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Decisione del Consiglio del 18 aprile 2008 recante modifica della decisione del Comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990 che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d’installazione e di funzionamento dell’unità di supporto tecnico del Sistema d’informazione Schengen (C.SIS) (2008/328/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 119 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (di seguito denominata «Convenzione di Schengen del 1990»)1,

L’articolo 119 della convenzione di Schengen del 1990 prevede che le parti contraenti sostengano in comune i costi d’installazione e di utilizzazione del C.SIS di cui all’articolo 92, paragrafo 3.

Gli obblighi finanziari derivanti dall’installazione e dal funzionamento del C.SIS sono disciplinati da uno specifico regolamento finanziario, modificato dalla decisione del Comitato esecutivo Schengen del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del regolamento finanziario C.SIS2 (di seguito denominato «regolamento finanziario C.SIS»).

Il regolamento finanziario C.SIS si applica alla Danimarca, alla Finlandia e alla Svezia, e all’Islanda e alla Norvegia in virtù della decisione 2000/777/CE del Consiglio3, nonché alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Slovenia ed alla Repubblica slovacca in virtù della decisione 2007/471/CE del Consiglio4.

La Confederazione svizzera parteciperà alle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al Sistema d’informazione Schengen alla data che sarà stabilita dal Consiglio in conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen5 (di seguito denominato «l’accordo»).

A partire da quella data, la Confederazione svizzera dovrebbe partecipare al regolamento finanziario C.SIS.

È ragionevole che la Confederazione svizzera contribuisca ai costi storici legati al C.SIS. Tuttavia, poiché l’accordo è stato firmato il 26 ottobre 2004, risulta opportuno che essa contribuisca ai costi storici relativi all’installazione del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2005. Appare altresì ragionevole che contribuisca ai costi di funzionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Repubblica di Islanda e dal Regno di Norvegia riguardante l’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen6, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio7, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo.

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 delle decisioni del Consiglio 2008/146/CE8 e 2008/149/GAI9.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 delle decisioni del Consiglio 2008/261/CE10 e 2008/262/GAI11.

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen12.

L’Irlanda partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen13.

Per quanto riguarda la Repubblica di Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005,

DECIDE:

Art. 1

Al titolo I, punto 3, del regolamento finanziario C.SIS è aggiunto il seguente trattino: «— per quanto riguarda la Confederazione svizzera, tale contributo è calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per l’installazione del C.SIS dal 1o gennaio 2005. La Confederazione svizzera contribuisce anche alle spese di funzionamento del C.SIS dal 1o gennaio 2008.»

Art. 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 2008. Per il Consiglio Il presidente D. Mate