Decisione del Consiglio del 14 marzo 2006 che intima alla Germania, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, del trattato che istituisce la Comunità europea, di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo (2006/344/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 9,
vista la raccomandazione della Commissione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, del trattato,
A norma dell’articolo 104, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita comprende il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi1.
La risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam, del 17 giugno 1997, sul patto di stabilità e crescita2 invita solennemente le parti, e cioè gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivamente.
Con decisione 2003/89/CE3, il Consiglio, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, ha sancito l’esistenza in Germania di un disavanzo eccessivo.
A norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il 21 gennaio 2003 il Consiglio ha formulato una raccomandazione alla Germania, invitandola a correggere il disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile e comunque entro il 2004. La raccomandazione è stata resa pubblica. Come indicato nella comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2004, approvata dal Consiglio il 18 gennaio 2005, in considerazione delle circostanze eccezionali venutesi a creare a seguito delle conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2003 e della sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2004, il 2005 doveva essere considerato il termine pertinente per la correzione del disavanzo eccessivo.
Il disavanzo delle amministrazioni pubbliche in Germania è dal 2002 ampiamente superiore al 3 % del PIL, il livello di riferimento indicato nel trattato. Il rapporto debito/PIL, inferiore nel 2001 al 60 % del PIL, il valore di riferimento del trattato, è aumentato e si prevede che raggiunga il 69 % del PIL nel 2006.
Secondo i dati forniti da Eurostat, nel 2005 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche in Germania ammontava al 3,3 % del PIL. Tali dati, in attesa di una valutazione più approfondita della loro qualità, si basano su una notifica provvisoria che la Germania, a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea4, ha presentato alla Commissione il 24 febbraio 2006. Inoltre, in base ai dati attualmente disponibili e tenendo conto dei programmi di bilancio finora adottati dal governo tedesco, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche si manterrà anche nel 2006 superiore al valore di riferimento del trattato, il che conferma che il disavanzo eccessivo non è stato corretto.
A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1467/97, qualora dai dati effettivi di cui al regolamento (CE) n. 3605/93 risulti che il disavanzo eccessivo non sia stato corretto dallo Stato membro partecipante entro i termini stabiliti nelle raccomandazioni di cui all’articolo 104, paragrafo 7, del trattato, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, del trattato, ossia intima allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessarie per correggere la situazione.
Secondo le proiezioni dell’autunno 2005 dei servizi della Commissione, il disavanzo 2005 ammontava al 3,9 % del PIL5. A politiche invariate, i servizi della Commissione prevedevano il disavanzo del 2006 e del 2007, rispettivamente, al 3,7 % e al 3,3 % del PIL. La crescita del PIL reale era prospettata allo 0,8 % nel 2005, all’1,2 % nel 2006 e all’1,6 % nel 2007, con il divario fra prodotto effettivo e potenziale non del tutto colmato nel periodo interessato dalla previsione. In tale contesto e considerata la fragilità della congiuntura economica, il governo tedesco costituito dopo le elezioni del 18 settembre 2005 ha elaborato una strategia intesa a riportare il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al di sotto del valore di riferimento indicato dal trattato entro il 2007. Il governo ha dato inizio all’attuazione di questa strategia di risanamento già nel dicembre 2005 con l’adozione delle prime misure da essa previste. Il 22 febbraio 2006 il governo ha adottato il progetto di bilancio federale per il 2006 nonché, in particolare, il progetto di legge relativo all’aumento della fascia centrale dell’aliquota IVA dal 16 % al 19 % a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il 22 febbraio 2006 l’Ufficio statistico federale ha pubblicato i dati relativi alla crescita del PIL e al disavanzo delle pubbliche amministrazioni nel 2005, pari, rispettivamente, allo 0,9 % e al 3,3 % del PIL. La differenza rispetto alle previsioni d’autunno dei servizi della Commissione è in larga misura riconducibile alle entrate superiori al previsto verso la fine del 2005. Secondo le proiezioni intermedie dei servizi della Commissione, pubblicate il 21 febbraio 2006, nel 2006 la crescita del PIL in termini reali si attesterebbe all’1,5 %, ossia sarebbe leggermente superiore al debole tasso di crescita potenziale. Va notato che questa proiezione è al rialzo in quanto presuppone la reazione anticipata della domanda interna all’aumento programmato dell’aliquota IVA. Tenendo conto dei successivi effetti sull’economia, la crescita del PIL nel 2007 è attualmente prevista intorno all’1 %. In linea con le previsioni macroeconomiche sopra illustrate, il disavanzo nominale dovrebbe restare leggermente superiore al 3 % del PIL nel 2006, per poi scendere nettamente al di sotto del valore di riferimento nel 2007. Secondo le previsioni dei servizi della Commissione, il disavanzo strutturale (ossia il disavanzo corretto per il ciclo, al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee), dopo un miglioramento leggermente inferiore allo 0,5 % tra il 2004 e il 2005, dovrebbe restare per lo più invariato in percentuale del PIL fra il 2005 e il 2006, per poi ridursi di almeno l’1 % del PIL nel 2007.
