. (4) In seguito a una richiesta di due produttori esportatori russi di LMGO, le società OOO VIZ — STAL (qui di seguito «VIZ-STAL») e Novolipetsk Iron and Steel Corporation («NLMK»), la Commissione ha avviato due inchieste ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base: nell'agosto 2002 nei confronti della VIZ-STAL6, e nell'ottobre 2002 nei confronti della NLMK7. La portata di entrambe le inchieste si limitava all'esame del dumping. (5) In seguito al riesame in previsione della scadenza menzionato nel considerando 2, nel gennaio 2003 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 151/20038 ha confermato il dazio antidumping definitivo istituito dalla decisione n. 303/96/CECA. Tuttavia, il riesame intermedio limitato alla forma delle misure è rimasto aperto al momento della conclusione del riesame in previsione della scadenza. (6) In entrambi i riesami menzionati nel considerando 4 occorreva indagare sugli aspetti del dumping che potessero condizionare il livello delle misure oggetto del riesame d’ufficio, di cui al considerando 2, limitatamente alla forma della misura. Inoltre, i tre riesami riguardavano la stessa misura antidumping. Per questioni di buona amministrazione è stato pertanto ritenuto opportuno concludere contemporaneamente i tre riesami intermedi al fine di poter prendere in considerazione le circostanze economiche eventualmente mutate dei produttori esportatori interessati. B. RITIRO DELL’ACCETTAZIONE DI UN IMPEGNO (7) Con il regolamento (CE) n. 990/20049, il Consiglio ha concluso i tre riesami summenzionati. (8) Come spiegato ai considerando da 89 a 100 del regolamento (CE) n. 990/2004 e dopo aver sentito tutte le parti interessate, si è concluso che l'impegno nella sua forma attuale non è più adeguato. Su tale base e conformemente alle pertinenti clausole dell’impegno, che autorizzano la Commissione a ritirarne unilateralmente l’accettazione, la Commissione ha deciso di ritirare l’accettazione dell’impegno stesso. (9) Nel gennaio 2004 la Commissione ha informato le autorità russe e gli esportatori russi interessati che proponeva di ritirare l’accettazione dell’attuale impegno. Le autorità russe e un produttore esportatore hanno formulato obiezioni sulla proposta e hanno chiesto di mantenere un contingente tariffario a dazio nullo sulle importazioni di LMGO originarie della Russia, in particolare in previsione dell'allargamento dell'Unione europea il 1o maggio 2004. Queste argomentazioni non hanno potuto essere accettate per le ragioni di cui al considerando 99 del regolamento (CE) n. 990/2004. C. ABROGAZIONE DELLA DECISIONE N. 303/96/CECA (10) Visto quanto precede, occorre abrogare l’articolo 2 della decisione n. 303/96/CECA. (11) Parallelamente alla presente decisione, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 990/2004, ha istituito un dazio antidumping definitivo nei confronti degli esportatori interessati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’articolo 2 della decisione n. 303/96/CECA è abrogato.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2004. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione