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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2007 relativa all’adesione della Comunità europea dell’energia atomica alla convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari (2008/99/CE, Euratom)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 2007/513/Euratom del Consiglio, del 10 luglio 2007, che approva l’adesione della Comunità europea dell’energia atomica alla convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari, quale modificata1,

A norma dell’articolo 2, lettera e), del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (di seguito denominato «trattato Euratom»), la Comunità europea dell’energia atomica (di seguito denominata «Comunità») garantisce, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate.

La convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (Convention on the Physical Protection of Nuclear Materials), di seguito denominata «convenzione CPPNM», è stata adottata nel 1979 ed è entrata in vigore nel 1987. Vi hanno aderito 128 paesi e la Comunità2. Tutti gli Stati membri sono parti della convenzione CPPNM.

La Corte di giustizia delle Comunità europee (di seguito denominata «Corte di giustizia»)3 ha stabilito che la partecipazione degli Stati membri alla CPPNM è compatibile con le disposizioni del trattato Euratom soltanto a condizione che, per i settori di sua competenza, la Comunità partecipi in quanto tale alla convenzione, a fianco degli Stati membri e che alcuni obblighi previsti dalla convenzione possono essere posti in vigore, per quanto riguarda la Comunità, soltanto grazie ad una stretta associazione, tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione quanto nell’adempimento degli impegni assunti, fra la Comunità e gli Stati membri,

DECIDE:

Art. 1

L’adesione alla convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari è approvata a nome della Comunità europea dell’energia atomica. Il testo della convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari (allegato 1) e la dichiarazione resa dalla Comunità europea dell’energia atomica ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, e dell’articolo 17, paragrafo 3, di detta convenzione sono allegati alla presente decisione (allegato 2).

Art. 2

Lo strumento di adesione è depositato presso il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, depositario della convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari, quanto prima possibile dopo l’adozione della presente decisione mediante lettera firmata dal capo della delegazione della Commissione europea presso le organizzazioni internazionali a Vienna.

Art. 3

Il membro della Commissione europea responsabile delle relazioni esterne conferma in una nota, allegata alla presente decisione (allegato 3), che il capo della delegazione della Commissione europea presso le organizzazioni internazionali a Vienna è incaricato di depositare, quanto prima possibile dopo l’adozione della presente decisione, la dichiarazione ad essa allegata presso il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, depositario della convenzione («pieni poteri»).

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007. Per la Commissione Andris PIEBALGS Membro della Commissione