Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio del 15 febbraio 2007 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni,
L’Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea2, tenuto conto della natura giuridica e della sua portata, e le relative spiegazioni, rispecchia i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La Comunità e gli Stati membri devono rispettare i diritti fondamentali nell'attuazione del diritto comunitario.
Una maggiore conoscenza e una più ampia consapevolezza delle questioni inerenti ai diritti fondamentali nell’Unione sono i presupposti che garantiscono il pieno rispetto dei diritti fondamentali. L’istituzione di un’agenzia comunitaria incaricata di informare e fornire dati sui diritti fondamentali contribuirebbe al conseguimento di tale obiettivo. Inoltre, la creazione di istituzioni idonee a proteggere e promuovere efficacemente i diritti dell’uomo rappresenta un principio comune alla comunità internazionale e alle società europee in particolare, come risulta dalla raccomandazione n. R (97) 14 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 30 settembre 1997.
I rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio europeo il 13 dicembre 2003 hanno convenuto di sviluppare l’attuale Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, istituito dal regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio3 e di estenderne il mandato per trasformarlo in un’agenzia per i diritti umani. In tale occasione hanno anche deciso che la sede dell’agenzia dovrebbe rimanere a Vienna.
La Commissione ha approvato l’iniziativa e ha comunicato l’intenzione di presentare una proposta diretta a modificare nel senso indicato il regolamento (CE) n. 1035/97. Successivamente la Commissione ha presentato il 25 ottobre 2004 la comunicazione sull’Agenzia per i diritti fondamentali che ha dato il via ad un'ampia consultazione pubblica.
Occorrerebbe quindi istituire, trasformando l’attuale Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, un'«Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali» che avrà il compito di fornire alle competenti istituzioni e autorità della Comunità e agli Stati membri quando attuano il diritto comunitario informazioni, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali allo scopo di aiutarli a rispettare pienamente tali diritti, quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.
È riconosciuto che l'agenzia dovrebbe agire solo entro i limiti del campo d'applicazione della legislazione comunitaria.
Nello svolgimento dei suoi compiti l’agenzia dovrebbe fare riferimento ai diritti fondamentali conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, compresa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e quali rispecchiati in particolare nella Carta dei diritti fondamentali, tenuto conto della sua natura giuridica, e nelle relative spiegazioni. Il nome dell’agenzia dovrebbe rispecchiare la stretta connessione con la suddetta Carta.
Poiché l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia deve costituire la base su cui si svilupperà l'agenzia, l'attività di quest'ultima dovrebbe continuare a riguardare i fenomeni del razzismo, della xenofobia e dell'antisemitismo, la protezione dei diritti di persone appartenenti a minoranze nonché la parità di genere, quali elementi essenziali della protezione dei diritti fondamentali.
I settori tematici di attività dell’agenzia dovrebbero essere precisati all’interno di un quadro pluriennale in modo da definire i limiti dell’attività dell’agenzia. Data l'importanza politica del quadro pluriennale, è importante che esso sia adottato dal Consiglio stesso, previa consultazione del Parlamento europeo e in base a una proposta della Commissione.
L’agenzia dovrebbe raccogliere informazioni obiettive, attendibili e comparabili sull’evoluzione della situazione dei diritti fondamentali, analizzare tali informazioni per individuare le cause, le conseguenze e gli effetti delle violazioni di tali diritti ed esaminare gli esempi di buone pratiche adottate per porvi rimedio.
L’agenzia dovrebbe avere il diritto di presentare pareri alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario, agendo o di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, senza peraltro intervenire nei procedimenti legislativi e giudiziari previsti dal trattato. Le istituzioni dovrebbero ciò nonostante avere la possibilità di richiedere pareri sulle loro proposte legislative o posizioni assunte nell'ambito della procedura legislativa per quanto riguarda la loro compatibilità con i diritti fondamentali.
