Decisione della Commissione del 27 febbraio 2008 sull'adozione del piano di lavoro per il 2008 relativo all'attuazione del secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), nonché sui criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del programma (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/170/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,
vista la decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013)1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2, in particolare gli articoli 75 e 110,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3, in particolare gli articoli 90, 166 e 168, paragrafo 1, lettera c,
vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio4, in particolare l'articolo 6,
A norma dell'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (nel seguito denominato il «regolamento finanziario»), l'impegno delle spese dev'essere preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.
A norma dell'articolo 110 del regolamento finanziario le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio.
A norma dell'articolo 166 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (nel seguito «norme dettagliate di attuazione del regolamento finanziario»), il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni è adottato dalla Commissione. Il programma di lavoro specifica l'atto di base, gli obiettivi e il calendario degli inviti a presentare proposte corredate dal rispettivo importo indicativo e i risultati auspicati.
Conformemente all'articolo 90 delle norme dettagliate di attuazione del regolamento finanziario, la decisione che adotta il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario può essere considerata decisione di finanziamento secondo quanto specificato all'articolo 75 del regolamento finanziario, purché questo costituisca un contesto sufficientemente dettagliato.
A norma dell'articolo 8 della decisione n. 1350/2007/CE, la Commissione adotta un piano di lavoro annuale che definisce le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie, i criteri relativi alla percentuale del contributo finanziario della Comunità, nonchè i criteri per valutare quando ricorre un caso di utilità eccezionale, le modalità di attuazione delle strategie e delle azioni comuni di cui all'articolo 9 della decisione stessa;
A norma dell'articolo 8 della decisione n. 1350/2007/CE, la Commissione adotta i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del programma conformemente all'articolo 4 della decisione in questione;
La presente decisione adotta in un unico documento il piano di lavoro annuale, conformemente a quanto indicato nella considerazione preliminare n. (5), i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del programma di cui al considerando (6) e costituisce la decisione di finanziamento di cui al considerando (4).
A norma dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera c, delle norme dettagliate di attuazione del regolamento finanziario, la Commissione può decidere di assegnare sovvenzioni, senza un ninvito a presentare proposte, ad organismi che si trovino in situazione di monopolio di diritto o di fatto, debitamente motivata;
I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato per l'attuazione della seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di sanità pubblica (2008-2013);
A norma dell'articolo 6 della decisione 2004/858/CE l'Agenzia esecutiva per la gestione del programma comunitario nel settore della sanità pubblica svolge alcune attività relative all'attuazione del programma in materia di sanità pubblica e riceve a questo proposito una sovvenzione,
DECIDE:
Art. 1
1. È adottato il programma di lavoro per il 2008 avente valore di decisione finanziaria per le sovvenzioni e i contratti relativi all'attuazione del secondo programma d'azione comunitaria in materia di sanità pubblica (2008-2013) secondo quanto indicato all'allegato I.
2.
Entro i limiti del bilancio indicativo massimo non sono considerate sostanziali le modifiche cumulate non superiori al 20 % del contributo massimo della Comunità, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi del programma.
L'ordinatore, secondo quanto indicato all'articolo 59 del regolamento finanziario, può adottare dette modifiche nel rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria.
3. Il Direttore generale della Direzione Salute e Tutela dei Consumatori garantisce l'attuazione del piano di lavoro nel suo insieme.
Art. 2
Sono adottati i criteri di selezione, attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del secondo programma comunitario in materia di salute (2008-2013), di cui agli allegati II, IV e V. Assieme al piano di lavoro di cui all'allegato I, essi fungono da decisione finanziaria per le sovvenzioni e i contratti relativi all'attuazione del secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013).
Art. 3
Gli stanziamenti di bilancio necessari per la gestione del programma dell'azione comunitaria in materia di salute (2003-2008) sono assegnati all' «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», istituita con decisione 2004/858/CE.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2008. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione