Decisione della Commissione del 20 luglio 2006 che sostituisce l’allegato della decisione 2005/769/CE che stabilisce le norme applicabili agli appalti di fornitura di aiuto alimentare da parte delle ONG autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio (2006/541/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell’aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare1, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
La decisione 2005/769/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, che stabilisce le norme applicabili agli appalti di fornitura di aiuto alimentare da parte delle ONG autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio e che revoca la sua decisione del 3 settembre 19982, stabilisce le norme applicabili agli appalti di fornitura di aiuto alimentare da parte delle organizzazioni non governative autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96.
Il regolamento (CE) n. 2110/2005 prevede lo svincolo degli aiuti nel quadro dell’assistenza esterna della Comunità e modifica quindi il regolamento (CE) n. 1292/96 per quanto riguarda le norme d’origine delle merci da acquistare e le norme di nazionalità per la partecipazione alle procedure d’appalto.
Per favorire gli acquisti locali e regionali, occorre precisare che soltanto le merci acquistate sul mercato comunitario devono essere conformi ai requisiti stabiliti nelle comunicazioni della Commissione relative alle caratteristiche3 e al condizionamento4 dei prodotti da fornire nell’ambito dell’aiuto alimentare comunitario, mentre le merci acquistate sui mercati locali o regionali devono essere compatibili con gli eventuali standard locali o altrimenti con norme riconosciute a livello internazionale.
Poiché lo svincolo degli aiuti richiede un’ulteriore flessibilità per quanto riguarda i termini contrattuali di consegna, è opportuno prevedere che le gare d’appalto indette e i contratti di fornitura conclusi da organizzazioni non governative per la fornitura di prodotti a titolo dell’aiuto alimentare comunitario precisino le condizioni di consegna in conformità dell’ultima edizione degli Incoterms (International Commercial Terms), pubblicata dalla Camera di commercio internazionale5.
È pertanto opportuno che un’agenzia di controllo riconosciuta a livello internazionale proceda all’ispezione delle merci e al controllo della loro consegna.
Occorre pertanto modificare in tal senso la decisione 2005/769/CE.
Ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1292/96, il comitato per la sicurezza e l’aiuto alimentare sarà informato del presente provvedimento,
DECIDE:
Art. 1
L’allegato della decisione 2005/769/CE è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006. Per la Commissione Louis Michel Membro della Commissione