L’agenzia dovrebbe presentare una relazione annuale su questioni attinenti ai diritti fondamentali che rientrano nell'ambito delle attività dell'agenzia, evidenziando anche esempi di buone pratiche. Inoltre, l’agenzia dovrebbe elaborare relazioni tematiche sulle questioni che rivestono un’importanza particolare per le politiche dell’Unione.
L’agenzia dovrebbe prendere le misure necessarie per sensibilizzare tutti i cittadini sui loro diritti fondamentali, sulle possibilità e i vari meccanismi per farli osservare senza però avere il potere di ricevere essa stessa denunce o esposti di singoli cittadini.
L’agenzia dovrebbe operare mantenendo contatti più stretti possibile con tutte le istituzioni competenti dell'Unione nonché con organi, uffici ed agenzie della Comunità e dell’Unione in modo da evitare le duplicazioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’attività del futuro «Istituto europeo per la parità di genere».
Poiché la cooperazione con gli Stati membri è un elemento essenziale per il positivo svolgimento dei compiti che le sono affidati, l'agenzia dovrebbe cooperare strettamente con gli Stati membri attraverso i suoi vari organi e a tal fine gli Stati membri dovrebbero nominare ufficiali di collegamento nazionali, come principali punti di contatto dell'agenzia negli Stati membri. L'agenzia dovrebbe, in particolare, comunicare con gli ufficiali di collegamento nazionali per quanto riguarda le relazioni e altri documenti elaborati dall'agenzia.
L’agenzia dovrebbe operare in stretta collaborazione con il Consiglio d’Europa. Tale cooperazione dovrebbe evitare sovrapposizioni tra le attività svolte dall’agenzia e quelle svolte dal Consiglio d’Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare complementarietà e valore aggiunto, come la conclusione di un accordo bilaterale di cooperazione e la partecipazione di una personalità indipendente nominata dal Consiglio d’Europa alle strutture direttive dell’agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti.
Riconoscendo l'importante ruolo della società civile nella protezione dei diritti fondamentali, l'agenzia dovrebbe promuovere il dialogo con la società civile e cooperare strettamente con organizzazioni non governative e con istituzioni della società civile che operano nell'ambito dei diritti fondamentali. Essa dovrebbe istituire una rete di cooperazione denominata «Piattaforma dei diritti fondamentali», al fine di creare un dialogo strutturato e fruttuoso nonché una stretta cooperazione con tutte le parti interessate.
Date le particolari funzioni assegnate all’agenzia, ciascuno Stato membro dovrebbe nominare un esperto indipendente come membro del consiglio di amministrazione. Tenuto conto dei principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani (denominati principi di Parigi), la composizione del consiglio di amministrazione dovrebbe garantire l’indipendenza dell’agenzia sia nei confronti delle istituzioni della Comunità sia nei confronti dei governi degli Stati membri e riunire le più ampie competenze possibili nel campo dei diritti fondamentali.
Al fine di assicurare l'elevata qualità scientifica dell'operato dell'agenzia, essa dovrebbe disporre di un comitato scientifico che indirizzi i suoi lavori all'insegna dell'oggettività scientifica.
Le autorità incaricate di nominare i membri del consiglio di amministrazione, dell'ufficio di presidenza e del comitato scientifico dovrebbero cercare di prevedere una partecipazione equilibrata di donne e uomini in tali organi. Particolare attenzione dovrebbe inoltre essere rivolta ad una presenza equilibrata di donne e uomini nel personale dell'agenzia.
Tenuto conto del ruolo significativo svolto dal Parlamento europeo per quanto concerne la difesa, la presa in considerazione e la promozione dei diritti fondamentali, occorrerebbe che esso fosse coinvolto nelle attività dell'agenzia, segnatamente l'adozione del quadro pluriennale per l'agenzia e, dati il carattere e i compiti eccezionali dell'agenzia, la selezione dei candidati proposti per ricoprire la carica di direttore della stessa, senza che ciò costituisca un precedente per altre agenzie.
All’agenzia dovrebbe applicarsi la pertinente normativa comunitaria in materia di accesso del pubblico ai documenti di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione4, in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati5, nonché il regime linguistico stabilito dal regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea6, e dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea7.
