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Decisione della Commissione del 12 febbraio 2007 che adotta il programma di lavoro per il 2007 per l'attuazione del programma d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008), compreso il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/102/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 1101,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 della Commissione3, in particolare l'articolo 166,

vista la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)4, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un’agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio5, in particolare l’articolo 6,

L'articolo 110 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 stabilisce che le sovvenzioni siano oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio.

In conformità dell'articolo 166 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni precisa l'atto di base, gli obiettivi, il calendario degli inviti a presentare proposte corredate del rispettivo importo indicativo ed i risultati desiderati.

L'articolo 8 della decisione n. 1786/2002/CE dispone l'adozione, da parte della Commissione, di un programma di lavoro annuale per l'attuazione del programma che fissi le priorità e le azioni da intraprendere, tra cui l'assegnazione delle risorse. Il programma di lavoro per il 2007 dovrebbe pertanto essere adottato.

La decisione che adotta il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario può considerarsi rappresentativa della decisione di finanziamento di cui all'articolo 75 di tale regolamento, nonché dell'articolo 90 del regolamento che fissa le modalità di esecuzione del regolamento finanziario, a condizione che essa costituisca un quadro sufficientemente particolareggiato.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008).

Conformemente all'articolo 6 della decisione 2004/858/CE, l'agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica svolge alcune attività per l'attuazione del programma sulla sanità pubblica e a tal fine riceve gli stanziamenti necessari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È adottato il programma di lavoro 2007 per l'attuazione del programma d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008) di cui all'allegato I.

Il direttore generale della DG Salute e tutela dei consumatori garantisce l’attuazione generale di suddetto programma.

Art. 2

Gli stanziamenti di bilancio necessari per la gestione del programma dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008) sono trasferiti all'agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2007. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione