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Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2008 che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l’adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 (2008/203/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

Tenuto conto degli obiettivi dell’istituzione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (in prosieguo «l’Agenzia») e affinché questa possa svolgere i suoi compiti correttamente, i settori tematici precisi della sua attività devono essere definiti da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 168/2007.

Il quadro dovrebbe comprendere tra i settori tematici di attività dell’Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza ad essi associata.

Il quadro dovrebbe rispettare le priorità dell’Unione, tenendo debitamente conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio in materia di diritti fondamentali.

Il quadro dovrebbe tenere debitamente conto delle risorse finanziarie e umane dell’Agenzia e iscriversi esclusivamente nella sfera d’applicazione del diritto comunitario.

Il quadro dovrebbe contenere disposizioni che assicurino la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell’Unione, nonché con il Consiglio d’Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organi comunitari più direttamente interessati dal quadro pluriennale sono l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere2, il garante europeo della protezione dei dati, istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati3, e il Mediatore europeo, i cui obiettivi dovrebbero pertanto essere tenuti in considerazione.

Nell’elaborare la proposta, la Commissione ha consultato il consiglio di amministrazione dell’Agenzia per i diritti fondamentali nella riunione del 12 e 13 luglio 2007 e ha ricevuto osservazioni scritte con lettera del 25 luglio 2007.

Il presente quadro definisce i settori tematici precisi di attività dell’Agenzia, mentre l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007 fissa vari suoi compiti permanenti, tra cui la sensibilizzazione della popolazione ai diritti fondamentali di cui gode e la divulgazione attiva di informazioni sull’attività dell’Agenzia.

L’Agenzia, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano, può svolgere attività che esulano dai settori tematici definiti nel quadro pluriennale, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007,

DECIDE:

Art. 2 Settori tematici

Sono stabiliti i seguenti settori tematici:

  1. a) razzismo, xenofobia e intolleranza ad essi associata;

  2. b) discriminazione fondata su sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o appartenenza a una minoranza e qualsiasi combinazione di tali motivi (discriminazione multipla);

  3. c) risarcimento delle vittime;

  4. d) diritti del bambino, compresa la tutela dei minori;

  5. e) asilo, immigrazione e integrazione dei migranti;

  6. f) visti e controllo delle frontiere;

  7. g) partecipazione dei cittadini dell’Unione al funzionamento democratico della stessa;

  8. h) società dell’informazione, in particolare rispetto della vita privata e protezione dei dati personali;

  9. i) accesso a una giustizia efficiente e indipendente.

Art. 3 Complementarità e cooperazione con altri organi

1. Ai fini dell’applicazione del presente quadro, l’Agenzia coopera e coordina opportunamente le proprie attività con quelle degli organi, degli uffici e delle agenzie competenti della Comunità e con gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e la società civile, in conformità degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.

2. In particolare l’Agenzia coordina le sue attività con quelle del Consiglio d’Europa, a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 e conformemente all’accordo di cui al medesimo articolo.

3. L’Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso solo nell’ambito e nella misura necessari per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all’articolo 2, lettera b); essa tiene in considerazione il fatto che gli obiettivi generali dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006, sono sostenere e rafforzare la promozione dell’uguaglianza di genere, compresa l’integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano e la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell’UE all’uguaglianza di genere fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare alla Commissione, e alle autorità degli Stati membri.

4. L’Agenzia svolge i compiti attinenti alle problematiche dei diritti umani connesse con la società dell’informazione senza pregiudizio delle responsabilità del garante europeo della protezione dei dati, incaricato di assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, in conformità delle sue funzioni e competenze definite agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2008. Per il Consiglio Il presidente D. Mate