Decisione della Commissione del 12 febbraio 2007 che stabilisce principi generali e criteri di scelta e di finanziamento delle azioni relative al programma di sanità pubblica (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/103/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
L'articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 1786/2002/CE dispone l'adozione da parte della Commissione di un programma annuale di lavoro per l'attuazione del programma di sanità pubblica che fissa le priorità e le azioni da intraprendere, tra cui l'assegnazione delle risorse, nonché l'adozione delle modalità, dei criteri e delle procedure di scelta e di finanziamento delle azioni del programma.
Con la decisione 2007/102/CE della Commissione2 è stato adottato il programma di lavoro per il 2007.
L'articolo 115 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3, e l'articolo 167 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee4, prescrivono che i criteri di ammissibilità, di selezione e di attribuzione siano previamente indicati nell'invito a presentare proposte per consentire di valutare la qualità delle proposte presentate alla luce degli obiettivi e delle priorità stabiliti nel programma di lavoro annuale.
È pertanto opportuno adottare i «Principi generali e criteri di selezione e di finanziamento delle azioni relative al programma di sanità pubblica». L'allegato II della decisione C(2005) 29 della Commissione, del 14 gennaio 2005, che adotta il programma di lavoro del 2005 per l'attuazione del programma d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008) e include il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni nonché i principi generali e i criteri per la selezione e il finanziamento delle azioni relative al programma di sanità pubblica, è pertanto sostituito dall'allegato della presente decisione.
I «Principi generali e criteri di selezione e di finanziamento delle azioni relative al programma di sanità pubblica» stabiliti nell'allegato sono conformi al parere del comitato del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica,
DECIDE:
Art. unico
Sono adottati i «Principi generali e criteri di selezione e di finanziamento delle azioni relative al programma di sanità pubblica (2003-2008)» stabiliti nell'allegato.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2007. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione