Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 14, secondo comma,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere dell'Istituto monetario europeo,
considerando che è necessario accelerare e chiarire le modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi istituita con l'articolo 104 C del trattato al fine di prevenire l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; che le disposizioni del presente regolamento, adottate a tal fine ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 14, secondo comma, costituiscono, insieme a quelle del protocollo n. 5 del trattato, un nuovo sistema integrato di norme per l'applicazione dell'articolo 104 C;
considerando che il patto di stabilità e crescita ha per obiettivo l'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione;
considerando che il patto di stabilità e crescita è costituito dal presente regolamento, dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio3, volto a rafforzare la sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche, e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 sul patto di stabilità e crescita4 nella quale, conformemente all'articolo D del trattato sull'Unione europea, sono enunciati orientamenti politici fermi ai fini di un'attuazione rigorosa e tempestiva del patto di stabilità e crescita, in particolare dell'adesione all'obiettivo a medio termine consistente nel raggiungimento di un saldo del bilancio vicino al pareggio o positivo, al cui perseguimento tutti gli Stati membri si sono impegnati, nonché ai fini dell'adozione delle misure di bilancio correttive che gli Stati membri ritengono necessarie per conseguire gli obiettivi dei loro programmi di stabilità e di convergenza ogniqualvolta dispongano di informazioni che indichino una significativa divergenza effettiva o prevista rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine;
considerando che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) gli Stati membri sono, ai sensi dell'articolo 104 C del trattato, esplicitamente vincolati dal trattato ad evitare disavanzi pubblici eccessivi; che, conformemente al punto 5 del protocollo n. 11 del trattato, l'articolo 104 C, paragrafi 1, 9 e 11, non si applica al Regno Unito qualora non partecipi alla terza fase; che l'obbligo di cui all'articolo 109 E, paragrafo 4, di cercare di evitare disavanzi eccessivi continuerà ad applicarsi al Regno Unito;
considerando che la Danimarca, conformemente al paragrafo 1 del protocollo n. 12 del trattato, ha notificato, nel contesto della decisione di Edimburgo del 12 dicembre 1992, che non parteciperà alla terza fase; che pertanto, in virtù del paragrafo 2 di detto protocollo, l'articolo 104 C, paragrafi 9 e 11, del trattato non si applica alla Danimarca;
considerando che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria gli Stati membri restano responsabili delle rispettive politiche di bilancio, fatte salve le disposizioni del trattato; considerando che gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alle loro responsabilità conformemente alle disposizioni del trattato;
considerando che il perseguimento dell'obiettivo di bilancio a medio termine di un saldo prossimo al pareggio o positivo, che tutti gli Stati membri hanno sottoscritto, contribuisce a creare condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione in tutti gli Stati membri, nonché permettere ad essi di affrontare le normali fluttuazioni cicliche mantenendo il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento del 3 % del PIL;
considerando che per il buon funzionamento dell'UEM occorre che la convergenza dei risultati conseguiti sotto il profilo economico e di bilancio dagli Stati che hanno adottato la moneta unica, in appresso denominati «Stati membri partecipanti», si dimostri stabile e durevole; che nella terza fase dell'UEM è necessaria una disciplina di bilancio per salvaguardare la stabilità dei prezzi;
considerando che conformemente all'articolo 109 K, paragrafo 3 del trattato l'articolo 104 C, paragrafi 9 e 11, si applica solo agli Stati membri partecipanti;
considerando che è necessario definire il concetto di superamento eccezionale e temporaneo del valore di riferimento di cui all'articolo 104 C, paragrafo 2, lettera a); che in questo contesto il Consiglio dovrebbe, tra l'altro, tener conto delle proiezioni di bilancio pluriennali fornite dalla Commissione;
considerando che la relazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 3, tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro;
considerando che occorre stabilire dei termini per l'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi al fine di assicurarne il tempestivo ed efficace funzionamento; che in questo contesto occorre tener conto del fatto che l'esercizio finanziario del Regno Unito non coincide con l'anno civile;
considerando che occorre specificare le modalità di attuazione delle sanzioni di cui all'articolo 104 C del trattato al fine di assicurare l'efficace attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;
considerando che il rafforzamento della sorveglianza del Consiglio ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97 e la sorveglianza esercitata dalla Commissione sulle situazioni di bilancio di cui all'articolo 104 C, paragrafo 2 dovrebbero agevolare l'efficace e rapida attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;
considerando che alla luce di quanto precede qualora uno Stato membro partecipante non adotti provvedimenti efficaci per correggere un disavanzo eccessivo, un periodo di tempo massimo complessivo di dieci mesi tra la data per la comunicazione dei dati che indicano l'esistenza di un disavanzo eccessivo e la decisione, ove ritenuto necessario, di imporre sanzioni sembra realistico ed appropriato al fine di esercitare sullo Stato membro partecipante interessato la pressione opportuna per indurlo ad adottare siffatti provvedimenti; che in tale caso, qualora la procedura sia avviata nel mese di marzo, le sanzioni saranno imposte entro l'anno civile nel quale la procedura stessa ha avuto inizio;
considerando che la raccomandazione del Consiglio per la correzione del disavanzo eccessivo o gli stadi ulteriori della procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbero essere anticipati dallo Stato membro interessato che ha ricevuto un avvertimento nel quadro della procedura di allarme preventivo; che il determinarsi di un disavanzo eccessivo nella terza fase dell'unione monetaria costituisce un fatto grave al quale gli interessati dovrebbero reagire tempestivamente;
considerando che è opportuno sospendere la procedura per i disavanzi eccessivi qualora lo Stato membro interessato adotti opportuni provvedimenti in ottemperanza ad una raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 7 o di una intimazione formulata ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 9 al fine di incentivare gli Stati membri ad adottare misure correttive; che il periodo durante il quale la procedura è sospesa non deve essere considerato nel periodo massimo di dieci mesi tra la data per la comunicazione dei dati che indicano l'esistenza di un deficit eccessivo e l'irrogazione di sanzioni; che è opportuno riavviare immediatamente la procedura nel caso in cui i provvedimenti annunciati non vengano attuati ovvero i provvedimenti attuati si rivelino inadeguati;
considerando che, per garantire il carattere dissuasivo della procedura per i disavanzi eccessivi, occorre esigere dallo Stato membro partecipante interessato la costituzione di un deposito infruttifero di importo adeguato ogniqualvolta il Consiglio decida di irrogare una sanzione;
considerando che la definizione delle sanzioni secondo una scala prestabilita contribuisce alla certezza del diritto; che è opportuno commisurare l'importo del deposito al PIL dello Stato membro partecipante interessato;
considerando che, qualora l'imposizione della costituzione del deposito infruttifero non induca lo Stato membro partecipante interessato a correggere tempestivamente il disavanzo eccessivo, occorre intensificare le sanzioni; che in tale caso è opportuno trasformare il deposito in ammenda;
considerando che l'adozione di misure efficaci da parte dello Stato membro partecipante interessato per la correzione del disavanzo eccessivo costituiscono il primo passo per l'abrogazione delle sanzioni; che progressi significativi nella correzione del disavanzo eccessivo consentono la riduzione delle sanzioni conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 12; che l'abrogazione del complesso delle sanzioni interviene solo dopo che il disavanzo eccessivo sia stato integralmente corretto;
considerando che il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo n. 5 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea5, contiene disposizioni dettagliate in merito alla comunicazione dei dati di bilancio da parte degli Stati membri;
considerando che, ai sensi dell'articolo 109 F, paragrafo 8, nei casi in cui il trattato prevede un ruolo consultivo della Banca centrale europea (BCE), i riferimenti alla BCE devono considerarsi, prima dell'istituzione della BCE, come riferimenti all'Istituto monetario europeo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Sezione 1. Definizioni e valutazioni
Art. 1
1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Lo scopo di tale procedura è di dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; la conformità alla disciplina di bilancio è esaminata sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblici.
2. Ai fini del presente regolamento per «Stati membri partecipanti» si intendono gli Stati membri la cui moneta è l’euro.
3. Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio1.
Art. 2
1.
Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora sia determinato dall'esistenza di una grave congiuntura negativa nella zona euro o nell'intera Unione accertata dal Consiglio ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1263, oppure da circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, a norma dell'articolo 26 di tale regolamento.
Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo qualora le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indichino che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessate la grave congiuntura negativa o le circostanze eccezionali di cui al primo comma.
1 bis.
2.
Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) ecceda il valore di riferimento, si considera che si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se lo Stato membro interessato rispetta il proprio percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio.
La Commissione elabora una relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE quando il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, la posizione di bilancio non è prossima al pareggio o in attivo e le deviazioni registrate nel conto di controllo dello Stato membro superano:
a) 0,3 punti percentuali del PIL ogni anno, o
b) 0,6 punti percentuali del PIL cumulativamente.
3.
Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in tale articolo, nella misura in cui essi influenzano in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato.
La relazione di cui all’articolo 126, paragrafo 3, TFUE, riflette adeguatamente:
a) il livello delle sfide relative al debito pubblico sulla base della metodologia di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1263, l’evoluzione della posizione del debito pubblico e il suo finanziamento, nonché i relativi fattori di rischio, in particolare la struttura delle scadenze del debito, le valute in cui è denominato e le passività potenziali, comprese eventuali passività implicite legate all'invecchiamento della popolazione e al debito privato;
b) gli sviluppi delle posizioni di bilancio a medio termine, tra cui in particolare l'entità della deviazione effettiva dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, in termini annuali e cumulativi misurata dal conto di controllo;
c) gli sviluppi della posizione economica a medio termine, tra cui la crescita potenziale, l'andamento dell'inflazione e l'evoluzione congiunturale rispetto alle ipotesi alla base del percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio;
d) i progressi nell'attuazione di riforme e investimenti, tra cui in particolare le politiche per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici e le politiche per attuare la strategia comune dell'Unione per la crescita e l'occupazione, tra cui quelle sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio2, e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali;
e) l'aumento degli investimenti pubblici nel settore della difesa, se del caso, considerando anche il momento della registrazione della spesa per il materiale militare.
La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto si tengono in particolare considerazione i contributi finanziari volti a favorire la solidarietà internazionale e conseguire le priorità comuni dell'Unione di cui all’articolo 13, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1263.
4.
Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito. Qualora lo Stato membro si trovi ad affrontare sfide sostanziali in materia di debito pubblico di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del presente articolo, ciò è considerato un fattore aggravante fondamentale. Sviluppi congiunturali favorevoli in materia economica, di bilancio e finanziaria non sono considerati fattori attenuanti, mentre sviluppi sfavorevoli possono essere considerati quali fattori attenuanti.
Nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all'articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, TFUE soltanto qualora sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo.
Tuttavia, nel valutare l'osservanza del criterio del debito, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.
5. Qualora agli Stati membri sia consentito di deviare dal proprio percorso della spesa netta ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE)2024/1263, la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, possono decidere di non giungere a una conclusione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.
6. Se il Consiglio, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione, nelle successive fasi della procedura di cui all’articolo 126 TFUE, tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, compreso quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare nel fissare una scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo ed eventualmente per prorogarla. Tali fattori significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE.
7.
Sezione 1 bis. Dialogo economico
Art. 2 bis
1.
Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo a discutere dinnanzi alla commissione stessa della decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, della raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE, dell’intimazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE e delle decisioni del Consiglio adottate a norma dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, dinanzi alla commissione stessa.
Il Consiglio dovrebbe, di norma, seguire le raccomandazioni e le proposte della Commissione o spiegare pubblicamente la propria posizione.
La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato dalle suddette decisioni, raccomandazioni o intimazioni la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.
2. Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all’applicazione del presente regolamento.
Sezione 2. Accelerazione della procedura per i disavanzi eccessivi
Art. 3
1. Entro due settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione redatta a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, il comitato economico e finanziario formula il parere di cui all'articolo 126, paragrafo 4, TFUE.
2. Tenendo pienamente conto del parere di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, se ritiene che esista un disavanzo eccessivo, trasmette al Consiglio un parere e una proposta in conformità dell'articolo 126, paragrafi 5 e 6, TFUE e informa il Parlamento europeo.
3. Il Consiglio decide, di norma, in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE entro quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio3. Quando decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio rivolge contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. Il Consiglio rende pubbliche le proprie decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE.
4.
La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo.
Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nella raccomandazione.
Se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del disavanzo, per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento strutturale minimo su base annua pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.
Se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del debito, il percorso correttivo di spesa netta è almeno altrettanto impegnativo quanto il percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1263 e corregge di norma le deviazioni cumulative del conto di controllo entro il termine fissato dal Consiglio.
