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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2007 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania che modifica l’accordo di associazione CE-Giordania (2008/637/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

A norma dell’articolo 15 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra1 (di seguito «l’accordo di associazione»), l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell’accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo2 (di seguito «l’accordo in forma di scambio di lettere»), approvato con decisione 2006/67/CE del Consiglio3, ha introdotto, con effetto dal 1o gennaio 2006, nuove concessioni commerciali bilaterali per alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.

Successivamente all’adozione della decisione 2006/67/CE, le autorità giordane hanno informato i servizi della Commissione che tale decisione presentava discrepanze relative a taluni codici della nomenclatura doganale giordana.

È opportuno specificare che le nuove misure di liberalizzazione reciproche introdotte dall’accordo in forma di scambio di lettere riguardano esclusivamente i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati e non i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 e sottovoci 0511 91 , 2301 20 ed ex 1902 20 («Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici»).

È opportuno pertanto modificare gli articoli 11 bis e 16, nonché l’allegato III e l’allegato del protocollo 2 dell’accordo di associazione al fine di correggere queste discrepanze.

Per i prodotti agricoli trasformati, che formano oggetto di una clausola di revisione, è opportuno aggiungere un riferimento al calendario della revisione,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania che modifica l’accordo di associazione CE-Giordania. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2007. Per il Consiglio Il presidente F.-W. STEINMEIER