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dec. 2008/683/CE

Testo vigente

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio1, secondo cui la commissione amministrativa è incaricata di favorire e sviluppare la cooperazione fra gli Stati membri modernizzando le procedure relative allo scambio di informazioni, in particolare adattando il flusso delle informazioni fra le istituzioni, per effettuare gli scambi telematici, prendendo in considerazione l'evoluzione dell'elaborazione dei dati di ciascuno Stato membro, allo scopo di accelerare la procedura di concessione delle prestazioni,

visto l'articolo 117 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio2, secondo cui, sulla base della ricerca e di proposte della commissione tecnica, di cui all'articolo 117, lettera c), del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa adegua alle nuove tecniche di trattamento dei dati i modelli di documenti nonché le modalità di inoltro e le procedure di trasmissione dei dati necessari per l'applicazione del regolamento e del regolamento di applicazione,

Per aiutare la commissione amministrativa a valutare in che misura la commissione tecnica contribuisce con il suo impegno ad accelerare le procedure di liquidazione delle prestazioni, è opportuno fornire dati fondamentali quantificati e di qualità.

Le divergenze fra le informazioni disponibili nei vari Stati membri rendono difficile ogni raffronto e la raccolta dei dati statistici non deve costituire un onere inutile per gli Stati membri.

Lo scopo è pertanto di raccogliere dati fondamentali sull'elaborazione e sulla liquidazione delle domande di pensione, al fine di ottenere un quadro più particolareggiato della situazione esistente nel singolo Stato membro, per accertare soprattutto la localizzazione delle principali strozzature nei regimi nazionali e nelle procedure applicate, per uno scambio di informazioni sulle migliori pratiche e per la formulazione di proposte relative ad un'eventuale riduzione dei termini di trattamento, nonché per definire chiari punti di riferimento sulla cui base gli Stati membri possano valutare i risultati conseguiti.

È pertanto opportuna l'istituzione di un ampio quadro comune di raccolta delle informazioni relative alla liquidazione delle domande di pensione e che allo scopo le autorità competenti forniscano precise direttive alle istituzioni nazionali.

Le istituzioni competenti devono tener conto dello sviluppo e dell'imminente introduzione dell'Electronic Exchange of Social Security Information (scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale) (EESSI) nella concezione e realizzazione dei loro sistemi interni nazionali per l'acquisizione e la raccolta dei dati relativi all'elaborazione e alla liquidazione delle domande di pensione,

La decisione n. 182 che prevedeva la creazione di un tale quadro comune è scaduta il 1o gennaio 2006.

DECIDE:

1)

Le istituzioni competenti degli Stati membri (o istituzioni designate qualora ve ne siano diverse nell'ambito di uno Stato membro) adottano le necessarie misure per garantire la raccolta e la messa a disposizione dei dati identificati al punto 5.

2)

Tali dati siano messi a disposizione della commissione tecnica, a gennaio di ogni anno, in riferimento all'anno precedente, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 574/72.

3)

Il segretariato della commissione tecnica è incaricato del coordinamento della raccolta di questi dati e, con l'approvazione della commissione tecnica, della preparazione di una sintesi annuale per la commissione amministrativa.

4)

I dati raccolti riguardano unicamente le richieste di pensioni di vecchiaia di cittadini residenti in un altro Stato membro e che evidenzino quanto segue:

  1. a) il tempo di reazione dell'istituzione d'istruttoria nello Stato membro di residenza (vale a dire il tempo intercorso perché tale istituzione informi quella competente dell'inoltro di una domanda di pensione). Ai fini di tale decisione, per «istituzione d'istruttoria» si intende l'organizzazione nello Stato membro di residenza del richiedente tenuta a compilare il modulo E 202 mentre «istituzione competente» sta a indicare l'organizzazione nello Stato membro destinatario del modulo E 202, cui spetta l'esame e la liquidazione della domanda;

  2. b) il tempo impiegato dall'istituzione competente per liquidare la domanda (vale a dire per emettere una decisione finale);

  3. c) il tempo totale per la liquidazione della domanda ad opera dei due Stati membri interessati (cioè i tempi di attesa necessari affinché il richiedente, a partire dalla data d'inoltro della domanda presso l'istituzione d'istruttoria, ottenga una risposta definitiva).

Nota: il riferimento al «modulo E 202» si applica mutatis mutandis al documento elettronico strutturato adeguato (Structured Electronic Document) (SED) quando inizieranno gli scambi elettronici in seno al progetto EESSI.

5)

I dati effettivi raccolti riguardano:

  1. a) il tempo medio, minimo e massimo, impiegato nell'anno precedente dall'istituzione di istruttoria per inviare una domanda di pensione di vecchiaia all’istituzione competente;

  2. b) il tempo medio, minimo e massimo, impiegato nel corso dell'anno precedente dall'istituzione competente per emettere una decisione finale riguardo ad una pensione di vecchiaia qualora il richiedente risieda in un altro Stato membro;

  3. c) un breve commento dell'istituzione competente per illustrare il contesto delle cifre e chiarire i fattori che determinano la durata minima e massima della liquidazione delle domande;

  4. d) una breve spiegazione da parte dell'istituzione competente della metodologia applicata, se si tratta o meno di un campione, la dimensione di tale campione, il periodo considerato, il numero totale di fascicoli esaminati, ecc.

6)

Qualora possibile, la raccolta dei dati inizia nel gennaio 2008 allo scopo di una prima presentazione alla commissione tecnica nel gennaio 2009.

7)

Ogni Stato membro presenta i suoi dati alla commissione tecnica al fine di promuovere lo scambio di esperienze e la diffusione di migliori pratiche.

8)

Il metodo di raccolta e di utilizzo dei dati potrá costituire oggetto di revisione alla fine di ogni anno e potranno essere formulate le necessarie raccomandazioni per miglioramenti da introdurre.

9)

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presidente della commissione amministrativa Jana Lovšin