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Decisione del Consiglio del 21 dicembre 2005 relativa alla conclusione del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sudafrica, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (2006/166/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo1,

Il protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sudafrica, dall'altro, per tener conto dell'adesione di dieci nuovi Stati membri all'Unione Europea è stato firmato a norma della Comunità e degli Stati membri il 25 giugno 2005 a norma della decisione 2005/206/CE del Consiglio2.

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo addizionale è stato applicato su base provvisoria a partire dal 1o maggio 2004.

Occorrerebbe concludere il protocollo addizionale,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a norma della Comunità e dei suoi Stati membri il protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sudafrica, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

Il testo del protocollo addizionale3 è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a norma della Comunità e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del protocollo addizionale.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2005. Per il Consiglio Il presidente B. Bradshaw