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dec. 2005/613/CE

Testo vigente

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità1, in virtù della quale la commissione amministrativa si occuperà di risolvere tutte le questioni amministrative inerenti al regolamento (CEE) n. 1408/71 e successivi,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio2 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, a norma del quale la Commissione amministrativa è incaricata di stabilire i modelli dei documenti necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72,

vista la decisione n. 1843 del 10 dicembre 2001 relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (da E 201 ad E 207, E 213 ed E 215),

vista la decisione n. 1884 del 10 dicembre 2002 relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 210 e E 211),

L'allargamento dell'Unione europea dal 1o maggio 2004 rende necessario modificare i moduli della serie E 200.

L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) del 2 maggio 1992, completato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegato VI, applica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nell'ambito dello Spazio economico europeo.

La Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, hanno concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo con la Svizzera), che è entrato in vigore il 1o giugno 2002. L'allegato II di tale accordo fa riferimento ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

Per motivi di ordine pratico, è opportuno che i moduli utilizzati nell'Unione europea e nel quadro dell'accordo SEE e dell'accordo con la Svizzera siano identici,

DECIDE:

  • 1. I modelli E 202 con le pagine supplementari da 1 a 9, E 203 con le pagine supplementari da 1 a 13, E 204 con le pagine supplementari da 1 a 9, E 205 (BE), (CZ), (DK), (DE), (EE), (GR), (ES), (FR), (IE), (IT), (CY), (LV), (LT), (LU), (HU), (MT), (NL), (AT), (PL), (PT), (SI), (SK), (FI), (SE), (UK), (IS), (LI), (NO), (CH), E 207, E 210, E 211, E 213 con le pagine supplementari da 1 a 5, e E 215 con una pagina supplementare sono adottati conformemente ai moduli allegati alla presente decisione.

  • 2. Le autorità competenti degli Stati membri mettono a disposizione degli interessati i moduli secondo i modelli allegati. Questi moduli sono disponibili nelle lingue ufficiali della Comunità e presentati in modo tale che le diverse versioni siano perfettamente sovrapponibili, consentendo così ad ogni destinatario di ricevere il modulo stampato nella propria lingua.

  • 3. La presente decisione, che sostituisce le decisioni n. 184 e n. 188, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

  • La presidente della Commissione amministrativa Anna Hudzieczeck