Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione del 12 giugno 2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
L'obiettivo del regolamento (CE) n. 1085/2006 (di seguito «il regolamento IPA») è fornire un'assistenza preadesione ai paesi beneficiari e aiutarli nella loro transizione dall'allegato II all'allegato I di detto regolamento fino alla loro adesione all'Unione europea.
Dal momento che il regolamento IPA rappresenta l'unico strumento di preadesione per il periodo 2007–2013, le norme riguardanti la programmazione e l'erogazione dell'assistenza nell'ambito di tale regolamento dovrebbero essere semplificate e riunite in un unico regolamento di attuazione che copre tutte e cinque le componenti istituite nel quadro del regolamento IPA (di seguito «le componenti IPA»).
Per garantire la coerenza, il coordinamento e l'efficienza, soprattutto nell'ambito del piano d'azione della Commissione per un quadro di controllo interno integrato, sono necessarie norme comuni per l'attuazione dell'assistenza nel quadro del regolamento IPA per tutte e cinque le componenti IPA. Sarà tuttavia opportuno tener conto delle caratteristiche specifiche delle singole componenti IPA.
È inoltre opportuno tenere anche conto delle differenze riguardanti il contesto socioeconomico, culturale e politico dei paesi beneficiari, poiché esse determinano l'esigenza di un approccio specifico e di un sostegno differenziato a seconda dello status del paese in questione (paese candidato o potenziale paese candidato), della sua situazione politica ed economica, delle sue esigenze e delle sue capacità di assorbimento e di gestione.
L'assistenza concessa nell'ambito del regolamento IPA dovrebbe essere conforme alle politiche e alle azioni comunitarie nel settore dell'assistenza esterna.
L'assistenza dovrebbe rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento IPA. Essa dovrebbe puntare a fornire sostegno ad un'ampia gamma di misure di sviluppo istituzionale in tutti i paesi beneficiari. L'assistenza dovrebbe inoltre rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, riformare la pubblica amministrazione, promuovere le riforme economiche, il rispetto dei diritti umani e delle minoranze, la parità di genere, la lotta alla discriminazione, i diritti civili e lo sviluppo della società civile, la cooperazione regionale avanzata, la riconciliazione e la ricostruzione e contribuire allo sviluppo sostenibile e alla riduzione della povertà, introducendo nel contempo elevati standard di tutela ambientale in tali paesi.
L'assistenza ai paesi candidati dovrebbe inoltre concentrarsi sull'adozione e attuazione dell'intero acquis comunitario e sul rispetto dei criteri di adesione; essa dovrebbe altresì preparare i paesi candidati a programmare, gestire e attuare il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo sociale europeo e il Fondo di sviluppo regionale, ai quali potranno accedere al momento dell'adesione.
L'assistenza ai potenziali paesi candidati dovrebbe promuovere un certo livello di allineamento con l'acquis comunitario e con i criteri di adesione nonché operazioni simili a quelle di cui potranno disporre i paesi candidati nell'ambito delle componenti IPA in materia di sviluppo regionale, sviluppo delle risorse umane e sviluppo rurale.
Al fine di garantire la coerenza, la complementarietà e la concentrazione dell'assistenza, è necessario assicurare la coerenza e il coordinamento delle azioni realizzate in un determinato paese nell'ambito delle diverse componenti IPA nel quadro della pianificazione pluriennale prevista dall'articolo 6 del regolamento IPA.
La Commissione e i paesi beneficiari dovrebbero firmare gli accordi quadro al fine di stabilire i principi della loro cooperazione nell'ambito del presente regolamento.
È opportuno chiarire quale dei metodi di gestione previsti dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2 trova applicazione in relazione alle singole componenti previste dal regolamento IPA.
In particolare, dal momento che il regolamento IPA prevede un'assistenza nell'ambito del processo di preadesione, è opportuno applicare, ove possibile, la gestione decentrata delle risorse nel corso dell'attuazione del regolamento, al fine di promuovere il diretto coinvolgimento dei paesi beneficiari nella gestione dell'assistenza. Dovrebbe tuttavia essere possibile applicare la gestione centralizzata, congiunta e concorrente a seconda delle necessità.
Nel caso della gestione decentrata, è necessario chiarire i rispettivi ruoli e requisiti della Commissione e dei paesi beneficiari. Le disposizioni riguardanti i paesi beneficiari dovrebbero essere incluse negli accordi quadro, settoriali o di finanziamento.
È necessario fissare norme dettagliate per la gestione finanziaria dei fondi nell'ambito del regolamento IPA in funzione del metodo di gestione da applicare all'attuazione dell'assistenza. Gli obblighi dei paesi beneficiari a tal riguardo dovrebbero essere fissati nell'ambito di accordi quadro, settoriali o di finanziamento.
Oltre alla valutazione generale del regolamento IPA prevista dall'articolo 22 dello stesso, l'assistenza fornita nell'ambito di detto regolamento dovrebbe essere controllata e valutata periodicamente. In particolare, è opportuno che i programmi siano valutati da specifici comitati di controllo e l'attuazione generale dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA dovrebbe essere regolarmente controllata.
La visibilità dei programmi di assistenza IPA e del loro impatto sui cittadini dei paesi beneficiari è essenziale per sensibilizzare l'opinione pubblica alle azioni dell'UE e per creare un'immagine coerente delle misure in questione in tutti i paesi beneficiari, in linea con il piano d'azione della Commissione intitolato «Comunicare l'Europa», il libro bianco della Commissione su una politica europea di comunicazione e la strategia di comunicazione sull'allargamento per il periodo 2005–2009.
Poiché il regolamento IPA si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007, è opportuno che anche le regole della Commissione riguardanti l'attuazione di detto regolamento si applichino a partire da tale data.
Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato IPA,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Parte I. Disposizioni comuni
Titolo I. Principi e quadro generale dell'assistenza
Capo I. Oggetto e principi
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento fissa le norme di attuazione che disciplinano la fornitura, da parte della Comunità, dell'assistenza preadesione istituita dal regolamento (CE) n. 1085/2006 (IPA) del Consiglio (di seguito il «regolamento IPA»).
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1. «paese beneficiario»: qualsiasi paese che figura negli allegati I e II del regolamento IPA;
2. «pacchetto allargamento»: l'insieme di documenti presentati ogni anno dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, la cui parte strategica e politica consiste nelle eventuali revisioni dei partenariati di adesione e dei partenariati europei, nelle relazioni periodiche elaborate per i singoli paesi e nel documento di strategia della Commissione. Un quadro finanziario indicativo pluriennale completa il pacchetto;
3. «accordo quadro»: un accordo concluso tra la Commissione e il paese beneficiario, che si applica a tutte le componenti IPA e stabilisce i principi della cooperazione del paese beneficiario e della Commissione nell'ambito del presente regolamento;
4. «accordo settoriale»: un accordo riguardante una componente IPA specifica elaborato, ove opportuno, tra la Commissione e il paese beneficiario e che fissa le pertinenti disposizioni da rispettare che non figurano nell'accordo quadro o negli accordi di finanziamento relativi al paese;
5. «accordo di finanziamento»: un accordo annuale o pluriennale concluso tra la Commissione e il paese beneficiario in seguito ad una decisione di finanziamento della Commissione che approva il contributo comunitario ad un programma o ad un'operazione che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento;
6. «irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione delle norme applicabili e dei contratti derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio per il bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione di spese ingiustificate al bilancio generale;
7. «esercizio finanziario»: dal 1o gennaio al 31 dicembre;
8. «beneficiario finale»: un organismo o impresa, pubblico/a o privato/a, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni. Nel quadro dei regimi di aiuti, i beneficiari finali sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono un aiuto pubblico;
9. «contributo comunitario»: la parte della spesa ammissibile finanziata dalla Comunità;
10. «conto in euro»: un conto bancario fruttifero aperto dal fondo nazionale presso un istituto finanziario o una tesoreria a nome del paese beneficiario e sotto la sua responsabilità e destinato a ricevere i pagamenti provenienti dalla Commissione;
11. «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dalla Comunità europea o dal bilancio delle autorità pubbliche del paese beneficiario e qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti locali o regionali o organismi di diritto pubblico;
12. «spesa complessiva»: la spesa pubblica e gli eventuali contributi privati per il finanziamento delle operazioni.
Art. 3 Principi dell'assistenza
La Commissione garantisce l'applicazione dei seguenti principi in relazione all'assistenza fornita nell'ambito del regolamento IPA:
l'assistenza concessa rispetta i principi di coerenza, complementarietà, coordinamento, partenariato e concentrazione,
l'assistenza è coerente con le politiche dell'UE e favorisce l'allineamento all'acquis comunitario,
l'assistenza è conforme ai principi di bilancio stabiliti dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.
l'assistenza è in linea con le esigenze individuate nell'ambito del processo di allargamento e con le capacità di assorbimento del paese beneficiario. Essa tiene anche conto dell'esperienza acquisita,
viene fortemente incoraggiata la diretta partecipazione del paese beneficiario alla programmazione e attuazione dell'assistenza e viene garantita un'adeguata visibilità dell'intervento dell'UE,
le operazioni vengono preparate in maniera adeguata, fissando obiettivi chiari e verificabili che devono essere raggiunti entro un determinato periodo,
nel corso delle diverse fasi di attuazione dell'assistenza vengono combattute tutte le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali,
gli obiettivi dell'assistenza preadesione vengono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo della tutela e del miglioramento dell'ambiente.
Art. 4 Priorità dell'assistenza
L'assistenza a favore di un determinato paese beneficiario si basa sulle priorità individuate nei seguenti documenti, laddove esistono:
il partenariato europeo,
il partenariato di adesione,
il programma nazionale per l'adozione dell'acquis,
le relazioni e il documento di strategia che figurano nel pacchetto annuale «allargamento» della Commissione,
l'accordo di stabilizzazione e di associazione,
il quadro di negoziazione.
Si tiene anche conto delle priorità fissate nelle strategie nazionali laddove esse sono compatibili con gli obiettivi di preadesione e con il campo d'applicazione secondo quanto previsto dal regolamento IPA.
Capo II. Quadro generale di attuazione
Art. 5 Documenti indicativi di programmazione pluriennale
1. Il documento indicativo di programmazione pluriennale garantisce la necessaria coerenza e complementarità tra le componenti IPA in un determinato paese beneficiario. In particolare, esso riflette i principi di cui all'articolo 9.
2. In conformità con le disposizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento IPA e nel quadro del processo di consultazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, la Commissione si impegna a concedere un tempo sufficiente affinché le parti interessate, ivi compresi gli Stati membri, possano formulare le proprie osservazioni in merito al documento.
3. I documenti indicativi di programmazione pluriennale comprendono, per ciascun paese interessato:
a) un contesto generale, compresa una breve descrizione del processo di consultazione con il paese beneficiario e all'interno dello stesso;
b) una descrizione degli obiettivi di cooperazione dell'Unione europea nel paese interessato;
c) una valutazione d'insieme dei problemi, delle esigenze e dell'importanza relativa delle priorità dell'assistenza;
d) una descrizione della precedente e attuale cooperazione dell'Unione europea, ivi compresa un'analisi delle esigenze, della capacità di assorbimento e delle lezioni tratte, e una descrizione delle pertinenti attività promosse dagli altri donatori, laddove tali informazioni siano disponibili;
e) per ciascuna componente, una descrizione di come la valutazione d'insieme di cui alla lettera c) si traduce in scelte strategiche e una descrizione dei principali settori selezionati per l'assistenza nel paese interessato e dei previsti risultati;
f) gli stanziamenti finanziari indicativi per i principali settori di intervento nell'ambito delle singole componenti IPA.
4. Per i programmi regionali e orizzontali si può far ricorso a documenti indicativi di programmazione pluriennale specifici e distinti destinati a più beneficiari.
Art. 6 Programmi pluriennali o annuali
1. I documenti indicativi di programmazione pluriennale vengono attuati attraverso programmi pluriennali o, a seconda della componente, programmi annuali, come previsto dall'articolo 7 del regolamento IPA.
2. I programmi pluriennali o annuali consistono in documenti presentati dal paese beneficiario, o preparati dalla Commissione nel caso dei programmi regionali e orizzontali, e adottati da quest'ultima. I programmi presentano una serie coerente di assi prioritari e le eventuali misure o operazioni e descrivono il contributo finanziario necessario per attuare le strategie definite nei documenti indicativi di programmazione pluriennale. I programmi sono ripartiti in assi prioritari, ciascuno dei quali definisce un obiettivo globale da raggiungere che, a seconda della componente IPA in questione, viene attuato attraverso misure divisibili in operazioni o direttamente attraverso le operazioni. Le operazioni comprendono un progetto o un gruppo di progetti attuati dalla Commissione o avviati o avviati e attuati da uno o più beneficiari finali e che permettono la realizzazione degli obiettivi della misura e/o del relativo asse prioritario.
3. In linea con le disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento IPA, le parti interessate, ivi compresi gli Stati membri, vengono consultate durante il processo di programmazione, in conformità con le disposizioni stabilite nella parte II. La Commissione e/o il paese beneficiario si impegnano a concedere un tempo sufficiente affinché le parti interessate possano formulare le proprie osservazioni in tale contesto.
