Decisione della Commissione del 10 febbraio 2006 che adotta il programma di lavoro per il 2006 relativo all’attuazione del programma d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008), compreso il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/89/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1, in particolare l'articolo 110,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2, in particolare l'articolo 166,
vista la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)3, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un’agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio4, in particolare l’articolo 6,
L'articolo 110 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 stabilisce che le sovvenzioni siano oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio.
In conformità dell'articolo 166 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni precisa l'atto di base, gli obiettivi, il calendario degli inviti a presentare proposte corredate del rispettivo importo indicativo ed i risultati desiderati.
In conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione della Commissione del 15 marzo 2005 sulle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee (sezione dedicata alla Commissione), la decisione che adotta il programma di lavoro annuale di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario può essere considerata la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario, purché si tratti di un quadro sufficientemente dettagliato.
L'articolo 8 della decisione n. 1786/2002/CE dispone l'adozione, da parte della Commissione, di un programma di lavoro annuale per l'attuazione del programma che fissi le priorità e le azioni da intraprendere, tra cui l'assegnazione delle risorse.
Il programma di lavoro per il 2006 dovrebbe pertanto essere adottato.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del programma.
In conformità dell’articolo 6 della decisione 2004/858/CE della Commissione, l’Agenzia esecutiva per la sanità pubblica riceve una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. unico
È adottato il programma di lavoro 2006 per l'attuazione del programma d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008) di cui all'allegato.
Il Direttore generale della DG «Salute e tutela dei consumatori» garantisce l’attuazione di suddetto programma.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2006. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione