Decisione del Consiglio del 13 marzo 2006 che modifica le decisioni 2001/507/CE e 2001/509/CE per rendere obbligatori i regolamenti della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite n. 109 e n. 108 relativi ai pneumatici ricostruiti (2006/443/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (accordo del 1958 riveduto)1, in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, e l’articolo 4, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo2,
I regolamenti UN/ECE n. 109 e n. 108 mirano all’armonizzazione delle prescrizioni per la ricostruzione di pneumatici e a un livello elevato di sicurezza e di tutela dell’ambiente. Essi consentono la libera circolazione dei pneumatici ricostruiti.
Con la decisione 97/836/CE la Comunità è diventata parte contraente dell’accordo UN/ECE del 1958 riveduto. Con le decisioni 2001/507/CE3 e 2001/509/CE4 la Comunità ha aderito rispettivamente ai regolamenti UN/ECE n. 109 e n. 108. Con l’adesione a tali regolamenti la Comunità si è impegnata ad accettarli come alternative alla legislazione comunitaria, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dell’accordo del 1958 riveduto. Per rendere obbligatoria l’applicazione di tali regolamenti occorre tuttavia inserire nel diritto comunitario una disposizione a tal fine a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 97/836/CE.
Tenuto conto della portata limitata dell’intervento normativo richiesto, non è opportuno prevedere l’applicazione obbligatoria di entrambi i regolamenti mediante l’adozione di una direttiva come prospettato nelle decisioni 2001/507/CE e 2001/509/CE.
Occorre modificare di conseguenza le decisioni 2001/507/CE e 2001/509/CE,
DECIDE:
Art. 1
La decisione 2001/507/CE è modificata come segue:
1) l’articolo unico è sostituito dal seguente: «Articolo unico La Comunità europea aderisce al regolamento n. 109 della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi. A partire dal 13 settembre 2006 le disposizioni del regolamento n. 109 di cui all’allegato si applicano quale condizione obbligatoria per la commercializzazione nella Comunità dei pneumatici ricostruiti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento.»;
2) il testo del regolamento UN/ECE n. 109 allegato alla decisione 2001/507/CE è sostituito dal testo riportato nell’allegato I della presente decisione.
Art. 2
La decisione 2001/509/CE è modificata come segue:
1) l’articolo unico è sostituito dal seguente: «Articolo unico La Comunità europea aderisce al regolamento n. 108 della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi. A partire dal 13 settembre 2006 le disposizioni del regolamento n. 108 di cui all’allegato si applicano quale condizione obbligatoria per la commercializzazione nella Comunità dei pneumatici ricostruiti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento.»;
2) il testo del regolamento UN/ECE n. 108 accluso alla decisione 2001/509/CE è sostituito dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 2006. Per il Consiglio Il presidente M. Bartenstein