Decisione della commissione del 27 ottobre 2005 che stabilisce le norme applicabili agli appalti di fornitura di aiuto alimentare da parte delle ONG autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio e che revoca la sua decisione del 3 settembre 1998 (2005/769/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare1, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario2, consente alla Commissione di autorizzare organizzazioni internazionali e non governative beneficiarie dell'aiuto comunitario ad acquistare esse stesse i prodotti da fornire a titolo di aiuto e a provvedere alla loro mobilitazione, purché la Commissione decida le modalità e le condizioni pertinenti.
L’articolo 164 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3 («modalità di esecuzione»), prevede che quando l’attuazione di un’azione per la quale può essere concessa una sovvenzione comunitaria richiede l’aggiudicazione di appalti, la convenzione di sovvenzione conclusa a tal fine deve comprendere le norme sull'aggiudicazione degli appalti che il beneficiario è tenuto a rispettare.
L’articolo 120 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee4 («regolamento finanziario»), assoggetta l’aggiudicazione di appalti da parte del beneficiario di una sovvenzione ai principi enunciati nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione.
Le norme in materia di appalti che gli organismi elencati nella parte 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1292/96 devono osservare per l’attuazione della politica di aiuto alimentare sono già stabilite negli accordi di contributo conclusi a tal fine dalla Commissione con tali organismi; per quanto riguarda le organizzazioni non governative (ONG), le norme in materia di appalti e le altre condizioni necessarie alla mobilitazione dell’aiuto alimentare e al rispetto dei principi finanziari fissati nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione devono ispirarsi in particolare a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97, eventualmente adattate per tener conto della situazione relativa alla gestione finanziaria.
Nei casi in cui la Commissione autorizza organizzazioni non governative ad acquistare e a mobilitare un aiuto alimentare nel quadro dei contratti da firmare per attuare il programma di lavoro annuale relativo all’aiuto alimentare, devono essere applicate le norme in materia di appalti, ferma restando la facoltà dell’ordinatore della Commissione di includere in detti contratti requisiti supplementari ai fini di una sana gestione finanziaria. La decisone della Commissione del 3 settembre 1998 deve pertanto essere abrogata.
In conformità dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1292/96, il comitato per la sicurezza e l’aiuto alimentare è stato informato della presente misura,
DECIDE:
Art. 1
Le norme applicabili all’aggiudicazione di contratti di aiuto alimentare da parte delle organizzazioni non governative autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 sono stabilite nell’allegato della presente decisione. Queste norme costituiscono parte integrante dei contratti e delle convenzioni conclusi a tal fine dalla Commissione.
Art. 2
La decisione della Commissione del 3 settembre 1998 che autorizza talune organizzazioni beneficiarie dell’aiuto alimentare comunitario ad acquistare esse stesse determinati prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare è abrogata.
Art. 3
La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2005. Per la Commissione Louis Michel Membro della Commissione