Art. 7 Accordi quadro e accordi settoriali
1. La Commissione e il paese beneficiario concludono un accordo quadro al fine di definire e concordare le regole della cooperazione riguardante l'assistenza finanziaria CE a favore del paese beneficiario. Ove opportuno, l'accordo quadro può essere integrato da un accordo settoriale, o da accordi settoriali, riguardanti le disposizioni specifiche relative alle singole componenti.
2. L'assistenza nell'ambito del regolamento IPA può essere concessa al paese beneficiario soltanto dopo la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo quadro di cui al paragrafo 1. Laddove è stato concluso un accordo settoriale con il paese beneficiario, l'assistenza a titolo del regolamento IPA può essere concessa, nell'ambito della componente IPA interessata dall'accordo settoriale, soltanto dopo l'entrata in vigore dell'accordo quadro e dell'accordo settoriale. In deroga al primo comma, laddove non viene concluso alcun accordo quadro o laddove l'accordo quadro in vigore concluso ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 3906/893, (CE) n. 1267/19994, (CE) n. 1268/19995, (CE) n. 2500/20016 o (CE) n. 2666/20007 del Consiglio non fissa le disposizioni minime previste dal paragrafo 3, queste ultime vengono fissate negli accordi di finanziamento.
3. L'accordo quadro fissa, in particolare, le disposizioni riguardanti:
a) le regole generali dell'assistenza finanziaria della Comunità;
b) la creazione delle strutture e delle autorità necessarie per la gestione e citate agli articoli 21, 32 e 33 e di altri organismi particolari competenti;
c) le responsabilità comuni delle strutture, delle autorità e degli organismi summenzionati, in conformità con i principi di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 28 e 29;
d) i requisiti e le condizioni di controllo per:
i) l'accreditamento e il controllo dell'accreditamento dell'ordinatore nazionale da parte del funzionario accreditante competente, in conformità con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 15;
ii) l'accreditamento e il controllo dell'accreditamento della struttura operativa da parte dell'ordinatore nazionale, in conformità con i principi di cui agli articoli 11, 13 e 16;
iii) il conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione, in conformità con i principi di cui agli articoli 11, 14 e 17;
e) l'elaborazione di una dichiarazione annuale di affidabilità da parte dell'ordinatore nazionale, come previsto dall'articolo 27;
f) le norme sugli appalti in conformità con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e con il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione8 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;
g) la chiusura dei programmi secondo quanto previsto dagli articoli 47 e 56;
h) le definizioni di irregolarità, in conformità con l'articolo 2, di frode e di corruzione attiva e passiva, in linea con le definizioni contenute nella legislazione comunitaria; l'obbligo del paese beneficiario di adottare adeguate misure preventive contro la corruzione attiva e passiva, misure antifrode e misure rettificative; le norme riguardanti il recupero dei fondi in caso di irregolarità o frode;
i) i recuperi e le rettifiche e gli adeguamenti finanziari, in conformità con gli articoli 49 e 50;
j) le norme riguardanti la vigilanza, il controllo e l'audit da parte della Commissione e della Corte dei conti europea;
k) le norme riguardanti le tasse, i dazi doganali e gli altri oneri fiscali;
l) i requisiti in materia di informazione e pubblicità.
4. Ove opportuno, può essere concluso un accordo settoriale che riguarda una componente IPA specifica e che integra l'accordo quadro. Fatti salvi gli accordi che figurano nell'accordo quadro, esso comprende disposizioni specifiche e dettagliate riguardanti la gestione, la valutazione e il controllo della componente in questione.
5. In un determinato paese beneficiario, l'accordo quadro si applica a tutti gli accordi di finanziamento secondo quanto previsto dall'articolo 8. Laddove esiste, l'accordo settoriale riguardante una determinata componente si applica a tutti gli accordi finanziamento conclusi nell'ambito di quest'ultima.
Art. 8 Decisioni e accordi di finanziamento
1. Le decisioni della Commissione che adottano i programmi pluriennali o annuali soddisfano i requisiti necessari per costituire decisioni di finanziamento in conformità con l'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
2. Ove previsto dalla decisione di finanziamento, la Commissione e il paese beneficiario interessato concludono un accordo di finanziamento. Gli accordi di finanziamento possono essere conclusi su base annuale o pluriennale in conformità con l'articolo 39.
