dec. 2004/204/CE
Testo vigente
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,
visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità1, a norma del quale la Commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli ulteriori regolamenti,
visto l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/712, a norma del quale la Commissione amministrativa è incaricata di stabilire i modelli dei documenti necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72,
vista la decisione n. 154, dell'8 febbraio 1994, sui formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 301, E 302, E 303)3,
L'allargamento dell'Unione europea dal 1o maggio 2004 rende necessario modificare i formulari E 301, E 302 ed E 303.
L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) del 2 maggio 1992, integrato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegato VI, attua i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nell'ambito dello Spazio economico europeo.
La Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, hanno concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo con la Svizzera), che è entrato in vigore il 1o giugno 2002. L'allegato II di tale accordo fa riferimento ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Per motivi di ordine pratico, è opportuno che i formulari utilizzati nell'Unione europea e nel quadro dell'accordo SEE e dell'accordo con la Svizzera siano identici,
DECIDE:
1. I modelli dei formulari E 301, E 302 ed E 303 riprodotti nella decisione n. 154 sono sostituiti dai modelli allegati alla presente decisione.
2. Le autorità competenti degli Stati membri mettono a disposizione degli interessati (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.) i formulari secondo i modelli allegati.
3. I formulari sono disponibili nelle lingue ufficiali della Comunità e presentati in modo tale che le varie versioni linguistiche siano perfettamente sovrapponibili, in modo da consentire a tutti i destinatari (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.) di ricevere il formulario stampato nella propria lingua.
4. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 154, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presidente della Commissione amministrativa C. J. van den Berg