Decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un emendamento alla convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (2006/957/EC)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
La convenzione UN/ECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (la convenzione di Århus) intende concedere al pubblico determinati diritti e impone alle parti contraenti e alle autorità pubbliche alcuni obblighi per quanto riguarda l’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
La Comunità europea in virtù del trattato, e in particolare dell’articolo 175, paragrafo 1, è competente, insieme ai suoi Stati membri, a stipulare accordi internazionali che contribuiscano a perseguire gli obiettivi enunciati nell’articolo 174, paragrafo 1, del trattato e a dare attuazione agli obblighi che ne derivano.
La Comunità ha firmato la convenzione di Århus il 25 giugno 1998. La convenzione è entrata in vigore il 30 ottobre 2001. La Comunità ha approvato la convenzione il 17 febbraio 2005 conformemente alla decisione 2005/370/CE del Consiglio1.
La seconda riunione delle parti, tenutasi dal 25 al 27 maggio 2005, ha adottato un emendamento alla convenzione di Århus che definisce con maggiore precisione gli obblighi delle parti riguardanti la partecipazione del pubblico ai processi decisionali sugli organismi geneticamente modificati (OGM). La normativa comunitaria in materia di OGM, in particolare la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati2 e il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati3, prevede disposizioni che garantiscono la partecipazione del pubblico al processo decisionale sugli OGM, in sintonia con l’emendamento della convenzione di Århus.
L’emendamento alla convenzione di Århus è aperto alla ratifica, accettazione o approvazione delle parti dal 27 settembre 2005. È opportuno che la Comunità europea e i suoi Stati membri prendano le misure necessarie per depositare, per quanto possibile simultaneamente, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento.
È opportuno approvare l’emendamento alla convenzione di Århus,
DECIDE:
Art. 1
L’emendamento della convenzione di Århus riguardante la partecipazione del pubblico al processo decisionale sugli organismi geneticamente modificati è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'emendamento è accluso alla presente decisione.
Art. 2
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione dell’emendamento presso il Segretario generale delle Nazioni Unite in conformità all’articolo 14 della convenzione di Århus.
2. La Comunità europea e gli Stati membri che sono parti della convenzione di Århus prendono le misure necessarie per depositare quanto prima e non oltre il 1o febbraio 2008 gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, 18 dicembre 2006 Per il Consiglio Il presidente J.-E. Enestam