DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 giugno 2005 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE (2005/476/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
Il 26 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di alcune concessioni previste per il riso. Di conseguenza, il 2 luglio 2003 la Comunità europea ha notificato all’OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni previste nell’elenco CXL della CE.
I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall’articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
La Commissione ha condotto negoziati con gli Stati Uniti d’America, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato), la Thailandia, che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio), e con l’India e il Pakistan, che hanno ciascuno interessi sostanziali nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio).
Gli accordi conclusi con l’India e con il Pakistan sono stati approvati a nome della Comunità con decisioni 2004/617/CE1 e 2004/618/CE del Consiglio2 rispettivamente. Il nuovo dazio applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20 ) e al riso lavorato (codice NC 1006 30 ) è stato fissato con decisione 2004/619/CE del Consiglio3.
La Commissione ha negoziato con successo un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America; occorre pertanto approvare l’accordo.
Al fine di garantire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o marzo 2005 e nell’attesa che venga modificato il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso4, occorre autorizzare la Commissione ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento e ad adottare misure d’applicazione.
Per gli stessi motivi, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 2006 anche le corrispondenti deroghe contenute nelle decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE.
Ai fini della certezza giuridica, è opportuno precisare che l’autorizzazione data alla Commissione nelle decisioni 2004/617/CE e 2004/618/CE ad adottare deroghe temporanee al regolamento (CE) n. 1785/2003 per attuare gli accordi in causa comprende anche l’autorizzazione ad adottare misure d’applicazione dettagliate.
Le misure necessarie per l’applicazione della presente decisione devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione5,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America per quanto riguarda il metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
1. La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o marzo 2005.
2. Le modalità di applicazione del presente accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all’articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione.
Art. 3
L’articolo 2 della decisione 2004/617/CE è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2004. 2. Le modalità di applicazione del presente accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione.»
Art. 4
L’articolo 2 della decisione 2004/618/CE è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2004. 2. Le modalità di applicazione del presente accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione.»
Art. 5
All’articolo 2 della decisione 2004/619/CE, la data del 30 giugno 2005 è sostituita dalla data del 30 giugno 2006.
Art. 6
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/20036.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo stabilito all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 7
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità7.
Fatto a Lussemburgo, addi 21 giugno 2005. Per il Consiglio Il presidente F. BODEN