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Decisione della Commissione del 14 novembre 2007 che stabilisce l’elenco delle regioni e delle zone ammissibili a finanziamenti a titolo della componente «cooperazione transfrontaliera» dello strumento di assistenza preadesione ai fini della cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e paesi beneficiari per il periodo 2007-2013 (2007/766/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)1,

visto il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio2, in particolare l’articolo 88, paragrafo 1,

A norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1085/2006, la componente «cooperazione transfrontaliera» dell’IPA può sostenere la cooperazione transfrontaliera fra i paesi beneficiari e gli Stati membri. In tal caso, l’assistenza riguarda le regioni situate su entrambi i versanti del confine o dei confini rispettivi, sia terrestri che marittimi.

A norma dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 718/2007, ai fini della cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e paesi beneficiari, le regioni ammissibili a beneficiare dei finanziamenti sono le regioni di livello NUTS 3 o, in assenza della classificazione NUTS, le regioni equivalenti lungo i confini terrestri tra la Comunità e i paesi beneficiari e lungo i confini marittimi tra la Comunità e i paesi beneficiari separate, in linea di principio, da un massimo di 150 chilometri, tenendo conto dei possibili adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell’azione di cooperazione.

L’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 718/2006 prevede che, subito dopo l’entrata in vigore di tale regolamento, la Commissione adotti l’elenco delle regioni ammissibili situate nella Comunità e nei paesi beneficiari, che sarà valido fino al 31 dicembre 2013,

DECIDE:

Art. unico

Ai fini della cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e i paesi beneficiari dell’IPA di cui all’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 718/2007, le regioni ammissibili a beneficiare di finanziamenti a titolo della componente «cooperazione transfrontaliera» dell’IPA sono quelle elencate nell’allegato I (Stati membri) e nell’allegato II (paesi beneficiari).

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2007. Per la Commissione Olli Rehn Membro della Commissione