4 bis.
5. Entro il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio, insieme alle informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per raggiungere tali obiettivi. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione. Lo Stato membro può invitare la pertinente istituzione di bilancio indipendente a elaborare una relazione distinta non vincolante sulla sufficienza delle misure adottate e previste in relazione agli obiettivi.
6.
Il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE se:
a) è stato dato seguito effettivo a tale raccomandazione e si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE)2024/1263, oppure
b) si applicano le condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1263.
La raccomandazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.
Art. 4
1.
Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento e della sua attuazione, nonché di ogni altro provvedimento sufficientemente dettagliato e annunciato pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.
Il Consiglio, se in conformità dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, riferisce di conseguenza al Consiglio europeo.
2. L'eventuale decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE di rendere pubbliche le sue raccomandazioni, laddove si sia constatato che tali raccomandazioni non abbiano avuto seguito effettivo, è adottata immediatamente dopo lo scadere del termine disposto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento.
Art. 5
1. L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del presente regolamento. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di realizzare il percorso correttivo di spesa netta.
1 bis. A seguito dell’intimazione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato in risposta alla stessa. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate, insieme a informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio in modo da consentire a quest’ultimo, se del caso, di prendere una decisione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione.
2.
Il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE se:
a) è stato dato seguito effettivo a tale intimazione e si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, oppure
b) si applicano le condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1263.
L'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.
Art. 6
1. Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo all'intimazione formulata a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento e della sua attuazione, nonché di ogni altro provvedimento sufficientemente dettagliato e annunciato pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. Si prende in considerazione l'esito della missione di sorveglianza effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 10 bis del presente regolamento.
2. Ove ricorra la fattispecie di cui all’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, il Consiglio impone sanzioni in conformità a tale articolo. Tale eventuale decisione interviene entro quattro mesi dalla decisione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure.
Art. 7
Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi ai successivi atti del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafi 7 e 9, TFUE, la decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE di imporre sanzioni è adottata, di norma, entro sedici mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009. In caso di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, il termine di sedici mesi è adeguato di conseguenza. Una procedura accelerata è applicata qualora il disavanzo che il Consiglio decide essere eccessivo sia programmato deliberatamente.
Art. 8
1. Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le sanzioni, tale decisione interviene entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.
2. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.
3. Il Consiglio adotta una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE soltanto qualora il disavanzo sia stato portato al di sotto del valore di riferimento e, sulla base delle proiezioni della Commissione, si preveda che rimanga al di sotto di tale valore anche nell'anno in corso e nel successivo e, se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del debito, qualora lo Stato membro interessato abbia rispettato il percorso correttivo di spesa netta stabilito dal Consiglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.
Sezione 3. Sospensione e sorveglianza
Art. 9
1. La procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa qualora:
a) lo Stato membro interessato ottemperi alle raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE;
b) lo Stato membro partecipante interessato ottemperi all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.
2. Il periodo di sospensione della procedura non è considerato ai fini del calcolo delle decorrenze di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
3. Alla scadenza del termine di cui all’articolo 3, paragrafo 4, prima frase, e del termine di cui all’articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, del presente regolamento, la Commissione informa il Consiglio se ritiene che le misure adottate sembrino sufficienti per assicurare progressi adeguati verso la correzione del disavanzo eccessivo entro i termini fissati dal Consiglio, purché tali misure siano attuate appieno e gli sviluppi della situazione economica siano conformi alle previsioni. La dichiarazione della Commissione è resa pubblica.
Art. 10
1. Il Consiglio e la Commissione controllano regolarmente l’attuazione delle misure adottate:
dallo Stato membro interessato in ottemperanza alle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE;
dallo Stato membro partecipante interessato in ottemperanza all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.
2. Qualora tali misure non siano attuate dallo Stato membro partecipante interessato ovvero, a giudizio del Consiglio, si rivelino inadeguate, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 9 o 11 dell'articolo 126, TFUE.
3. Qualora dai dati effettivi di cui al regolamento (CE) n. 479/2009 risulti che il disavanzo eccessivo non sia stato corretto dallo Stato membro partecipante entro i termini stabiliti nelle raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, o nell'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente del paragrafo 9 o 11 dell'articolo 126, TFUE.