DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 2006 che approva a nome della Comunità europea alcune modifiche agli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale [notificata con il numero C(2006) 81] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/198/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale1, in particolare l'articolo 4, terzo comma,
Nella riunione del 27 ottobre 2005, il comitato di gestione misto dell'accordo («il comitato») ha formulato una raccomandazione relativa alla determinazione dell'equivalenza per i prodotti della pesca. A seguito di tale raccomandazione è opportuno modificare l'allegato V dell'accordo.
Le modifiche devono essere approvate a nome della Comunità.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
DECIDE:
Art. 1
Conformemente alla raccomandazione formulata dal comitato di gestione misto, istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità europea le modifiche all'allegato V del suddetto accordo. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere, comprese le modifiche all'allegato V dell'accordo, è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il direttore generale responsabile della salute e della tutela dei consumatori è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
La presente decisione si applica il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli Stati Uniti d'America notificano per iscritto alla Commissione di aver espletato le proprie procedure interne per l'approvazione delle modifiche di cui all'articolo 1.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione