diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2006 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (2006/539/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo1,

La Comunità ha competenza esclusiva ad adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e a concludere accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali.

La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine.

La Comunità ha firmato e ratificato il 19 dicembre 2003 l’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori2.

La commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) è stata istituita dalla convenzione tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica, conclusa nel 1949. Nel giugno 1998, in occasione della sua 61a riunione, la IATTC ha adottato una risoluzione nella quale le parti contraenti hanno convenuto di redigere una nuova convenzione per rafforzare la IATTC e adeguarne lo statuto, in linea con le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Sin dall’inizio la Comunità è stata invitata a partecipare pienamente a questo processo e vi ha contribuito attivamente. Il processo è culminato nell’adozione della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione di Antigua), nel corso della 70a riunione della IATTC, tenutasi dal 24 al 27 giugno 2003 ad Antigua (Guatemala).

La convenzione di Antigua è stata aperta alla firma il 14 novembre 2003 a Washington (Stati Uniti d’America) e lo è stata fino al 31 dicembre 2004, conformemente al disposto del suo articolo XXVII.

La Comunità ha firmato la convenzione di Antigua il 13 dicembre 2004, a norma della decisione 2005/26/CE del Consiglio3.

Nella zona della convenzione di Antigua operano pescatori comunitari. È quindi nell’interesse della Comunità diventare membro della IATTC. È opportuno pertanto che la Comunità approvi la convenzione di Antigua.

La convenzione di Antigua è intesa a mantenere e a rafforzare la IATTC. Essa è destinata a sostituire la convenzione del 1949 dalla sua entrata in vigore per tutte le parti di detta convenzione. Pertanto, in linea con lo spirito della decisione 1999/405/CE del Consiglio, del 10 giugno 1999, che autorizza il Regno di Spagna ad aderire provvisoriamente alla convenzione recante istituzione della commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC)4, occorre che la Spagna denunci la convenzione del 1949 non appena sarà entrata in vigore la convenzione di Antigua,

DECIDE:

Art. 1

La convenzione di Antigua è approvata a nome della Comunità europea. Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo degli Stati Uniti d’America quale depositario della convenzione ai sensi dell’articolo XXXVII della stessa.

Art. 3

Al momento dell’entrata in vigore della convenzione di Antigua, la Spagna denuncerà la convenzione che istituisce la commissione interamericana per i tonnidi tropicali.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2006. Per il Consiglio Il presidente J. PRÖLL