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Decisione del Consiglio del 30 maggio 2005 recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio (2005/442/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2003/479/CE1, in particolare l’articolo 15,

L’articolo 15, paragrafo 7, della decisione 2003/479/CE dispone che le indennità giornaliere e mensili siano soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell’adeguamento degli stipendi di base dei funzionari della Comunità in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo.

L’ultimo adeguamento di dette indennità è stato disposto dalla decisione 2004/240/CE e ha avuto effetto con decorrenza il 1o aprile 2004.

Con il regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005, del 20 dicembre 2004, che adegua a decorrere dal 1o luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni2, il Consiglio ha disposto un adeguamento dello 0,7 % delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari della Comunità,

DECIDE:

Art. 1

1. Nell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2003/479/CE, gli importi di 27,96 EUR e di 111,83 EUR sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 28,16 EUR e di 112,61 EUR.

2. Nell’articolo 15, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente: «Distanza tra la sede di residenza e la sede di distacco (km) Importo in EUR 0-150 0 > 150 72,39 > 300 128,69 > 500 209,13 > 800 337,83 > 1300 530,87 > 2000 635,45»

3. Nell’articolo 15, paragrafo 4, l’importo di 27,96 EUR è sostituito dall’importo di 28,16 EUR.

Art. 2

La presente decisione ha effetto il primo giorno del mese successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2005. Per il Consiglio Il presidente F. Boden