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Regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2004 che adegua a decorrere dal 1o luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681 e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/20042, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Con effetto al 1o luglio 2004, la data «1o luglio 2003» di cui all’articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data «1o luglio 2004».

Art. 2

Con effetto al 1o luglio 2004, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2004Scatti
Gradi12345
1614926,6215553,8616207,45
1513192,6413747,0114324,6814723,2114926,62
1411660,0912150,0612660,6213012,8613192,64
1310305,5710738,6311189,8811501,2011660,09
129108,409491,159889,9810165,1410305,57
118050,318388,598741,098984,289108,40
107115,137414,127725,677940,618050,31
96288,586552,846828,207018,177115,13
85558,065791,626034,996202,896288,58
74912,405118,825333,925482,325558,06
64341,744524,184714,294845,454912,40
53837,373998,624166,654282,574341,74
43391,593534,113682,623785,083837,37
32997,603123,573254,823345,383391,59
22649,382760,712876,722956,752997,60
12341,612440,012542,542613,282649,38

Art. 3

Con effetto al 1o luglio 2004, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1o gennaio 2005, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1o luglio 2004, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1o maggio 2005, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della tabella in appresso:

Paese/SedeRemunerazione 1.7.2004Trasferimento 1.1.2005Pensione 1.7.2004Pensione 1.5.2005
Rep. ceca87,174,8100,0100,0
Danimarca136,7131,6135,7134,7
Germania101,2102,0101,4101,5
Bonn96,2
Karlsruhe95,4
Münich107,3
Estonia79,576,1100,0100,0
Grecia93,592,5100,0100,0
Spagna100,695,5100,0100,0
Francia120,2106,9117,5114,9
Irlanda122,3115,6121,0119,6
Italia109,8106,0109,0108,3
Varese100,6
Cipro90,494,0100,0100,0
Lettonia77,974,5100,0100,0
Lituania78,675,2100,0100,0
Ungheria88,370,8100,0100,0
Malta89,983,8100,0100,0
Paesi Bassi110,5103,6109,1107,7
Austria108,0108,0108,0108,0
Polonia72,065,0100,0100,0
Portogallo91,891,4100,0100,0
Slovenia84,481,3100,0100,0
Slovacchia90,979,5100,0100,0
Finlandia119,4114,4118,4117,4
Svezia117,4111,0116,1114,8
Regno Unito142,7116,5137,5132,2
Culham115,4

Art. 4

Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis dello statuto è fissato a 804,36 EUR e a 1072,48 EUR per le famiglie monoparentali.

Art. 5

Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 150,44 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 328,73 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 223,05 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 80,30 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 445,88 EUR.

Art. 6

Con effetto al 1o gennaio 2005, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8 dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

— 0 EUR/km per il tratto di distanza tra:0 e 200 km;
— 0,3343 EUR/km per il tratto di distanza tra:201 e 1000 km;
— 0,5572 EUR/km per il tratto di distanza tra:1001 e 2000 km;
— 0,3343 EUR/km per il tratto di distanza tra:2001 e 3000 km;
— 0,1114 EUR/km per il tratto di distanza tra:3001 e 4000 km;
— 0,0536 EUR/km per il tratto di distanza tra:4001 e 10000 km;
— 0 EUR/km per la distanza superiore a:10000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

167,16 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1450 km;

334,31 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1450 km.

Art. 7

Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

34,55 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia;

27,86 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Art. 8

Con effetto al 1o luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

983,69 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

584,90 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Art. 9

Con effetto al 1o luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1179,72 EUR, il limite superiore a 2359,44 EUR e la riduzione forfettaria a 1072,48 EUR.

Art. 10

Con effetto al 1o luglio 2004, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2004Classi
CategorieGruppi1234
AI6012,496757,257502,018246,77
II4363,774788,995214,215639,43
III3667,063830,413993,764157,11
BIV3522,703867,564212,424557,28
V2767,022949,423131,823314,22
CVI2631,632786,562941,493096,42
VII2355,402435,552515,702595,85
DVIII2128,922254,302379,682505,06
IX2050,232078,792107,352135,91

Art. 11

Con effetto al 1o luglio 2004, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Gruppi di funzioni1.7.2004Scatti
Gradi1234567
IV185145,585252,595361,825473,325587,155703,335821,94
174547,804642,374738,914837,464938,065040,755145,58
164019,464103,054188,374275,484364,394455,154547,80
153552,503626,383701,793778,783857,363937,574019,46
143139,793205,093271,743339,783409,233480,133552,50
132775,032832,742891,652951,783013,173075,833139,79
III123552,453626,323701,733778,703857,283937,494019,37
113139,773205,063271,713339,743409,193480,083552,45
102775,032832,732891,642951,773013,153075,813139,77
92452,662503,662555,722608,872663,122718,502775,03
82167,742212,822258,832305,802353,752402,702452,66
II72452,602503,612555,682608,842663,102718,492775,03
62167,622212,712258,732305,712353,672402,622452,60
51915,771955,611996,292037,812080,192123,462167,62
41693,171728,391764,341801,031838,491876,731915,77
I32085,852129,142173,332218,432264,472311,472359,44
21843,981882,251921,311961,192001,892043,442085,85
11630,161663,991698,531733,781769,761806,491843,98