All’agenzia dovrebbe applicarsi il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee8, nonché il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)9.
Al personale e al direttore dell'agenzia dovrebbero applicarsi lo statuto del personale delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di questo statuto e di questo regime, comprese le norme riguardanti la revoca del direttore.
L’agenzia dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e subentrare all’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia in tutti i rapporti giuridici da questo instaurati e in tutti gli impegni e obbligazioni finanziarie assunti dall’Osservatorio, negli accordi da questo conclusi, nonché nei contratti di lavoro sottoscritti con il suo personale.
L’agenzia dovrebbe essere aperta alla partecipazione di paesi candidati. Inoltre, ai paesi con i quali è stato concluso un accordo di stabilizzazione e associazione dovrebbe essere consentito di partecipare all'agenzia, poiché ciò permetterà all'Unione di sostenerne gli sforzi verso l'integrazione europea agevolando il graduale allineamento delle loro legislazioni a quella comunitaria nonché il trasferimento di know-how e buone pratiche, in particolare nei settori dell'acquis che serviranno da punto di riferimento centrale per il processo di riforma nei Balcani occidentali.
L'agenzia dovrebbe iniziare tempestivamente le necessarie valutazioni delle sue attività. Su questa base potrebbero esserne riesaminati il campo d'attività, i compiti e metodi di lavoro.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la fornitura di informazioni e dati comparabili ed attendibili a livello europeo idonei ad aiutare le istituzioni dell’Unione e degli Stati membri a rispettare i diritti fondamentali non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione proposta, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi.
In quanto contribuirà al pieno rispetto dei diritti fondamentali nell’ambito del diritto comunitario, l’agenzia potrà aiutare la Comunità a conseguire i suoi obiettivi. I soli poteri d’azione previsti dal trattato ai fini dell’adozione del presente regolamento sono quelli di cui all’articolo 308.
Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata in modo da pregiudicare l'eventualità che il mandato dell'agenzia sia esteso ai settori della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.
Dato che, per l’istituzione dell’agenzia, sarebbe necessario modificare profondamente il regolamento (CE) n. 1035/97, occorre sostituirlo con il presente regolamento, a fini di chiarezza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo 1. Oggetto, obiettivo, campo di applicazione, compiti e settori di attività
Art. 1 Oggetto
È istituita l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (di seguito «Agenzia»).
Art. 2 Obiettivo
L’Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organi e organismi dell’Unione e agli Stati membri, nell’attuazione del diritto dell’Unione, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.
Art. 3 Ambito di applicazione
1. Ai fini della realizzazione dell’obiettivo di cui all’articolo 2, l’Agenzia svolge la sua attività nell’ambito delle competenze dell’Unione.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti l’Agenzia fa riferimento ai diritti fondamentali di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea (TUE).
3. L’Agenzia tratta questioni inerenti ai diritti fondamentali nell’Unione e negli Stati membri quando attuano il diritto dell’Unione, a eccezione degli atti o delle attività dell’Unione o degli Stati membri rientranti nella politica estera e di sicurezza comune o a essa connessi.
Art. 4 Compiti
1. Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 e nei limiti della competenza di cui all'articolo 3, l’Agenzia:
a) raccoglie, registra, analizza e diffonde informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le vsono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni, dagli organi e degli organismi dell’Unione, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali, in particolare, dagli organi competenti del Consiglio d’Europa;
b) predispone metodi e norme volti a migliorare la comparabilità, l’obiettività e l’attendibilità dei dati a livello europeo, in cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri;
c) svolge, collabora o incoraggia ricerche e indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, anche, se del caso e compatibilmente con le proprie priorità e con i propri programmi di lavoro annuale e pluriennale, a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;
d) formula e pubblica conclusioni e pareri su specifici aspetti tematici per le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri quando danno attuazione al diritto dell’Unione, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;
e) pubblica una relazione annuale sulle questioni inerenti ai diritti fondamentali che rientrano nei settori di azione dell'Agenzia, segnalando anche gli esempi di buone pratiche;
f) pubblica relazioni tematiche sulla base dei risultati delle sue analisi, delle sue ricerche e delle sue indagini;
g) pubblica una relazione annuale sulla sua attività; e
h) predispone una strategia di comunicazione e favorisce il dialogo con la società civile per sensibilizzare il vasto pubblico ai diritti fondamentali e informarlo attivamente sui suoi lavori.
2. Le conclusioni, i pareri e le relazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare proposte della Commissione ai sensi dell’articolo 293 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) o posizioni adottate dalle istituzioni nell’ambito delle procedure legislative solo qualora l’istituzione interessata abbia presentato una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera d). Essi non riguardano la legittimità degli atti di cui all’articolo 263 TFUE né la questione se uno Stato membro abbia o no ottemperato a un obbligo che gli incombe in forza dei trattati ai sensi dell’articolo 258 TFUE.
3. Il comitato scientifico è consultato prima dell’adozione della relazione di cui al paragrafo 1, lettera e).
4. L’Agenzia presenta le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere e) e g), entro il 15 giugno di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Art. 5 Settori di attività
L’Agenzia svolge i propri compiti sulla base dei suoi programmi di lavoro annuale e pluriennale, che sono conformi alle risorse finanziarie e umane di cui dispone. Questa disposizione lascia impregiudicate le risposte dell’Agenzia alle richieste del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), che non rientrano nei settori definiti dai programmi di lavoro annuale e pluriennale, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.
Art. 5 bis Programmazione annuale e pluriennale
1. Ogni anno il direttore redige un progetto di documento di programmazione contenente in particolare i programmi di lavoro annuale e pluriennale, conformemente all’articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione1.
2. Il direttore presenta il progetto di documento di programmazione al consiglio di amministrazione. Il direttore presenta il progetto di documento di programmazione, approvato dal consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. In sede di Consiglio, il competente organo preparatorio discute il progetto di programma di lavoro pluriennale e può invitare l’Agenzia a presentare detto progetto.
3. Il direttore presenta inoltre il progetto di documento di programmazione ai funzionari di nazionali di collegamento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e al comitato scientifico entro il 31 gennaio di ogni anno, al fine di consentire ai pertinenti Stati membri e al comitato scientifico di esprimere il loro parere sul progetto.
4. Alla luce dei risultati della discussione in seno al competente organo preparatorio del Consiglio e dei pareri ricevuti dalla Commissione, dagli Stati membri e dal comitato scientifico, il direttore presenta il progetto di documento di programmazione al consiglio di amministrazione per adozione. Il direttore presenta il documento di programmazione adottato al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai funzionari nazionali di collegamento di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
Capo 2. Metodi di lavoro e cooperazione
Art. 6 Metodi di lavoro
1. Per garantire che siano fornite informazioni obiettive, attendibili e comparabili, l'Agenzia, basandosi sulle competenze di una vasta gamma di organizzazioni e di enti di ciascuno Stato membro e tenendo conto della necessità di coinvolgere le autorità nazionali nella raccolta dei dati:
a) istituisce e coordina reti di informazione e utilizza le reti esistenti;
b) organizza riunioni di esperti esterni;
c) costituisce, se necessario, gruppi di lavoro ad hoc.
2. Nello svolgimento delle sue attività l’Agenzia, a fini di complementarità e per garantire l’uso ottimale delle risorse, tiene conto, se del caso, delle informazioni raccolte e delle attività già effettuate in particolare:
a) da istituzioni, organi e organismi dell’Unione, nonché da organi e organismi degli Stati membri;
b) dal Consiglio d'Europa riferendosi ai risultati e alle attività dei meccanismi di monitoraggio e di controllo del Consiglio d'Europa e del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa;
c) dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali.
3. L’Agenzia può instaurare rapporti contrattuali, in particolare stipulare contratti di subappalto, con altri organismi per l’esecuzione dei compiti che essa intenda loro affidare. L’Agenzia può inoltre concedere sovvenzioni per promuovere forme adeguate di cooperazione e di azioni comuni, in particolare con le organizzazioni nazionali ed internazionali di cui agli articoli 8 e 9.
Art. 7 Relazioni con gli organi e gli organismi competenti dell’Unione
L’Agenzia provvede a un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi e degli organismi dell’Unione. Le modalità della cooperazione sono specificate, se necessario, in protocolli d’intesa.
Art. 8 Cooperazione con organizzazioni a livello nazionale e internazionale
1.
Ogni Stato membro nomina un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento.
Il funzionario nazionale di collegamento costituisce il punto di contatto principale per l’Agenzia nello Stato membro.
L’Agenzia e i funzionari nazionali di collegamento collaborano in uno spirito di stretta e reciproca cooperazione.
L’Agenzia comunica ai funzionari nazionali di collegamento tutti i documenti elaborati conformemente all’articolo 4, paragrafo 1.
2. Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia coopera con:
a) le organizzazioni governative e gli organi pubblici competenti in materia di diritti fondamentali a livello degli Stati membri, ivi comprese le istituzioni nazionali di difesa dei diritti dell'uomo;
b) l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR), le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali.
3. Le modalità amministrative della cooperazione di cui al paragrafo 2 sono conformi al diritto dell’Unione e sono adottate dal consiglio di amministrazione sulla base del progetto presentato dal direttore, sentito il parere della Commissione. Se la Commissione esprime il proprio parere sfavorevole a tali modalità, il consiglio di amministrazione le riesamina e le adotta, modificandole ove necessario, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
Art. 9 Cooperazione con il Consiglio d’Europa
Per evitare duplicazioni e garantire la complementarietà e il valore aggiunto, l’Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d’Europa, con particolare riguardo ai programmi di lavoro annuale e pluriennale e alla cooperazione con la società civile di cui all’articolo 10.
A tal fine, l’Unione, secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE, conclude un accordo con il Consiglio d’Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest’ultimo e l’Agenzia. Tale accordo comprende la nomina da parte del Consiglio d’Europa di una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione e dell’ufficio di presidenza dell’Agenzia in conformità degli articoli 12 e 13.
Art. 10 Cooperazione con la società civile; piattaforma dei diritti fondamentali
1. L'agenzia coopera strettamente con organizzazioni non governative e con istituzioni della società civile attive nel settore dei diritti fondamentali, ivi compresa la lotta contro il razzismo e la xenofobia a livello nazionale, europeo o internazionale. A tal fine l'agenzia stabilisce una rete di cooperazione («piattaforma dei diritti fondamentali») costituita da organizzazioni non governative per la difesa dei diritti dell'uomo, da sindacati e associazioni di datori di lavoro, da enti socioprofessionali competenti, da chiese, da associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, da università, nonché da esperti qualificati di organizzazioni ed enti a livello europeo e internazionale.
2. La piattaforma dei diritti fondamentali costituisce un meccanismo di scambio di informazioni e di messa in comune di conoscenze. Essa assicura una stretta cooperazione tra l’Agenzia e le parti interessate.
3. La piattaforma dei diritti fondamentali è aperta a tutte le parti interessate e competenti di cui al paragrafo 1. L'agenzia può rivolgersi ai membri della piattaforma dei diritti fondamentali in funzione delle esigenze specifiche relative a settori individuati come settori di attività prioritari dell'agenzia.
4. L'agenzia incarica la piattaforma dei diritti fondamentali in particolare di:
a) formulare proposte al consiglio di amministrazione sui programmi di lavoro annuale e pluriennale da adottare a norma dell’articolo 5 bis;
b) fornire un feedback e proporre al consiglio d'amministrazione il seguito da dare alla relazione annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e);
c) comunicare al direttore e al comitato scientifico i risultati e le raccomandazioni delle conferenze, dei seminari e delle riunioni pertinenti per i lavori dell'agenzia.
5. Il coordinamento della piattaforma dei diritti fondamentali è assicurato sotto l'autorità del direttore.