Decisione n. 200 del 15 dicembre 2004 relativa ai metodi operativi e alla composizione della commissione tecnica per il trattamento telematico dei dati istituita in seno alla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/324/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,
visto l'articolo 81, punto d), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità1, che dispone che la commissione amministrativa promuova e sviluppi la collaborazione tra gli Stati membri tramite l'aggiornamento delle procedure di scambio delle informazioni, in particolare adattando la trasmissione dei dati tra le istituzioni allo scambio telematico, tenuto conto del grado di sviluppo dei sistemi informatici in ciascuno Stato membro, al fine di accelerare la liquidazione delle prestazioni,
visto l’articolo 117 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità2, che prevede che la commissione amministrativa crei una commissione tecnica che elaborerà relazioni e formulerà pareri motivati prima che sia adottata qualsivoglia decisione, a norma degli articoli 117, 117 bis e 177 ter, e che ne determini i metodi operativi e la composizione,
tenuto conto delle conseguenze dell’allargamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004 sul funzionamento della commissione tecnica,
DECIDE QUANTO SEGUE:
Art. 1
1. La commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti istituisce la commissione tecnica per il trattamento delle informazioni prevista dall’articolo 117 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72. Essa è denominata «la commissione tecnica».
2. La commissione tecnica espleta le funzioni definite all’articolo 117 quater, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.
3. Il mandato relativo ai compiti specifici della commissione tecnica è stabilito dalla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, con la possibilità di modificare tali compiti, qualora necessario.
Art. 2
Qualora necessario, la commissione tecnica basa le sue relazioni e i suoi pareri motivati su documenti tecnici e studi. Essa può richiedere alle amministrazioni nazionali competenti qualsivoglia informazione essa reputi necessaria per l’espletamento delle sue funzioni.
Art. 3
1. La commissione tecnica è composta da due rappresentanti di ciascuno Stato membro, uno dei quali è nominato membro titolare e l’altro supplente. Il rappresentante di governo di ciascuno Stato membro nella commissione amministrativa comunica le nomine al segretariato generale della commissione amministrativa.
2. Le relazioni e i pareri motivati sono adottati per maggioranza semplice di tutti i membri della commissione tecnica e ciascuno Stato membro ha un solo voto che esercita il membro titolare o, in sua assenza, il suo supplente. Nelle relazioni o nei pareri motivati della commissione tecnica, va specificato se sono stati approvati all'unanimità o per maggioranza semplice. Qualora esista una minoranza, vanno indicate le conclusioni o le riserve espresse dalla stessa.
3. Il rappresentante della Commissione delle Comunità europee o la persona da questo designata espleta una funzione consultiva in seno alla commissione tecnica.
Art. 4
Ogni semestre, la presidenza della commissione tecnica è assicurata dal membro titolare o altro funzionario designato allo scopo dallo Stato il cui rappresentante nella commissione amministrativa rivesta, nello stesso periodo, il ruolo di presidente della stessa. Su richiesta del presidente della commissione amministrativa, il presidente della commissione tecnica informa in merito alle attività della stessa.
Art. 5
La commissione tecnica ha la facoltà di istituire gruppi di lavoro ad hoc per trattare questioni specifiche. Essa illustra i compiti che tali gruppi devono espletare, il calendario della loro realizzazione e le implicazioni finanziarie dell’azione nel programma di lavoro menzionato all’articolo 7.
Art. 6
Il segretariato della commissione amministrativa si occupa della preparazione e dell’organizzazione delle riunioni della commissione tecnica ed elabora gli atti delle stesse.
Art. 7
La commissione tecnica sottopone all’approvazione della commissione amministrativa un programma di lavoro dettagliato. La commissione tecnica presenta inoltre annualmente alla commissione amministrativa una relazione sulle attività da lei svolte e sui risultati conseguiti relativamente al programma di lavoro, ivi incluse le proposte di modifica dello stesso.
Art. 8
Qualsivoglia azione della commissione tecnica che comporti spese a carico della Commissione delle Comunità europee è soggetta all’approvazione del rappresentante di detta istituzione.
Art. 9
Le lingue di lavoro della commissione tecnica sono quelle riconosciute come lingue ufficiali delle istituzioni comunitarie, in applicazione dell’articolo 290 del trattato che istituisce la Comunità europea.
Art. 10
Il regolamento aggiuntivo figurante in allegato si applica anche alla commissione tecnica.
Art. 11
La presente decisione sostituisce la decisione n. 169 della commissione amministrativa3.