Decisione del Consiglio e della Commissione del 18 settembre 2007 concernente la conclusione del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’APC (2007/644/CE, Euratom)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo paragrafo,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
vista l’approvazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
Il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’APC1 è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 27 marzo 2007 a norma della decisione 2007/251/CE del Consiglio2.
In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.
È opportuno approvare il protocollo,
DECIDONO:
Art. 1
Il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’APC è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo. Contemporaneamente, il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell’energia atomica.
Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2007. Per il Consiglio Il presidente R. Pereira Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso