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Decisione 2005/671/GAI del Consiglio del 20 settembre 2005 concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, l’articolo 31 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

Nella riunione straordinaria del 21 settembre 2001, il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l’Europa e che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l’Unione europea.

Il 19 ottobre 2001, il Consiglio europeo ha dichiarato che è determinato a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e ovunque nel mondo e proseguirà gli sforzi volti a rafforzare la coalizione della comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo in tutti i suoi aspetti, ad esempio attraverso il rafforzamento della cooperazione tra i servizi operativi incaricati della lotta al terrorismo: l’Europol, l’Eurojust, i servizi di informazione, le forze di polizia e le autorità giudiziarie.

In materia di lotta contro il terrorismo, è fondamentale che tutti i servizi interessati possano disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate, secondo i loro settori di competenza: i servizi nazionali specializzati degli Stati membri, le autorità giudiziarie e le istanze competenti a livello dell’Unione europea, quali l’Europol e l’Eurojust, hanno un’esigenza imperativa di informazioni per portare a termine i loro compiti.

La decisione 2003/48/GAI del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa all’applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo a norma dell’articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC2, costituisce una tappa importante. Il persistere della minaccia terroristica e la complessità del fenomeno rendono necessari maggiori scambi di informazioni. Il campo d’applicazione degli scambi di informazioni deve essere esteso a tutte le fasi dei procedimenti penali, comprese le condanne, e a tutte le persone, gruppi o entità oggetto di un’indagine, di un’azione penale o di una condanna per reati di terrorismo.

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri su base unilaterale, e possono dunque, vista la necessaria reciprocità, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Nell’esecuzione dello scambio d’informazioni, la presente decisione lascia impregiudicati gli interessi essenziali di sicurezza nazionale e non dovrebbe compromettere la sicurezza dei singoli o attività specifiche di informazione in materia di sicurezza dello Stato, né il successo di indagini in corso.

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

DECIDE:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

  1. a) «reati di terrorismo»: i reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio1;

  2. b)

  3. c)

  4. d) «gruppo o entità»: un gruppo terroristico quale definito all’articolo 2, punto 3), della direttiva (UE) 2017/541 e i gruppi ed entità figuranti nell’elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio4.

Art. 2 Trasmissione di informazioni relative ai reati terroristici all’Europol e agli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro designa un servizio specializzato tra i suoi servizi di polizia o le altre autorità incaricate dell’applicazione della legge che, nel rispetto della legislazione nazionale, abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito alle indagini penali riguardanti i reati terroristici, effettuate dalle sue autorità incaricate dell’applicazione della legge e che riunisca tali informazioni inviandole all’Europol conformemente ai paragrafi 3 e 4.

2.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che almeno le informazioni di cui al paragrafo 4 riguardanti le indagini penali per reati di terrorismo che interessano o possono interessare due o più Stati membri, raccolte dall’autorità competente, siano trasmesse a Europol, conformemente al diritto nazionale e al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

3 bis. Ciascuno Stato membro garantisce che i dati personali siano trattati ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo solo ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o azione penale in relazione a reati di terrorismo e ad altri reati di competenza di Europol, quali elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/794. Tale trattamento lascia impregiudicate le limitazioni applicabili al trattamento dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/794.

4.

Le informazioni da trasmettere all’Europol, conformemente al paragrafo 3, sono le seguenti:

  1. a) i dati per l’identificazione della persona, del gruppo o dell’entità;

  2. b) gli atti oggetto dell’indagine e relative circostanze specifiche;

  3. c) la qualificazione del reato perseguito;

  4. d) il collegamento con altri casi pertinenti;

  5. e) il ricorso a tecnologie di comunicazione;

  6. f) la minaccia rappresentata dal possesso di armi di distruzione di massa.

Le categorie di dati personali da trasmettere all’Europol per le finalità di cui al paragrafo 3 bis restano limitate a quelle di cui all’allegato II, sezione B, punto 2, del regolamento (UE) 2016/794.

5.

6.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti raccolte dalle sue autorità competenti nel quadro di procedimenti penali collegati a reati di terrorismo siano accessibili il più rapidamente possibile alle autorità competenti di un altro Stato membro, quando dette informazioni potrebbero essere utilizzate a fini di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale in relazione ai reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 in tale Stato membro, su richiesta o a titolo spontaneo, conformemente al diritto nazionale e ai pertinenti strumenti giuridici internazionali.

Le categorie di dati personali che possono essere scambiati fra gli Stati membri per le finalità di cui al primo comma restano limitate a quelle indicate all’allegato II, sezione B, punto 2, del regolamento (UE) 2016/794.

7. Il paragrafo 6 non si applica qualora la condivisione di informazioni comprometta le indagini in corso o la sicurezza di una persona, o qualora sia in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro interessato.

8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro autorità competenti adottino, all’atto del ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, misure tempestive conformemente al proprio diritto nazionale, secondo necessità.

Art. 3 Squadre investigative comuni

Gli Stati membri, se del caso, adottano le misure necessarie ad istituire squadre investigative comuni per svolgere indagini penali riguardanti i reati terroristici.

Art. 4 Richieste di assistenza giudiziaria e di esecuzione di sentenze

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le richieste di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione di sentenze, presentate da uno Stato membro in merito a reati terroristici, siano trattate con urgenza e in via prioritaria.

Art. 6 Applicazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro il 30 giugno 2006.

Art. 7 Applicazione territoriale

La presente decisione si applica a Gibilterra.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente decisione prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005. Per il Consiglio La presidente M. Beckett