DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2008 relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d’Europa sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d’Europa (2008/578/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
Il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali1, prevede una stretta cooperazione tra l’Agenzia e il Consiglio d’Europa.
La Commissione, a nome della Comunità europea, ha negoziato con il Consiglio d’Europa un accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d’Europa sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d’Europa (in prosieguo «l’accordo»).
Occorre pertanto firmare e approvare l’accordo,
DECIDE:
Art. 1
L’accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d’Europa sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d’Europa, di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, è approvato a nome della Comunità europea. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo al fine di esprimere l’assenso della Comunità ad esservi vincolata2.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2008. Per il Consiglio Il presidente D. MATE