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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2005 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (2005/953/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

Il 26 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 al fine di modificare alcune concessioni previste per il riso. Il 2 luglio 2003 la Comunità europea ha quindi notificato all’OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni previste nell’elenco CXL della CE.

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall’articolo 133 del trattato e nell’ambito delle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

La Commissione ha condotto negoziati con gli Stati Uniti d’America, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato), la Thailandia, che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio), e con l’India e il Pakistan, che hanno ciascuno interessi sostanziali nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio).

Gli accordi conclusi con l’India e con il Pakistan sono stati approvati a nome della Comunità rispettivamente con le decisioni 2004/617/CE1 e 2004/618/CE2. Il nuovo dazio applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20 ) e al riso lavorato (codice NC 1006 30 ) è stato fissato con decisione 2004/619/CE3. L’accordo con gli Stati Uniti è stato approvato con decisione 2005/476/CE4.

La Commissione ha ora negoziato con successo un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Thailandia che dovrebbe pertanto essere approvato.

Al fine di garantire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2005 e nell’attesa che venga modificato il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso5, occorrerebbe autorizzare la Commissione ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento e a prendere le necessarie misure di attuazione.

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione6,

DECIDE:

Art. 1

Ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, è approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

1. La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2 della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque entro il 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2005.

2. Le modalità di attuazione dell’accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2 della presente decisione.

Art. 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità8.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2005. Per il Consiglio La presidente M. BECKETT