Decisione della Commissione del 29 ottobre 2004 che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione (2005/37/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,
vista la decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro1, e vista la decisione 2003/862/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti della decisione 2003/861/CE relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro2,
Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione3, in particolare l’articolo 5, prevede che l'analisi tecnica e la classificazione delle monete metalliche false denominate in euro siano effettuate dai Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC) di ciascuno Stato membro e dal Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE). Il regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio4 estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica l’applicazione degli articoli da 1 a 11 del regolamento (CE) n. 1338/2001.
Dall’ottobre 2001 il CTSE esercita provvisoriamente le sue attività presso la zecca di Parigi beneficiando della struttura e dell’assistenza amministrativa della Commissione, come stabilito negli scambi di corrispondenza tra il presidente del Consiglio e il ministro francese delle Finanze avvenuti il 28 febbraio e il 9 giugno 2000.
Il CTSE contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma «Pericle», conformemente alla decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria5, e alla decisione 2001/924/CE che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica6.
Ai sensi dell’articolo 1 della decisione 2003/861/CE, la Commissione provvede ad istituire il Centro tecnico-scientifico europeo e a garantire il suo funzionamento, nonché a coordinare le attività delle autorità tecniche competenti per proteggere le monete in euro contro la falsificazione. L’articolo 1 della decisione 2003/862/CE stabilisce che la decisione 2003/861/CE sia estesa agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica.
Con una lettera del ministro delle Finanze del 6 settembre 2004 le autorità francesi si sono impegnate a mantenere l’attuale suddivisione dei costi tra la zecca di Parigi e la Commissione. In uno scambio di corrispondenza tra il membro della Commissione incaricato della lotta antifrode e il ministro francese delle Finanze, relativamente all’istituzione permanente del CTSE per l’analisi e la classificazione delle falsificazioni delle monete in euro, saranno riportati i principi di organizzazione del CTSE emanati in occasione dell’esercizio, a titolo provvisorio, da parte del CTSE delle sue attività presso la zecca di Parigi, come stabilito nello scambio di corrispondenza tra la presidenza del Consiglio e il ministro francese delle Finanze del 28 febbraio e 9 giugno 2000.
È necessario che il Comitato economico e finanziario (CEF), la Banca centrale europea, Europol e le autorità nazionali competenti continuino ad essere informati con regolarità delle attività del CTSE e della situazione relativa alla falsificazione delle monete in euro.
È opportuno quindi istituire il CTSE nell'ambito della Commissione a Bruxelles, come organo facente capo all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Il coordinamento da parte della Commissione delle azioni condotte da tutte le autorità tecniche competenti al fine di proteggere le monete in euro dalla falsificazione comprende i metodi d’analisi delle false monete in euro, lo studio dei nuovi casi di false monete e la valutazione delle conseguenze, lo scambio reciproco di informazioni sulle attività dei CNAC e del CTSE, la comunicazione esterna in materia di monete false, l'individuazione delle monete false con le apparecchiature per il trattamento delle monete, nonché lo studio di tutti i problemi tecnici in materia in monete false.
Tale coordinamento richiede la prosecuzione, in seno al Comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi7, dei lavori del gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete, composto dai responsabili dei CNAC e del CTSE che la Commissione amministra e presiede, assicurando al tempo stesso la trasmissione regolare di informazioni al CEF.
Al fine di attuare le decisioni 2003/861/CE e 2003/862/CE,
DECIDE:
Art. 1
1. È istituito il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) nell'ambito della DG ECFIN a Bruxelles.
2. Ai fini dell'applicazione della presente decisione il direttore generale della DG ECFIN ha il potere di prendere le misure necessarie e di concludere con autorità di paesi terzi e soggetti privati accordi amministrativi che consentano al CTSE di espletare i suoi compiti. Tali accordi amministrativi possono riguardare, in particolare, la comunicazione e lo scambio di informazioni tecniche.
Art. 2
Il CTSE svolge i seguenti compiti:
a) analizza e classifica tutti i nuovi tipi di monete in euro false, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1338/2001;
b) contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma «Pericle 2020» a norma del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1;
c) svolge i compiti di cui agli articoli 4, 5, 7 e 12 del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e agli articoli 2, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio3;
d) presta assistenza ai Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC) e alle autorità di polizia e collabora con le autorità competenti al fine di analizzare le monete in euro false e di rafforzare la protezione.
e) effettua l’analisi avanzata non distruttiva delle monete in euro false di alta qualità onde informare Europol e le autorità di polizia in merito alle minacce emergenti.
Art. 3
1. Per adempiere alla sua missione, il CTSE svolge un’analisi tecnica preliminare a Bruxelles ed eventualmente un’analisi complementare presso il Centro nazionale di analisi delle monete francese, istituito nell’ambito della zecca di Parigi.
2. La DG ECFIN mette a disposizione del CTSE il materiale tecnico adatto per svolgere l’analisi non distruttiva a Bruxelles al fine di individuare e rispondere tempestivamente alle minacce imminenti connesse alle monete in euro false di alta qualità.
3. Il CTSE si serve del personale e del materiale della zecca di Parigi per le necessarie analisi complementari svolte nei suoi locali. Le autorità francesi mettono il personale e il materiale adatti a disposizione del CTSE in via prioritaria. Le autorità francesi si incaricano della manutenzione del materiale tecnico presso la zecca di Parigi.
4. I costi relativi al personale del CTSE e al materiale tecnico necessario per lo svolgimento dei suoi compiti a Bruxelles sono a carico del bilancio dell’Unione. Le spese collegate ai costi delle missioni a Pessac del personale del CTSE e le spese varie di modesta entità giustificate che possono verificarsi durante l’utilizzo del materiale tecnico del laboratorio della zecca di Parigi sono coperte dal bilancio dell’Unione.
5. La DG ECFIN può definire, in collaborazione con la zecca di Parigi, le modalità amministrative applicabili al CTSE per l’utilizzo del materiale tecnico della zecca di Parigi.
Art. 4
La Commissione coordina le azioni necessarie per proteggere le monete in euro contro la falsificazione e assicurare un’applicazione efficace e uniforme delle procedure di autenticazione nella zona euro, tra l’altro attraverso riunioni periodiche con Europol ed esperti sulla falsificazione delle monete.
Il Comitato economico e finanziario, la Banca centrale europea, Europol e le autorità nazionali competenti sono informati con regolarità delle attività del CTSE e della situazione relativa alla falsificazione delle monete.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004. Per la Commissione Michaele Schreyer Membro della Commissione