Nella fissazione del termine per la correzione del disavanzo eccessivo occorre tener conto dei seguenti fattori. In primo luogo, l’aggiustamento di bilancio che viene attuato è parte integrante di una strategia globale e l’adozione delle misure programmate si trova già in uno stadio avanzato; questo riduce l’incertezza circa l’efficacia del risanamento. Tali misure sono di carattere strutturale e non comprendono una tantum. In secondo luogo, gli effetti limitati in termini di riduzione del disavanzo strutturale previsti per il 2006 sono dovuti, almeno in parte, al fatto che alcune delle misure già attuate necessitano di un intervallo di tempo per produrre risultati. In terzo luogo, l’aggiustamento finanziario strutturale di almeno l’1 % del PIL per il 2006 e 2007 programmato dal governo può essere considerato conforme alle disposizioni del patto di stabilità e crescita, in particolare al requisito del miglioramento annuale del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento. Sulla base della previsione macroeconomica globale di cui al considerando 10, tale aggiustamento, che deve essere attuato in modo rigoroso, sarebbe sufficiente per correggere il disavanzo eccessivo in modo permanente e sostenibile.
Alla luce di questi fattori, il disavanzo eccessivo dovrebbe essere corretto entro il 2007. Il valore di riferimento dello 0,5 % del PIL per il miglioramento annuale del saldo strutturale dovrebbe essere rispettato cumulativamente negli anni 2006 e 2007.
Ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, secondo comma, del trattato, il Consiglio può chiedere alla Germania di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti dalla Germania per ottemperare alla presente decisione. La Germania dovrebbe presentare alla Commissione una relazione entro il 14 luglio 2006 in cui vengano descritte le misure adottate e da adottare per conformarsi alla presente decisione. La relazione dovrebbe in particolare includere una valutazione finanziaria delle misure di correzione del disavanzo eccessivo che ne quantifichi gli effetti sulla situazione di bilancio del 2006 e del 2007 e un’analisi dei possibili rischi correlati allo scenario macroeconomico considerato. La Commissione valuterà tale relazione al fine di accertare i progressi compiuti per la correzione del disavanzo eccessivo. È opportuno che la Germania presenti altre relazioni conformemente alle scadenze per le comunicazioni relative ai disavanzi pubblici e al debito pubblico previste all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605/93.
Le misure di risanamento dovrebbero consentire un miglioramento duraturo del saldo delle amministrazioni pubbliche. Al fine di assicurare un risanamento di bilancio duraturo, che permetta di conseguire l’obiettivo a medio termine della Germania di un bilancio in pareggio in termini strutturali, è necessario che, dopo la correzione del disavanzo eccessivo, sia attuata una riduzione del disavanzo strutturale pari almeno allo 0,5 % del PIL all’anno,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La Germania pone termine alla presente situazione di disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile e al più tardi nel 2007.
2. Nel 2006 e nel 2007 la Germania assicura un miglioramento cumulativo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee, di almeno un punto percentuale.
Art. 2
1. La Germania presenta alla Commissione, entro il 14 luglio 2006, una relazione che descriva le misure adottate per conformarsi alla presente decisione. La Commissione valuterà tale relazione al fine di accertare i progressi compiuti per la correzione del disavanzo eccessivo.
2. Entro il 1o ottobre 2006, il 1o aprile 2007, il 1o ottobre 2007 e il 1o aprile 2008 la Germania presenta alla Commissione relazioni supplementari in cui esamina i progressi compiuti ai fini dell’attuazione della presente decisione.
Art. 3
La Germania adotta le misure necessarie affinché, una volta corretto il disavanzo eccessivo, il risanamento finanziario finalizzato al conseguimento dell’obiettivo a medio termine di un bilancio in pareggio in termini strutturali sia proseguito tramite la riduzione del disavanzo strutturale di almeno lo 0,5 % del PIL all’anno.
Art. 4
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2006. Per il Consiglio Il presidente K.-H. Grasser