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Decisione del Consiglio del 25 settembre 2006 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (2006/730/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 e l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

La decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale2, ha autorizzato il presidente del Consiglio a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione, a nome della Comunità, presso il segretario generale delle Nazioni Unite, a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, di tale convenzione (di seguito «convenzione di Rotterdam»)3. Lo strumento di approvazione e la dichiarazione di competenza di cui all’allegato B della decisione in questione sono stati depositati presso il depositario il 20 dicembre 2002. La convenzione di Rotterdam è entrata in vigore il 24 febbraio 2004.

Nella sentenza del 10 gennaio 2006 nella causa C-94/03 (Commissione contro Consiglio)4 la Corte di giustizia ha annullato la decisione 2003/106/CE, in quanto basata esclusivamente sull’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300 del trattato, stabilendo che la base giuridica appropriata era costituita dagli articoli 133 e 175, paragrafo 1, in combinato disposto con le disposizioni pertinenti dell’articolo 300.

La sentenza della Corte di giustizia non incide sullo status della Comunità quale parte della convenzione. A norma dell’articolo 46 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, non è necessario depositare un nuovo strumento di ratifica. È invece necessaria una nuova decisione del Consiglio che approvi la convenzione di Rotterdam unitamente ad una dichiarazione di competenza modificata, che rifletta la modifica della base giuridica, a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, della convenzione di Rotterdam.

Per assicurare la certezza del diritto ed evitare un vuoto giuridico, è opportuno che la presente decisione prenda effetto a decorrere dalla data in cui la decisione 2003/106/CE è stata adottata,

DECIDE:

Art. 1

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata a Rotterdam l’11 settembre 1998 (di seguito «convenzione di Rotterdam»), è approvata a nome della Comunità.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, a nome della Comunità, la dichiarazione di competenza di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, della convenzione di Rotterdam.

Art. 3

La presente decisione ha effetto il 19 dicembre 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2006. Per il Consiglio Il presidente M. Pekkarinen