dec. 2005/613/CE
Testo vigente
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,
visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità1, in virtù della quale la commissione amministrativa si occuperà di risolvere tutte le questioni amministrative inerenti al regolamento (CEE) n. 1408/71 e successivi,
visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio2 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, a norma del quale la Commissione amministrativa è incaricata di stabilire i modelli dei documenti necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72,
vista la decisione n. 1843 del 10 dicembre 2001 relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (da E 201 ad E 207, E 213 ed E 215),
vista la decisione n. 1884 del 10 dicembre 2002 relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 210 e E 211),
L'allargamento dell'Unione europea dal 1o maggio 2004 rende necessario modificare i moduli della serie E 200.
L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) del 2 maggio 1992, completato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegato VI, applica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nell'ambito dello Spazio economico europeo.
La Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, hanno concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo con la Svizzera), che è entrato in vigore il 1o giugno 2002. L'allegato II di tale accordo fa riferimento ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Per motivi di ordine pratico, è opportuno che i moduli utilizzati nell'Unione europea e nel quadro dell'accordo SEE e dell'accordo con la Svizzera siano identici,
DECIDE:
1. I modelli E 202 con le pagine supplementari da 1 a 9, E 203 con le pagine supplementari da 1 a 13, E 204 con le pagine supplementari da 1 a 9, E 205 (BE), (CZ), (DK), (DE), (EE), (GR), (ES), (FR), (IE), (IT), (CY), (LV), (LT), (LU), (HU), (MT), (NL), (AT), (PL), (PT), (SI), (SK), (FI), (SE), (UK), (IS), (LI), (NO), (CH), E 207, E 210, E 211, E 213 con le pagine supplementari da 1 a 5, e E 215 con una pagina supplementare sono adottati conformemente ai moduli allegati alla presente decisione.
2. Le autorità competenti degli Stati membri mettono a disposizione degli interessati i moduli secondo i modelli allegati. Questi moduli sono disponibili nelle lingue ufficiali della Comunità e presentati in modo tale che le diverse versioni siano perfettamente sovrapponibili, consentendo così ad ogni destinatario di ricevere il modulo stampato nella propria lingua.
3. La presente decisione, che sostituisce le decisioni n. 184 e n. 188, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.
La presidente della Commissione amministrativa Anna Hudzieczeck