3. Ciascun programma costituisce parte integrante dell'accordo di finanziamento.
4. Gli accordi di finanziamento fissano:
a) le disposizioni in virtù delle quali il paese beneficiario accetta l'assistenza della Comunità e approva le norme e procedure riguardanti l'erogazione di tale assistenza;
b) i termini relativi alla gestione dell'assistenza, ivi compresi i relativi metodi e le responsabilità dell'attuazione del programma annuale o pluriennale e/o delle operazioni;
c) le disposizioni riguardanti la creazione e il regolare aggiornamento, da parte del paese beneficiario, di un calendario con scadenze e parametri indicativi per la realizzazione del decentramento senza controlli ex ante da parte della Commissione secondo quanto stabilito agli articoli 14 e 18; le suddette disposizioni sono necessarie unicamente per quelle componenti e quei programmi dove la decisione della Commissione sul conferimento dei poteri di gestione di cui all’articolo 14 prevede controlli ex ante eseguiti dalla Commissione.
Titolo II. Norme comuni di attuazione
Capo I. Principi
Art. 9 Coerenza dell'attuazione dell'assistenza
1. L'assistenza fornita nell'ambito del regolamento IPA è coerente e coordinata tra le componenti IPA e all'interno delle stesse, sia a livello di pianificazione che di programmazione.
2. Vengono evitate eventuali sovrapposizioni tra le azioni coperte dalle diverse componenti e nessuna spesa viene finanziata nell'ambito di più di una operazione.
Art. 10 Principi generali dell'attuazione dell'assistenza
1. Salvo diversamente stabilito ai paragrafi 2, 3 e 4, laddove la Commissione affida la gestione di determinate azioni al paese beneficiario, mantenendo la responsabilità globale finale dell’esecuzione del bilancio generale in conformità con l'articolo 53 quater del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e con le pertinenti disposizioni dei trattati CE, la gestione decentrata si applica all'attuazione dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA. Ai fini dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA, la gestione decentrata riguarda perlomeno le gare d'appalto, l'aggiudicazione dei contratti e i pagamenti. In caso di gestione decentrata, le operazioni vengono attuate in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 53 quater del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
2. La gestione centralizzata, quale definita dall'articolo 53 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, può essere utilizzata nell'ambito della componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale», in particolare per i programmi regionali e orizzontali, e nell'ambito della componente «cooperazione transfrontaliera». Essa può anche essere utilizzata per l'assistenza tecnica nell'ambito di tutte le componenti IPA. Nell'ambito della gestione centralizzata, le operazioni vengono attuate in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 53, lettera a), 53 bis e da 54 a 57 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
3. La gestione congiunta, quale definita dall'articolo 53 quinquies del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, può essere utilizzata nell'ambito della componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale», in particolare per i programmi regionali e orizzontali e per i programmi che riguardano le organizzazioni internazionali. In caso di gestione congiunta con le organizzazioni internazionali, le operazioni vengono attuate in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 53, lettera c), e all'articolo 53 quinquies del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
4. La gestione concorrente, quale definita dall'articolo 53 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, può essere utilizzata nell'ambito della componente «cooperazione transfrontaliera» per i programmi transfrontalieri ai quali partecipano gli Stati membri. Nell'ambito della gestione concorrente con uno Stato membro, le operazioni vengono attuate in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 53, lettera b), 53 ter e al titolo II della parte II del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Capo II. Sistemi di gestione e di controllo
Sezione 1. Gestione decentrata
§ 1. Accreditamento e conferimento dei poteri di gestione
Art. 11 Requisiti comuni
1. Prima di decidere di conferire al paese beneficiario i poteri di gestione riguardanti una componente, un programma o una misura, la Commissione si accerta che il paese in questione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo istituiti, e che siano in vigore gli accreditamenti di cui agli articoli 12 e 13.
2. A tal fine, i sistemi di gestione e di controllo istituiti nel paese beneficiario garantiscono controlli efficaci almeno nei settori che figurano nell'allegato. Oltre al presente regolamento si applicano le disposizioni relative ad altri settori fissate negli accordi settoriali o di finanziamento.
3. Laddove è stata attribuita a persone specifiche la responsabilità di un'attività in relazione alla gestione, all'attuazione e al controllo dei programmi, il paese beneficiario permette a tali persone di esercitare le funzioni associate a tale responsabilità, ivi compresi i casi in cui non vi è alcun legame gerarchico tra le persone e gli organismi che partecipano a detta attività. In particolare, il paese beneficiario conferisce a tali persone la facoltà di stabilire, attraverso accordi operativi formali tra esse e gli organismi interessati:
a) un adeguato sistema per lo scambio di informazioni, ivi compresa la facoltà di chiedere informazioni e di accedere ai documenti e contattare il personale sul posto, ove opportuno;
b) le norme da rispettare;
c) le procedure da seguire.
4. Oltre al presente regolamento si applicano tutti gli altri requisiti specifici delle componenti che sono stati definiti nell'ambito degli accordi settoriali o di finanziamento.